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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36389/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 5.12.2024 la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo in data 21.6.2023 di condanna alla pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione e 2.222 euro di multa per il reato di cui agli artt. 2 e 7 L. n. 895 del 1967; Rilevato, quanto al primo motivo, che il ricorso: - adduce genericamente il difetto dell'elemento soggettivo del reato per avere [OSCURATO:PERSONA] dimenticato di denunciare il possesso dell'arma ereditata dal padre, laddove i giudici di merito hanno dato atto che il revolver in questione, custodito in una scarpiera nella camera da letto dell'imputato era funzionante e carico, con altre quarantacinque cartucce; - in tal modo oblitera il dato che, ai fini del perfezionamento dell'elemento soggettivo del reato in questione, è sufficiente il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà della condotta, senza che sia richiesta la consapevolezza dell'antigiuridicità della stessa o la volontà di violare una determinata norma di legge. (Sez. 1, n. 9246 del 07/10/1996, P.g. in proc.

Rosa, Rv. 205916 - 01) e che risponde del reato di detenzione abusiva di armi e munizioni il soggetto che, venuto in possesso di armi o munizioni per successione ereditaria, abbia omesso di denunciarne il possesso alla competente autorità di P.S. a nulla rilevando la sua ignoranza in merito a tale obbligo (Sez. 1, n. 15880 del 16/1/2007, Pizzino, Rv. 236207 - 01); Rilevato, quanto al secondo motivo attinente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, che la pena è stata irrogata in misura prossima al minimo edittale e che, dunque, non necessitava di una motivazione dettagliata, fermo restando che, comunque, i giudici hanno dato atto sia del disvalore della condotta, sia del contegno menzognero dell'imputato quale sintomo di mancanza di resipiscenza; Rilevato che, a fronte della persuasiva motivazione della sentenza impugnata, il ricorso si limita a riproporre pedissequamente le censure già dedotte come motivo d'appello, senza confutare specificamente le condivisibili argomentazioni dei giudici dì secondo grado; Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, Rv. 276062 - 01), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 5.12.2024 la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo in data 21.6.2023 di condanna alla pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione e 2.222 euro di multa per il reato di cui agli artt. 2 e 7 L. n. 895 del 1967; Rilevato, quanto al primo motivo, che il ricorso: - adduce genericamente il difetto dell'elemento soggettivo del reato per avere [OSCURATO:PERSONA] dimenticato di denunciare il possesso dell'arma ereditata dal padre, laddove i giudici di merito hanno dato atto che il revolver in questione, custodito in una scarpiera nella camera da letto dell'imputato era funzionante e carico, con altre quarantacinque cartucce; - in tal modo oblitera il dato che, ai fini del perfezionamento dell'elemento soggettivo del reato in questione, è sufficiente il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà della condotta, senza che sia richiesta la consapevolezza dell'antigiuridicità della stessa o la volontà di violare una determinata norma di legge. (Sez. 1, n. 9246 del 07/10/1996, P.g. in proc. Rosa, Rv. 205916 - 01) e che risponde del reato di detenzione abusiva di armi e munizioni il soggetto che, venuto in possesso di armi o munizioni per successione ereditaria, abbia omesso di denunciarne il possesso alla competente autorità di P.S. a nulla rilevando la sua ignoranza in merito a tale obbligo (Sez. 1, n. 15880 del 16/1/2007, Pizzino, Rv. 236207 - 01); Rilevato, quanto al secondo motivo attinente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, che la pena è stata irrogata in misura prossima al minimo edittale e che, dunque, non necessitava di una motivazione dettagliata, fermo restando che, comunque, i giudici hanno dato atto sia del disvalore della condotta, sia del contegno menzognero dell'imputato quale sintomo di mancanza di resipiscenza; Rilevato che, a fronte della persuasiva motivazione della sentenza impugnata, il ricorso si limita a riproporre pedissequamente le censure già dedotte come motivo d'appello, senza confutare specificamente le condivisibili argomentazioni dei giudici dì secondo grado; Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, Rv. 276062 - 01), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme