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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 maggio 1976

Cassazione n. 45464/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/05/1976 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 3 giugno 2021, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede in data 13.1.2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 (perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di Lacchiarella, era stato individuato in Rozzano), previa concessione in favore del predetto delle circostanze attenuanti generiche, riduceva la pena inflittagli nella misura di mesi cinque, giorni dieci di reclusione, confermando nel resto la decisione appellata.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando due distinti motivi di impugnazione.

Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione e falsa applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 42, 43 cod. pen. e 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, nonché illogicità, contraddittorietà e mancanza di motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen.".

Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto infondate le doglianze in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato; il mancato adempimento di taluna delle prescrizioni inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale potrà ritenersi sorretto dall'elemento psicologico del dolo, anche solo generico, unicamente quando venga provato che l'omissione sia stata intenzionale, ovvero non semplicemente dovuta a negligenza, ma accompagnata dalla cosciente volontà di non adempiere; sarebbe errata, quindi, l'affermazione - secondo cui "la dimenticanza di un obbligo, in un reato omissivo proprio come quello in esame si traduce, di fatto, in una dimenticanza sul precetto penale e di conseguenza nell'ignoranza sullo stesso che, salvo il caso di ignoranza inevitabile, non esclude il dolo ai sensi dell'art. 5 cod. pen."; inoltre, la Corte di appello di Milano avrebbe totalmente omesso di prendere in considerazione l'ordinanza prodotta nel corso del giudizio di primo grado del 30.7.2020, con la quale il Tribunale di Pavia, sezione misure di prevenzione, aveva revocato anticipatamente la misura della sorveglianza speciale per avere il prevenuto rispettato sempre le prescrizioni e dato prova di concreto ed effettivo reinserimento sociale.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione e falsa applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., con riferimento all'art. 131-bis cod. pen., nonché illogicità, contraddittorietà e mancanza di motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen.".Ha, al riguardo, osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità la presenza di precedenti penali non può di per sé giustificare l'esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, atteso che detta causa va valutata con riferimento alla gravità dello specifico fatto di reato e al grado di colpevolezza.

3. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo il rigetto del ricorso; il difensore dell'imputato ha concluso, per iscritto, chiedendo l'accoglimento dei motivi di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.

Infondato è il primo motivo di impugnazione, avendo la Corte di appello di Milano correttamente applicato il consolidato principio di diritto secondo cui, ai fini dell'integrazione del delitto in questione, è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza degli obblighi da adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di inadempimento di detti obblighi, a nulla rilevando le finalità che abbiano specificamente ispirato la condotta del prevenuto (cfr., tra le tante, Cass. Sez. 1, n. 21284 del 2017, Rv. 270262 - 01).

Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di violazione degli obblighi imposti inerenti alla sorveglianza speciale, la dimenticanza dell'obbligo imposto esclude la sussistenza del dolo generico richiesto dalla norma a condizione che integri gli estremi dell'ignoranza inevitabile (cfr., tra le tante, Cass. Sez. 1, n. 58227 del 2018, Rv. 274814 - 01).

Contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di ricorso, la Corte di appello di Milano ha valutato il contenuto del provvedimento emesso dal Tribunale di Pavia il 30.7.2020, al fine di ritenere l'imputato meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2. Fondato è, invece, il secondo motivo di impugnazione.

E in vero, la Corte territoriale, per escludere la ricorrenza dell'invocata causa di non punibilità, si è limitata ad affermare che "osta all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. il cospicuo numero di precedenti penali di cui l'imputato risulta gravato, senz'altro dimostrativi della non mera occasionalità dei fatti illeciti commessi", specificando, in nota, che si trattava dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza, lesioni personali, detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Va, al riguardo, osservato che "ai fini della configurabilità della abitualità del comportamento, ostativa all'applicazione della causa di non . punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., l'identità dell'indole dei reati eventualmente commessi deve essere valutata dal giudice in relazione al caso esaminato, verificando se in concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni" (Cass. Sez. 4, n. 27323 del 04/05/2017, Rv. 270107; cfr. anche Sez.

U. n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591 - 01).

E ancora, 'che i parametri di valutazione previsti dal comma primo dell'art. 131-bis cod. pen. hanno natura e struttura oggettiva (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno) e che, quindi, "ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-' bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo" (Sez.

U. n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590 - 01).

3. Ebbene, la Corte territoriale ha omesso tale doverosa verifica che va, pertanto, rimessa al giudice del rinvio, che dovrà procedere a nuovo giudizio sul punto, attendendosi ai superiori principi di diritto.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Rigetta il ricorso nel resto.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/05/1976 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 giugno 2021, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede in data 13.1.2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 (perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di Lacchiarella, era stato individuato in Rozzano), previa concessione in favore del predetto delle circostanze attenuanti generiche, riduceva la pena inflittagli nella misura di mesi cinque, giorni dieci di reclusione, confermando nel resto la decisione appellata. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando due distinti motivi di impugnazione. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione e falsa applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 42, 43 cod. pen. e 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, nonché illogicità, contraddittorietà e mancanza di motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen.". Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto infondate le doglianze in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato; il mancato adempimento di taluna delle prescrizioni inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale potrà ritenersi sorretto dall'elemento psicologico del dolo, anche solo generico, unicamente quando venga provato che l'omissione sia stata intenzionale, ovvero non semplicemente dovuta a negligenza, ma accompagnata dalla cosciente volontà di non adempiere; sarebbe errata, quindi, l'affermazione - secondo cui "la dimenticanza di un obbligo, in un reato omissivo proprio come quello in esame si traduce, di fatto, in una dimenticanza sul precetto penale e di conseguenza nell'ignoranza sullo stesso che, salvo il caso di ignoranza inevitabile, non esclude il dolo ai sensi dell'art. 5 cod. pen."; inoltre, la Corte di appello di Milano avrebbe totalmente omesso di prendere in considerazione l'ordinanza prodotta nel corso del giudizio di primo grado del 30.7.2020, con la quale il Tribunale di Pavia, sezione misure di prevenzione, aveva revocato anticipatamente la misura della sorveglianza speciale per avere il prevenuto rispettato sempre le prescrizioni e dato prova di concreto ed effettivo reinserimento sociale. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione e falsa applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., con riferimento all'art. 131-bis cod. pen., nonché illogicità, contraddittorietà e mancanza di motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen.".Ha, al riguardo, osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità la presenza di precedenti penali non può di per sé giustificare l'esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, atteso che detta causa va valutata con riferimento alla gravità dello specifico fatto di reato e al grado di colpevolezza. 3. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo il rigetto del ricorso; il difensore dell'imputato ha concluso, per iscritto, chiedendo l'accoglimento dei motivi di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate. Infondato è il primo motivo di impugnazione, avendo la Corte di appello di Milano correttamente applicato il consolidato principio di diritto secondo cui, ai fini dell'integrazione del delitto in questione, è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza degli obblighi da adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di inadempimento di detti obblighi, a nulla rilevando le finalità che abbiano specificamente ispirato la condotta del prevenuto (cfr., tra le tante, Cass. Sez. 1, n. 21284 del 2017, Rv. 270262 - 01). Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di violazione degli obblighi imposti inerenti alla sorveglianza speciale, la dimenticanza dell'obbligo imposto esclude la sussistenza del dolo generico richiesto dalla norma a condizione che integri gli estremi dell'ignoranza inevitabile (cfr., tra le tante, Cass. Sez. 1, n. 58227 del 2018, Rv. 274814 - 01). Contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di ricorso, la Corte di appello di Milano ha valutato il contenuto del provvedimento emesso dal Tribunale di Pavia il 30.7.2020, al fine di ritenere l'imputato meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2. Fondato è, invece, il secondo motivo di impugnazione. E in vero, la Corte territoriale, per escludere la ricorrenza dell'invocata causa di non punibilità, si è limitata ad affermare che "osta all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. il cospicuo numero di precedenti penali di cui l'imputato risulta gravato, senz'altro dimostrativi della non mera occasionalità dei fatti illeciti commessi", specificando, in nota, che si trattava dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza, lesioni personali, detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Va, al riguardo, osservato che "ai fini della configurabilità della abitualità del comportamento, ostativa all'applicazione della causa di non . punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., l'identità dell'indole dei reati eventualmente commessi deve essere valutata dal giudice in relazione al caso esaminato, verificando se in concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni" (Cass. Sez. 4, n. 27323 del 04/05/2017, Rv. 270107; cfr. anche Sez. U. n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591 - 01). E ancora, 'che i parametri di valutazione previsti dal comma primo dell'art. 131-bis cod. pen. hanno natura e struttura oggettiva (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno) e che, quindi, "ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-' bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo" (Sez. U. n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590 - 01). 3. Ebbene, la Corte territoriale ha omesso tale doverosa verifica che va, pertanto, rimessa al giudice del rinvio, che dovrà procedere a nuovo giudizio sul punto, attendendosi ai superiori principi di diritto. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta il ricorso nel resto. Così d
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