CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 26494/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 23 luglio 2021 la Corte d'Appello di Catania - riuniti per continuazione i reati giudicati con le sentenze della Corte di Appello di Catania del 14/2/2013 irrevocabile il 3/7/14 e della Corte di Appello di Catania del 7/6/17 irrevocabile il 23/7/2017, e ritenuto più grave reato quello di cui alla Corte di Appello di Catania del 14/2/2013, operato l'aumento per continuazione con i reati di cui all'altra sentenza della Corte d'Appello di Catania del 7/6/17 - rideterminava la pena complessiva inflitta a LITTERI Rosario con le suddette sentenze nella misura di 14 anni e mesi otto di reclusione. Inoltre - riuniti per continuazione i reati giudicati con le sentenze della Corte di Appello di Catania del 31/3/17 irrevocabile il 15/2/2018 e della Corte di Appello di Catania del 19/11/12 irrevocabile il 4/2/2014, e ritenuto più grave reato quello di cui alla Corte di Appello di Catania del 31/3/17, operato l'aumento per continuazione con i reati di cui all'altra sentenza della Corte di Appello di Catania del 19/11/13 - rideterminava la pena complessivamente inflitta a LITTIERI Rosario con le suddette sentenze nella misura di anni 7, mesi 4 di reclusione ed euro 29.000,00 di multa. La domanda veniva respinta nel resto. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - LITTERI Rosario deducendo come motivazione la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. per erronea interpretazione e/o applicazione della legge penale nonché illogicità della motivazione con riferimento alla disciplina del reato continuato. Secondo il ricorrente, nel caso di specie, la Corte d'Appello è incorsa nell'erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 671 c.p.p. non avendo riunito sotto il vincolo della continuazione tutte le 4 sentenze oggetto dell'istanza ma per converso riconoscendo la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra le prime due sentenze e le successive due tra loro, preternnettendo ogni valutazione di fatto e giuridica rispetto al ruolo svolto ed alla tipologia di delitti commessi. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore