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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 ottobre 2024

Cassazione n. 13398/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 22321/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto il motivo inammissibile perché generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta (pagg.3-4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31 ottobre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 22321/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto il motivo inammissibile perché generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta (pagg.3-4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2024.
Sentenza Cassazione n. 13398/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris