CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15261/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che tutti i motivi di ricorso del [OSCURATO:PERSONA], che contestano sotto vari profili la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., chiedendo in via principale l'assoluzione per particolare tenuità del fatto o, in subordine, la riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 624 cod. pen. e la riduzione della pena complessivamente irrogata, sono generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, la Corte di Appello, in accordo con la consolidata giurisprudenza di legittimità, ha correttamente qualificato il fatto come rapina impropria consumata, valorizzando la circostanza che la coimputata si fosse allontanata dal supermercato con la refurtiva e che l'odierno ricorrente, una volta sopraggiunto all'esterno del locale un addetto alla sicurezza, lo avesse ripetutamente spintonato al fine di fuggire con i beni precedentemente sottratti dalla [OSCURATO:PERSONA], garantendosi così l'impunità (si vedano, pagg. 6-10); che, i giudici hanno implicitamente motivato il diniego alla concessione dell'art. 131-bis cod. pen. sulla scorta di elementi concreti emergenti nel caso di specie, tali da non poter qualificare il fatto come particolarmente tenue; che, i motivi sulla dosimetria della pena e sulla concessione delle sanzioni sostitutive, oltre ad essere totalmente generici, sono altresì manifestamente infondati poiché afferiscono alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, pag.11 della sentenza impugnata); [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso della [OSCURATO:PERSONA], con cui si chiede l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 116 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto denunzia una asserita illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; che, la Corte di merito ricostruisce la vicenda valorizzando gli inequivoci dati probatori emersi in dibattimento, secondo cui l'imputata, dopo aver sottratto della merce all'interno di un supermercato, allontanandosi dal locale e vedendo un 2addetto alla sicurezza che la rincorreva per braccarla, abbia scientemente lanciato la propria borsa con all'interno il maltolto verso il coimputato che la attendeva fuori, ben potendosi rappresentare, data la dinamica e la natura della propria azione delittuosa, che il correo adoperasse violenza al fine di garantire loro l'impunità (si vedano sul punto, pag. 9-10 della sentenza impugnata); che, in merito all'estensione a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen. del fatto più grave commesso dal coimputato, la sentenza si pone in assoluta continuità con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui « se durante l'esecuzione di Atti idonei a commettere furto uno dei compartecipi, che faccia da 'palo', reagisca con violenza ai carabinieri, che lo abbiano sorpreso, al fine di conseguire la sua impunita ' e quella dei correi, deve ravvisarsi l'ipotesi di rapina impropria della quale devono rispondere anche gli altri concorrenti non partecipanti direttamente alla violenza, in quanto questa, anche se non voluta, rientrava nella logica previsione di reazione in caso di sorpresa» (Sez. 1, n. 1451 del 22/11/1966 (dep. 1967), Garbieli, Rv. 1041519 e «in tema di concorso anomalo, costituisce sviluppo logicamente prevedibile del programmato delitto di furto l'uso di violenza o minaccia nei confronti della parte lesa o del terzo intervenuto dopo la sottrazione della cosa, che fa progredire l'azione criminosa in rapina impropria, ascrivibile al compartecipe che non ha partecipato all'esecuzione materiale della violenza o minaccia» (Sez. 2, n. 40443 del 03/10/2018, Jamarishvili, Rv. 274467-01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M