CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 12713/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4129/2017proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l ’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che l a rappresenta e difende ope legis; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.74, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3937 /201 6 della CORTE D’APPELLO di ROMA , pubblicata il 05 /0 8 /201 6 R.G. n. 3374/2014; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.4129/2017 Cron. Rep. Ud.20/04/2023 [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 5 agosto 2016, riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], dirigente della Agenzia del Territorio, e dichiarava l’illegittimità del recesso comunicato con nota del 21.6.2011, avente decorrenza dal 31.12.2011, con conseguente condanna della Agenzia delle Entrate (già Agenzia del Territorio) alla reintegra in servizio dell’appellante nonché al pagamento, a titolo risarcitorio, di un importo pari alle retribuzioni maturate dal dì di cessazione del rapporto; 2. la Corte territoriale rilevava che il rapporto di lavoro inter partes era stato ris olto dalla Agenzia del Territorio ai sensi dell'articolo 72, comma11 , d.l. nr. 112/2008, conv. con modif. dalla legge n. 133/2008, avendo il dirigente maturato la anzianità contributiva di quaranta anni; 3. precisava che il legislatore, nel testo della norma applicabile ratione temporis (come sostituito dall'articolo 17, comma 35 - novies, del d.l. 10 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102), oltre a ripristinare l'originario requisito della anzianità contributiva, aveva espressamente richiamato l'articolo 5 d.lgs. nr. 165/2001, rendendo esplicito che il recesso sarebbe stato esercitato con i poteri del datore di lavoro privato ma comunque in funzione del pubblico interesse e degli obiettivi di efficienza, economicità,imparzialità e trasparenza della azione amministrativa; 4. senonché, la Agenzia del Territorio aveva inopinatamente proceduto a risoluzione automatica del rapporto sulla base del solo possesso del requisito dei quarant’anni di anzianità contributiva, senza dare conto delle ragioni organizzative sottese alla scelta operata;5. mancavano, dunque, i criteri applicativi indicati dall'articolo 16, comma11, d.l. nr.98/2011; 6. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza l’Agenzia delle Entrate ‒ incorporante la Agenzia del Territorio ai sensi dell'articolo 23 quater DL 6 luglio 2012 nr. 95, conv. con mod. dalla L. 7 agosto 2012 nr. 135 ‒ affidato a due motivi di censura, cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, assistito da memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ.; la Corte territoriale aveva omesso di valutare se la delibera n. 1 del 28.11.2008, versata in giudizio come allegato n. 3 del fascicolo d’appello, ed esplicitamente richiamata nell’atto di risoluzione, configurasse o meno un atto di organizzazione interna individuante le ragioni del recesso ex art. 72 co. 11, cit., e se fosse in grado, come tale, di esonerare l’amministrazione «dall’obbligo di fornire una specifica e ulteriore motivazione nell’atto di risoluzione»; in particolare, la ricorrente ha esposto che la delibera citatae il comunicato dell'11 dicembre 2008 nr. 22 contenessero una congrua motivazione, che era poi quella di dare corso alla previsione normativa che disponeva la riduzione del personale, evidenziando, altresì, i criteri che sarebbero stati seguiti ovverossia la risoluzione pressocché generalizzata dei rapporti di lavoro; 2. con il secondo ha denunciato ‒ai sensi dell'articolo 360 nr.3 cod. proc. civ. ‒violazione e falsa applicazione degli articoli 72, comma 11 , come autenticamente interpretato dall’articolo 16, comma 11 , d.l. nr. 98/2011, nonché dell’art. 74 d.l. nr. 112/2008 , conv. con legge 6 agosto 2008 nr. 133, censurando l ’ interpretazione della normativa di riferimento posta a base dalla sentenza impugnata; assume che l'articolo 16, comma 11 , del d.l. nr. 98/2011 nell'esonerare la amministrazione dall'obbligo di motivare il provvedimento unilaterale di risoluzione, si limita a prescrivere la indicazione di criteri generali per l'esercizio della facoltà di recesso, senza richiedere l’illustrazione delle specifiche esigenze di servizio in concreto assolte né delle ragioni per cui la risoluzione del rapporto di lavoro (con l'intera platea degli interessati) avrebbe potuto rispondere maggiormente a esigenze di efficienza della azione amministrativa; 3. i motivi, che in ragione della loro intima connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati; 3.1 va premesso che al momento del preavviso di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del 21.6.2011 trovava applicazione il testo dell'articolo 72, comma 11 , d.l. nr. 112/2008, sostituito dall'articolo 17, comma 35-novies, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102, a tenore del quale: «Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quarant’anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici […]»;3.2 l'articolo 1, comma 16 , del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148, ha esteso l’applicazione della disposizione agli anni 2012, 2013 e 2014; la disposizione è rimasta invariata nei successivi interventi legislativi (fino alla sostituzione operata dall'articolo 1, comma 5, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. con mod., dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non applicabile in causa); 3.3questa Corte, a partire della sentenza nr. 21626/2015, ha invece già affermato che il d.l. 6 luglio 2011 nr. 98, articolo 16, comma 11 ‒ a tenore del quale l'esercizio della facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro di cui al suddetto articolo 72 non necessita di ulteriore motivazione qualora la amministrazione interessata abbia determinato preventivamente i criteri applicativi con atto generale di organizzazione interna ‒ ha natura innovativa,sicché non è applicabile retroattivamente; si è tuttavia precisato (Cass. nr. 21626/2015, nr. 11595/2016 e giurisprudenza successiva) che l'obbligo motivazionale, solo de futuro sostituito dall'atto generale, era comunque sotteso, sin dall'origine, alla fattispecie prevista dall'articolo 72, comma 11 , d.l. nr. 112/2008, giacchè la facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro deve essere esercitata avendo riguardo alle complessive esigenze della amministrazione, nell'ambito di politiche del lavoro, in conformità ai principi di buona fede e correttezza, imparzialità e buon andamento, che caratterizzano anche gli atti di natura negoziale del datore di lavoro pubblico e che soltanto attraverso la motivazione è salvaguardato il controllo di legalità del suo esercizio; in mancanza di motivazione, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro viola le norme imperative che richiedono la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa (articolo 5, comma 2, d.lgs. nr. 165/2001), i criteri di correttezza e buona fede, i principi di imparzialità e buon andamento di cui all'articolo 97 Cost. nonché l'articolo 6, comma uno, della direttiva 78/2002 CE; 3.4 orbene, in relazione a quest'ultimo aspetto, si è altresì evidenziato che la risoluzione del rapporto di lavoro in ragione della anzianità contributiva, per non tradursi in una illegittima discriminazione in ragione dell'età, necessita di un percorso valutativo che garantisca la finalizzazione all'interesse pubblico a una più efficiente organizzazione della amministrazione, in un ragionevole bilanciamento dei diversi interessi costituzionalmente protetti che vengono in rilievo (ex aliis, Cass. 25 giugno 2019, nr. 16995); a tali principi si intende assicurare, in questa sede, continuità; 4. nella fattispecie, la sentenza impugnata ha dato atto che, con il comunicato del 19 dicembre 2008 nr. 22, richiamato nel provvedimento di risoluzione del rapporto, il Comitato di gestione aveva deciso di risolvere il rapporto di lavoro con tutto il personale dirigente (e non) che avesse maturato l'anzianità contributiva di quarant’anni, ma ha ritenuto che tale indicazione fosse manchevole delle «ragioni tecnico-organizzative» che dessero conto del perché il [OSCURATO:PERSONA] rientrasse, per la specifica posizione lavorativa, tra i dipendenti “rinunziabili”; 5. ciò detto, questa Corte ( sentenza nr. 16995/2019, cit.) ha già ritenuto, peraltro, che il comunicato del Comitato di gestione della Agenzia del Territorio nr. 22 dell'11 dicembre 2008, che disponeva una generale risoluzione del rapporto di lavoro con tutti coloro che avessero raggiunto i quarant’anni di anzianità contributiva, non fosse idoneo ad assolvere all'obbligo di motivazione, in quanto privo di ogni indicazione delle finalità organizzative perseguite della amministrazione e del loro rapporto con le posizioni di lavoro che venivano in rilievo; 6. vero è che la Corte distrettuale non ha fatto menzione dell’ulteriore delibera del Comitato di gestione n. 1 del 28.11.2008, ma quest’ultima, contrariamente a quanto assume la ricorrente, non risulta (a ben vedere) richiamata nella comunicazione di recesso del 21.6.2011 che ‒ per come trascritta a pag. 6 del ricorso per cassazione, in ossequio ai principi di autosufficienza ‒ fa menzione di diversa delibera del Comitato di gestione (i.e. quella datata 10.11.2008); 7. sicché tale atto generale, non essendo applicabile ratione temporis il d.l. 6 luglio 2011 nr. 98, articolo 16, comma 11 , potrebbe assolvere, in ipotesi, all'obbligo di motivazione del singolo atto di recesso, vigente ratione temporis , solo se specificamente richiamato nello stesso atto, attraverso la tecnica del rinvio per relationem (Cass. n. 39151 e n. 39152/2021) e tale richiamo, invero, non è stato effettuato con riguardo, appunto, alla delibera n. 1 del 28.11.2008; 8. aggiungasi, sempre in riferimento alla prima censura della ricorrente e d al dedotto omesso esame della delibera n. 1 del 28.11.2008, che difetterebbe altresì nella specie il requisito della decisività, richiesto dall’art. 360, comma 2 , n. 5, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134; del requisito della «decisività» dubita in primis la ricorrente che parla, non a caso, di « rilevanza » dell’atto in discorso , osservando che la Corte di merito avrebbe omesso di valutare se la delibera configuri, o meno, un «atto generale di organizzazione interna» in grado di esonerare l’amministrazione dall’obbligo di fornire una specifica e ulteriore motivazione; 9. ferme le assorbenti considerazioni dianzi svolte, va evidenziato chenon è comunque ravvisabile alcun collegamento tra la riduzione delle posizioni dirigenziali (n. 4 di livello generale e n. 56 di livello non generale) deliberata in data 28 novembre 2008 (delibera nr.1 del Comitato di gestione) e la risoluzione del rapporto di lavoro del [OSCURATO:PERSONA], il quale, come emerge dal comunicato n. 22 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], richiamato nel provvedimento del 21.6.2011, è venuto a cessare come per tutti i dirigenti (e non) che avessero raggiunto il requisito di anzianità contributiva; in altri termini, la risoluzione dei rapporti di lavoro dei dirigenti non era collegata al numero delle posizioni dirigenziali soppresse (rispettivamente 4 di livello generale e 56 di livello non generale), ma si trattava, piuttosto, di una risoluzione generalizzata, anche negli anni a venire, dei rapporti di lavoro (cfr., sullo specifico punto e con riguardo , si noti, proprio alla deliberan. 1/2008, cit., Cass. n. 39152/2021, cit.). 10.conclusivamente, per tutte le ragioni già indicate, il ricorso deve essere respinto; le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; 11.non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di legittimità, che liquida in €. 200,00per spese ed €. 5.000,00 per compensi professional