CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 marzo 2022
Cassazione n. 10127/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21266/2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. – ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] F. Confalonieri n. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. – controricorrente – F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 21266/2015 Numero sezionale 1019/2022 Numero di raccolta generale 10127/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, n. 2016/30/15, depositata il 13/05/2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 marzo 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale (“C.T.R.”) della Lombardia ha accolto l’appello della [OSCURATO:PERSONA] 4 [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano (n. 382/17/2013), che aveva rigettato il ricorso della società contro l’avviso di accertamento, ai fini Ires, Irap, emanato, per il periodo d’imposta 2007, ai sensi dell’art. 30, della legge n. 724 del 1994, in applicazione della disciplina delle società di comodo. Il giudice d’appello ha ravvisato la nullità dell’avviso in mancanza del necessario contraddittorio preventivo. 2. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso con un motivo per la cassazione della sentenza d’appello; la società ha resistito con controricorso. 3. In data 24/05/2019 la contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi degli artt. 6, 7, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha versato l’intero importo dovuto per la definizione. Con memoria datata 16/02/2022, la società ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio per l’intervenuta definizione della controversia ai sensi dell’articolo 6, ed ha documentato l’istanza con la documentazione di riscontro. 4. L’Agenzia delle entrate, con istanza del 07/03/2022, premesso che la [OSCURATO:PERSONA] di Milano 1 ha comunicato che la contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata della controversia tributaria, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, ed r.g. n. 21266/2015 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 21266/2015 Numero sezionale 1019/2022 Numero di raccolta generale 10127/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 ha provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione, ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese ex art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992. 5. Sussistono, pertanto, i presupposti per la declaratoria d'estinzione del giudizio e di cessazione della materia del contendere, mentre le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, come disposto dall’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018. 6. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (negli stessi termini, Cass.08/07/2021, n. 19419; nonché: Cass. 12/10/2018, n. 25485, in tema di definizione agevolata ex art. 11, d.l. n. 50 del 2017, conv. con mod. dalla legge n. 96 del 2017; Cass. 10/10/2019, n. 25529, in tema di definizione agevolata ex art. 6, d.l. n. 193 del 2016, conv. con mod. dalla legge n. 225 del 2016). P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e cessata la m