CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 07785/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 4 Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Monza, adito ex artt. 322 e 324, c.p.p., dichiarava inammissibile il riesame proposto dalla società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Monza in data 12.4.2021 a carico di [OSCURATO:PERSONA], indagato per una pluralità di reati, ed eseguito il 23.6.2021 nei confronti della suddetta società, attraverso l'apprensione di disponibilità finanziarie ritenute riconducibili al suddetto Mortarini. 2. Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la suddetta società, nella persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], in qualità di terzo interessato, estraneo al reato, articolando tre motivi di impugnazione. Con il primo motivo la società ricorrente deduce vizio di motivazione, avendo il tribunale del riesame erroneamente fondato la sua decisione sulla pretesa violazione del principio dell'unicità del diritto all'impugnazione, già consumatosi con la proposizione di una precedente istanza di riesame, non accolta dal medesimo tribunale, con ordinanza resa in data 8.7.2021. Con il secondo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta omessa motivazione in merito alla doglianza volta a far valere la mancanza di delega conferita al Mortarini a operare sul conto di deposito titoli n. 19052465, acceso dalla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." presso la "BPER Banca", oggetto di sequestro. Con il terzo motivo di impugnazione la società ricorrente denuncia violazione di legge, in relazione all'art. 591, c.p.p., in quanto, da un lato, risultano infondate le osservazioni del tribunale di Monza sulla scadenza del termine per proporre riesame, posto che il suddetto termine non era certo perento il 23.6.2021, data di deposito dell'istanza di riesame, posto che l'esecuzione del sequestro risale al 16.6.2021, dall'altro, non è ricompresa tra le ipotesi tassative di inammissibilità dell'impugnazione la violazione dell'unicità del diritto d'impugnazione, come invece affermato dal tribunale del riesame. 2.1. Con requisitoria scritta del 3.10.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 2.2. Con memoria del 28.10.2021, pervenuta a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore di fiducia della società ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], nel replicare alla indicata requisitoria del pubblico ministero del 3.10.2021, insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso, soffermandosi in particolare sulla ammissibilità della propria richiesta di riesame. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza delle ragioni che lo sostengono. 4. Va preliminarmente chiarito, essendo un dato emergente dagli atti e non contestato dalla ricorrente, che il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Monza, in data 12.4.2021, ha emesso decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato a carico di [OSCURATO:PERSONA], indagato per una pluralità di reati, una parte dei quali commessi nella qualità di amministratore di fatto di diverse società, Tale decreto veniva eseguito in data 4.5.2021 dalla compagnia di Sesto S. Giovanni della Guardia di Finanza, che, delegata a individuare le risorse economiche e finanziarie riconducibili al Mortarini, operava materialmente il sequestro di un conto corrente bancario e delle somme su di esso giacenti, intestato alla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", acceso presso la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, per l'importo di euro 28020,14 e, in altra data, il sequestro di 9.710,879 quote del "[OSCURATO:PERSONA] 2 anni - Classe A", depositate presso altro conto corrente sempre intestato alla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", acceso presso una filiale di "BPER Banca".Ciò posto ritiene il Collegio di aderire all'orientamento espresso in un condivisibile arresto della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di misure cautelari reali, l'oggetto della richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo è costituito dal provvedimento ablatorio, che rimane unico anche se, per la necessità di ricercare i beni da sottoporre a vincolo, sia posto in esecuzione, pro parte, in momenti diversi, non determinando una tale evenienza l'ammissibilità di plurime impugnazioni. Come si è opportunamente evidenziato, l'art. 324, comma 1, c.p.p., stabilisce che "la richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro". La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il termine perentorio di dieci giorni per proporre la richiesta di riesame ai sensi dell'art. 324, c.p.p., decorre dalla data in cui l'interessato ha avuto di fatto conoscenza dell'avvenuto sequestro o dell'esecuzione del provvedimento, non rilevando la formale conoscenza legale di esso; che non è richiesta la conoscenza del provvedimento di sequestro, completo di dispositivo e motivazione, ma la sola cognizione della sua esecuzione, osservando che la richiamata disposizione non si limita a prendere in considerazione la sola conoscenza legale della misura cautelare, conseguente agli adempimenti formali previsti, attribuendo invece rilevo ad ogni diverso strumento volto a procurare la conoscenza di fatto del provvedimento, ben potendo l'interessato vincere la presunzione di conoscenza mediante l'allegazione di elementi altrettanto certi che vanifichino l'effetto conoscitivo e utili a fissare la data in cui ha avuto la cognizione di fatto dell'esecuzione del sequestro (così Sez. 2, n. 54297 del 16/9/2016, Rv. 268632). Il richiamato principio era stato, peraltro, precedentemente affermato (Sez. 2, n. 46079 del 23/9/2014, Rv. 260956; Sez. 6, n. 35620 del 19/7/2011, Rv. 250791; Sez. 3, n. 21888 del 8/5/2007, Rv. 236961; Sez. U, n. 27777 del 11/7/2006, Rv.234213), attribuendo rilievo anche alla dimostrata conoscenza del provvedimento attraverso notizie giornalistiche (Sez. 2, n. 44658 del 15/10/2010, Rv.248790). Le richiamate pronunce evidenziano l'esigenza di una considerazione unitaria del provvedimento impositivo del vincolo reale, che non può pertanto ritenersi suscettibile di plurime impugnazioni correlate ai diversi momenti della concreta esecuzione, la quale quasi mai avviene in un unico contesto, richiedendo la ricerca e la progressiva apprensione dei beni da sequestrare. Tale attività, peraltro, attiene, appunto, alla esecuzione del provvedimento ablativo, il quale, tuttavia, è unico (così come è unico il termine di decorrenza iniziale per l'impugnazione individuato dal legislatore con riferimento a tutti i soggetti interessati) e basato su un'organica valutazione delle esigenze cautelari anch'essa unitaria, rispetto alla quale il momento dell'esecuzione è successivo ed indipendente. Ciò che è oggetto di riesame, dunque, è il provvedimento che dispone il sequestro, tanto è vero che la concreta individuazione dei beni da sottoporre al vincolo e la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato nel decreto che dispone la misura è riservata alla fase esecutiva demandata al Pubblico Ministero (con la conseguenza che eventuali questioni ad essa relative vanno proposte in sede di incidente di esecuzione), mentre il giudice che emette il provvedimento ablativo è tenuto soltanto ad indicare l'importo complessivo da sequestrare, a meno che non disponga in atti di elementi per individuare detti beni (cfr. Cass., Sez. 3, n. 45852 del 01/10/2019, Rv. 277267). Applicando tali principi alla fattispecie in esame non può non rilevarsi che ad essi non si presenta conforme il percorso seguito dal difensore della società ricorrente. Quest'ultimo, infatti, come ribadito anche nella memoria del 28.10.2021, "ha depositato due istanze di riesame presso il Tribunale del Riesame di Monza, in quanto, come si può facilmente comprendere dalle premesse, è venuto a conoscenza del secondo sequestro presso la BPER solo a seguito del deposito della prima richiesta di riesame. Tali istanze sono state iscritte separatamente, nonostante lo stesso ritenesse dovessero essere riunite, vista la comune materia del contendere". Appare, pertanto, evidente che il riesame deciso con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], oggetto del presente ricorso, è stato incardinato sulla base di una richiesta presentata dalla società ricorrente successivamente alla istanza di riesame cui è stata fornita risposta (negativa) dallo stesso tribunale di Monza, con ordinanza pronunciata in data 8.7.2021 (R.G.T.R. 60/21). Sia pure riferite a due diversi beni oggetto di apprensione in virtù del titolo cautelare reale, si tratta di due istanze di riesame presentate avverso il medesimo provvedimento genetico, il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Monza, in data 12.4.2021. Ne consegue che, imponendosi, come si è detto, l'esigenza di una considerazione unitaria del provvedimento impositivo del vincolo reale, esso non può ritenersi suscettibile di plurime impugnazioni correlate ai diversi momenti della concreta esecuzione, per cui correttamente il tribunale del riesame ha rilevato l'inammissibilità della proposta impugnazione, in quanto il provvedimento cautelare genetico era già stato impugnato in sede di riesame, dando vita alla procedura R.G.T.R. 60/21, definita con la menzionata decisione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Resta salvo, peraltro, il diritto della società ricorrente di chiedere al giudice procedente la restituzione dei beni in sequestro, impugnando, in sede di riesame, l'eventuale provvedimento di rigetto. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.