CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 luglio 2025
Cassazione n. 17256/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rina [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia;avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari emessa in data 02/07/2025;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestoil rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 02/07/2025 la Corte di appello di Cagliari, ha confermato lasentenza del Tribunale di Nuoro del 10/11/2017, decidendo in sede di rinvio a seguito disentenza della Corte di cassazione VI sez. penale del 31/01/2024 che ha annullato lasentenza della medesima Corte di appello del 25/01/2023 che confermava la predettasentenza del Tribunale di Nuoro del 10/11/2017 di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per ilreato di detenzione in concorso a fini di cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuanaaggravato per l’ingente quantitativo.2. Avverso detta sentenza, propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato,affidandolo a tre motivi.2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 73 d.p.r. 309/90,192 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 1, 24 e 111 Cost., art. 546, lett. e) nn. 1 e 4 cod.proc. pen.; vizio di travisamento della prova e motivazione apparente. Lamenta la difesa chela valutazione degli elementi probatori sarebbe avvenuta in violazione dei principi di cui all'art192, cod. proc. pen., in quanto basata su mere illazioni e senza considerare gli elementi adiscarico forniti dalla difesa (testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], datori di lavoro, Farina eBarone colleghi di lavoro, i quali hanno riferito sugli orari di lavoro del [OSCURATO:PERSONA], sul percorsoeffettuato anche in loro compagnia tra la sua abitazione e il luogo di lavoro, senza alcunasosta se non quella presso i carabinieri, dove doveva recarsi per gli ordinari controlli,essendo sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per altro procedimento).Assume la difesa che la Corte territoriale avrebbe confermato il concorso del ricorrentenel delitto di detenzione illecita di sostanza stupefacente con affermazione apodittica a frontedi una indagine condizionata da “pregiudizio”, trattandosi di soggetto gravato da precedentespecifico, e di un’istruttoria dibattimentale dalla quale non sarebbero emerse né prove néindizi a sostengo di un suo apporto morale o materiale in concorso con la compagnaconvivente [OSCURATO:PERSONA] (giudicata separatamente).La difesa, nel ripercorre gli elementi elencati nella motivazione della Corte territoriale asostegno del ritenuto concorso nel reato, osserva che la motivazione dei giudici di secondogrado, anche questa volta, fondandosi soltanto su dati presuntivi, non avrebbeadeguatamente spiegato da quali elementi fattuali si evinca, oltre ogni ragionevole dubbio,che il ricorrente abbia concorso, anche solo con un contributo morale, nell'attività didetenzione di stupefacente posta in essere dalla convivente. La motivazione della sentenzaimpugnata sarebbe anche illogica laddove valuta come inverosimili le dichiarazioni rese insede dibattimentale dalla coimputata [OSCURATO:PERSONA], nella parte relativa alla provenienza dellostupefacente e al suo ruolo nella vicenda (la donna avrebbe ricevuto lo stupefacente al suoritorno dalla Romania da un amico connazionale di vecchia data, di cui non ha fornito legeneralità, per conto del quale si era impegnata a conservarlo).2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge in relazione all’art. 110 cod.pen. sostenendo che il ricorrente sarebbe, semmai, un semplice connivente non punibilerispetto alla condotta della coimputata [OSCURATO:PERSONA], che si era assunta la piena responsabilità delreato. La difesa, ripercorrendo la motivazione della sentenza di rinvio, richiama i principiaffermati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di concorso nella detenzione distupefacenti del familiare convivente e di connivenza non punibile in caso di comportamentomeramente passivo senza alcun contributo consapevole alla realizzazione dell'evento; siassume, quindi, che la sentenza impugnata omette di motivare anche in merito ad unasemplice agevolazione dell'attività di detenzione della convivente, consentendonel'occultamento nel locale adiacente alla comune abitazione, e senza nemmeno affrontarel’aspetto della conoscenza in capo a [OSCURATO:PERSONA] dell'attività di detenzione intrapresa dallacompagna, pur affermando, al contempo, che la mera conoscenza dell'altrui attivitàcriminosa non implicherebbe di per sé l'attribuzione di responsabilità a titolo concorsuale,richiamando i principi in tema di concorso sanciti dalla giurisprudenza di questa Corte,secondo i quali occorrono, comunque, un contributo causale, seppure in termini minimi difacilitazione della condotta delittuosa, e la prova che ciascuno dei concorrenti abbia agito peruna finalità unitaria, con la consapevolezza del ruolo svolto dagli altri e con la volontà diagire in comune, mentre non realizzano il concorso nel reato la semplice conoscenza el'adesione morale o l'assistenza inerte senza iniziative. Nel caso di specie, non è provato,secondo la difesa, che [OSCURATO:PERSONA] conoscesse il nascondiglio dello stupefacente o avesse tentatodi disfarsene, avendo anzi aperto la porta d'ingresso dell’abitazione ai carabinieri, mentre laPatoi, recatasi sul luogo dove i carabinieri rinvenivano lo stupefacente, se ne assumeval’esclusiva paternità.2.3. Con il terzo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod.pen., lamentando la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in meritoall’eccessività della pena irrogata e all’omessa concessione (e anche all’omessaconcessione nella massima estensione) delle circostanze attenuanti generiche, osservandoche il reato non avrebbe in concreto manifestato una più marcata pericolosità sociale delricorrente tanto da escludere la concessione.2.4. Con il quarto motivo, si deduce violazione di legge in relazione alla errataapplicazione, nel calcolo della pena, del criterio del cumulo materiale delle due aggravanti adeffetto speciale (ingente quantitativo e recidiva qualificata) e di un’aggravante comune(avere commesso il fatto durante la sottoposizione a misura cautelare), in luogo del cumulogiuridico di cui all'art 63, co. 4 cod. pen. per il concorso di più circostanze aggravanti adeffetto speciale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.2. I primi due motivi, trattati unitariamente per le reciproche interazioni, sonoinammissibili in quanto generici e aspecifici, non confrontandosi con la puntuale motivazionedella Corte territoriale che, in sede di rinvio, si è adeguata alle indicazioni della sentenzarescindente e ai principi di diritto espressi da questa Corte in tema di concorso nel reato neldelitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente.La sentenza rescindente (p.5) evidenzia come la penale responsabilità affermata daigiudici di merito si sia fondato su due elementi fondamentali: l'accertato accesso al luogo dioccultamento della sostanza tramite un agile passaggio dall'appartamento in cui convivevala coppia e la valutazione di inattendibilità della versione della donna di essere l'esclusivatitolare dello stupefacente sequestrato. Il primo elemento deriva dalle testimonianze deiverbalizzanti e dalle foto effettuate in sede di perquisizione, che danno conto di comel'accesso al casolare abbandonato in cui è stata trovata la sostanza stupefacente - seppurepossibile da altri punti esterni all'edificio, peraltro in apparente condizione di disuso - si erarealizzato proprio dall'abitazione della coppia; quanto alla versione della [OSCURATO:PERSONA] sui tempi modidi detenzione e soprattutto sulla asserita disponibilità esclusiva, la ritenuta implausibilità èstata ritenuta dai giudici di merito tesa a coprire la responsabilità del convivente. Proprio talepassaggio della motivazione, secondo la sentenza rescindente, realizza una frattura logicatra la responsabilità della donna e quella concorrente del convivente, poiché l'illazione nonrisulta supportare l'ipotizzato contributo morale o materiale che l'uomo avrebbe dato allacondotta posta in essere dalla donna, la quale, da quanto evidenziato nella decisione, risultaessere stata credibile nella parte in cui ha affermato di essere titolare della sostanzastupefacente, ma non anche allorché se ne è assunta l'esclusiva titolarità. Posto ciò, ilcollego di legittimità ha indicato la necessità di individuazione di elementi che portino aritenere accertato un contributo che il ricorrente avrebbe dato alla detenzione, atteso che ilgiudizio di inattendibilità della convivente non costituisce un elemento idonea a dimostrare,in positivo, la sussistenza di un contributo a titolo di concorso che spettava alla Corte diappello ricostruire in concreto.2.1. Nell’adeguarsi all’indicazione della sentenza rescindente, il collegio di merito,facendo buon governo dei principi di diritto in tema di concorso nei reati in materia distupefacenti (sez. 6, n. 14606 del 18/02/2010, Iemma, Rv. 247127; sez. 4, n. 4948 del22/01/2010, Porcheddu, Rv. 246649), nella sentenza impugnata ha elencato gli elementiprobatori, idonei ad integrare il concorso nel reato contestato, riferibili al ricorrente, circal'occultamento, l'essiccazione, il confezionamento e la custodia dell'ingente quantitativo disostanza stupefacente del tipo marijuana oggetto di imputazione (pp.10-12): il forte odore dimarijuana proveniente dal locale adiacente all’abitazione, percepito dai Carabinieri già nelcorso del precedente controllo, il 26/08/2016, che li aveva indotti ad effettuare laperquisizione il giorno successivo; la circostanza che il ricorrente all'epoca dei fatti sitrovasse in regime di detenzione domiciliare e quindi fosse costantemente presentenell'abitazione dove era custodito lo stupefacente; lo stato di palese agitazione in cui egliversava la mattina del 27/08/2018, quando i Carabinieri si presentarono per effettuare laperquisizione, significativo della consapevolezza della presenza dello stupefacenteall'interno del nascondiglio; la possibilità di accedere agevolmente dal terrazzodell'abitazione nelle stanze in cui si trovava occultata la sostanza stupefacente, mediantel'unico accesso effettivamente praticato; la circostanza che la convivente fosse tornata dallaRomania il 17/08/2016, dopo un’assenza di circa due mesi, a fronte del fatto che il notevolequantitativo di sostanza stupefacente si trovava, in parte, già essiccato e confezionato insacchi e, in parte, in fase di essiccazione avanzata, tale da dimostrarne la pregressapresenza, e considerato che, durante l'assenza della donna, soltanto il [OSCURATO:PERSONA], unica personapresente all'interno dell'abitazione, avrebbe potuto accedere alle stanze in cui era nascostolo stupefacente per occultarlo e custodirlo; la circostanza che il ricorrente, soggettopluripregiudicato anche specifico (proprio per coltivazione illecita di marijuana, cfr. sent.Tribunale di Nuoro del 01/12/2014, irrev. 18/02/2015), era già inserito nell'ambiente delnarcotraffico, a differenza della [OSCURATO:PERSONA], soggetto incensurato, apparendo logicamenteinsostenibile che quest’ultima abbia stoccato da sola, all'interno dei citati locali, l'ingentequantitativo di marijuana detenuto. La Corte di merito ha, pertanto,ribadito che, nell’attribuirsiin via esclusiva la titolarità della sostanza, la donna abbia voluto esonerare da ogniresponsabilità il compagno, in realtà vero deus ex machina dell'operazione, tenuto ancheconto dell’inverosimile versione di avere ricevuto 50 chili di marijuana da un amico di vecchiadata, incontrato per caso e di cui ignorava il nome.Nel riportare tali elementi, la Corte di merito ha argomentato la sussistenza delcontributo partecipativo del ricorrente alla condotta criminosa della convivente, conmotivazione congrua, non illogica, non apparente e giuridicamente corretta.3. Parimenti inammissibili sono gli altri due motivi, relativi alla dosimetria della pena.Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la sentenza impugnata (pp. 12-13) negiustifica il diniego mediante la valutazione, priva di illogicità, di precise circostanze di fatto,relative alla negativa personalità del ricorrente, pregiudicato anche specifico, e alla gravitàdella condotta - posta in essere in un periodo in cui egli era sottoposto a detenzionedomiciliare - in base alle quali si motiva congruamente anche la dosimetria della pena,correttamente commisurata in considerazione della condotta illecita e della personalitàdell'agente (gravato da plurime precedenti penali). E' invero consolidato il principio per cui lagraduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, perassolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteridi cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruoaumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere,essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamentoseguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quellaedittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv.245596 - 01); cosa che non ricorre nel caso di specie.3.1. Non consentito è il motivo sul bilanciamento delle circostanze, che non era statodedotto con l’atto di appello, in cui si censurava soltanto l’omessa concessione dellecircostanze attenuanti generiche e l'eccessività del trattamento sanzionatorio. Ad ogni buonconto, il motivo è manifestamente infondato, in quanto, nel lamentare l’avvenutaapplicazione del criterio del cumulo materiale e non invece del cumulo giuridico ex art. 63 n.4 cod. pen. delle due circostanze aggravanti ad effetto speciale e di una circostanzaaggravante comune, si risolve nel riportare precedenti di legittimità sul tema, senza indicarenel concreto come avrebbe dovuto, invece, determinarsi il giudice di merito, il quale, invece,ha fatto buon governo del principio sancito dal massimo consesso di questa Corte, secondoil quale (SS.UU del 2017) “si deve escludere che la regola del cumulo giuridico previstadall'articolo 63, comma 4, cod. pen. possa applicarsi, anche al concorso di circostanzeindipendenti - ossia importanti un aumento di pena pari o inferiore ad un terzo - ecircostanze a effetto speciale” (sez. U. sent. 28953 del 27/04/2017 Ud, dep. 09/06/2017, Rv.269784)5. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alpagamento delle spese del procedimento e al pagamento della somma di euro tremila, infavore della Cassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così è deciso, 10/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]