CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47845/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia del 27 settembre 2022 che ha confermato la condanna pronunziata in primo grado in data 20 aprile 2021 dal Tribunale cittadino per il delitto di bancarotta documentale semplice; -Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è manifestamente infondato nonché generico; - è manifestamente infondato in quanto riproduce profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte territoriale e tende ad ottenere una inammissibile 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (S.U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944), che con motivazione esente da vizi logici e giuridici (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) ha chiarito gli elementi a fondamento della penale responsabilità del ricorrente; - è aspecifico e soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. -Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, come è nel caso di specie, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (p. 5 della sentenza impugnata laddove si richiama una condanna irrevocabile per il reato di cui all'art. 10 quater D. Igs. 74/00 e la assenza di una concreta condotta collaborativa, non potendo considerarsi tale il pagamento delle spettanze ai soci e l'attività di consegna di bilanci). -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 8 novembr