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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 giugno 2026

Cassazione n. 19650/2026

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a e difesa, giusta procura speciale in calce al r icorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificheall'indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domici-22877287/2019liata presso il suo studio in Roma, piazza del Viminale, n. 5.- ricoRr.rGe.nNt.e 1 p1r3i6n8c/i2p0a1le7 -contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consi-glio dei Ministri pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvoca-tura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata ope legis, Via deiPortoghesi n. 12- controricorrente-ricorrente incidentale -avverso l'ordinanza della Corte di appello di Roma n. 1905/2021, deposi-tata in data 15/3/2021.1 RG n. 25825/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25825/2021Numero sezionale 1264/2026Numero di raccolta generale 19650/2026Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/D3a/ta2 p0u2bb6lic azione 13/06/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1.

La società [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., conveniva in giudiziola [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri ed il Comitato per la GiornataMondiale della Gioventù del 2000, dinanzi al Tribunale di Roma.L'attrice deduceva di avere intensificato ed agevolato il serviziodi trasporto viaggiatori nel corso del Giubileo del 2000, su richiestadegli organizzatori, nonché di aver messo a disposizione, nella setti-mana dal 14 al 21 agosto 2000, alcune aree di parcheggio per con-sentire la sosta temporanea dei bus turistici e di aver organizzato unservizio gratuito di navette per tutti i partecipanti al raduno tenutosinella piana di Tor vergata.Pertanto, chiedeva la condanna dei convenuti al pagamentodell'importo di euro 1.202.240,48, a titolo di corrispettivo e/o rim-borso per i servizi prestati, ovvero, in via subordinata, quale inden-nizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.2.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6925 del 27/3/2014,dichiarava prescritto il credito nei confronti del Comitato italiano, ri-gettando le domande proposte da [OSCURATO:SOCIETA].In particolare, il Tribunale evidenziava che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva ope-rato non sulla base di un affidamento di tipo contrattuale, ma «inconseguenza di provvedimenti adottati dal Commissario straordina-rio, privo di poteri di spesa autonomi, e pertanto usufruendo dellesomme stanziate con decreti ministeriali, fondati a loro volta su spe-cifica previsione di legge.Pertanto, la carenza dei fondi stanziati per i servizi doveva essereoggetto di censura dinanzi al Giudice amministrativo.2 RG n. 25825/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25825/2021Numero sezionale 1264/2026Numero di raccolta generale 19650/2026Data pubblicazione 13/06/2026Non riconosceva neppure somme a titolo di ingiustificato arric-chimento, in quanto l'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c. presuppo-neva un rapporto di tipo privatistico, mentre nel caso in esame ognipretesa era vincolata ad atti autoritativi di spesa pubblica.3.

La [OSCURATO:SOCIETA] proponeva appello deducendo: 1) l'errata qualifi-cazione in termini pubblicistici della fattispecie; 2) la sussistenza deipresupposti per il riconoscimento di un indennizzo a titolo di ingiu-stificato arricchimento; 3) la fondatezza della pretesa avanzata daCOTRAL verso la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri.In particolare, per quel che qui ancora rileva, alla [OSCURATO:SOCIETA] erastata richiesta una prestazione di carattere commerciale, di naturasicuramente privatistica; si trattava di un accordo intercorso a valledei provvedimenti di natura organizzativa e finanziaria emanati.Tra l'altro, sarebbe emersa dall'istruttoria la prova dell'utilità pro-curata dalla società ex art. 2041 c.c., essendo erronea l'affermazioneper cui il riconoscimento di un indennizzo era subordinato, con rife-rimento a fattispecie che coinvolgono la [OSCURATO:PERSONA],all'esistenza di rapporti di natura privatistica.Si evidenziava nel gravame che erano stati quantificati gli esborsisostenuti da [OSCURATO:SOCIETA] per l'effettuazione del servizio.4.

La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 1905 del 15/3/2021, rigettava l'appello.La Corte territoriale ‒ dopo aver premesso l'avvenuto passaggioin giudicato della sentenza con riferimento all'accoglimento dell'ec-cezione di prescrizione formulata dal Comitato – evidenziava, conriferimento al primo motivo, l'assenza di un documento contrattualestipulato tra le parti.In relazione al secondo motivo, in base al principio della ragionepiù liquida, rilevava che l'azione di arricchimento consentiva l'inden-3 RG n. 25825/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25825/2021Numero sezionale 1264/2026Numero di raccolta generale 19650/2026Data pubblicazione 13/06/2026nizzo, nei limiti dello stretto «detrimentum», ossia della diminuzionepatrimoniale subita, con esclusione del lucro cessante.Pertanto, la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto allegare nell'atto di impu-gnazione quali erano stati i costi sostenuti per far fronte alle asseriterichieste della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri.Tuttavia, «tali allegazioni sono del tutto mancate, non rinvenen-dosi nell'atto di impugnazione alcuna specificazione al riguardo, masolo l'indicazione della somma pretesa a titolo contrattuale, inam-missibilmente coincidente (nella stessa prospettazione dell'appel-lante), con quella richiesta a titolo di arricchimento».5.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione laCOTRAL.6.

Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio deiMinistri, proponendo anche ricorso incidentale condizionato.[OSCURATO:PERSONA]:1.

Con un unico motivo di impugnazione principale la ricorrentededuce «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c.».Ad avviso della ricorrente la Corte territoriale avrebbe «total-mente omesso di esaminare alcune circostanze fattuali e documen-tali decisive, ritualmente introdotte nel giudizio e facenti parte apieno titolo del contraddittorio».La Corte di merito non avrebbe tenuto conto della «copiosa do-cumentazione», oltre che dei dati, da cui si sarebbe potuto desumereil costo sostenuto per il servizio, e segnatamente, tra gli altri, la «co-municazione del 14/9/2000 e relativi allegati (consuntivi prestazionistraordinarie impianti vari) e la comunicazione del 19/9/2000 e re-4 RG n. 25825/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25825/2021Numero sezionale 1264/2026Numero di raccolta generale 19650/2026Data pubblicazione 13/06/2026lativi allegati (consuntivi prestazioni straordinarie impianti [OSCURATO:PERSONA]).I costi, poi, sarebbero stati dimostrati anche dalle deposizioni te-stimoniali rese, oltre che dalla fattura emessa nei confronti della Pre-sidenza del Consiglio dei Ministri per euro 1.202.240,48.Tale fattura riguarderebbe solo i costi sostenuti.Inoltre, anche se la fattura ricomprendeva il lucro cessante, tut-tavia sarebbe stato possibile eliminare, «sul piano istruttorio», unaparte riconducibile al mero costo, anche attraverso la CTU.Peraltro, sarebbe stato evidente che la beneficiaria dell'utilitasnon era [OSCURATO:PERSONA], ma la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri.2.

Con un unico motivo di ricorso incidentale condizionato la Pre-sidenza del Consiglio dei Ministri deduce la «violazione e falsa appli-cazione dell'art. 2041 c.c. per difetto di sussidiarietà, in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».La Corte d'appello, infatti, pronunciando in base al principio dellaragione più liquida, sull'assenza del detrimentum, non ha valutato lasussistenza o meno del requisito della sussidiarietà della domandadi cui all'art. 2041 c.c.Per la ricorrente incidentale la decisione avrebbe violato l'art.2041 c.c., non avendo dichiarato inammissibile l'azione di ingiustifi-cato arricchimento per difetto di sussidiarietà.L'eccezione era stata proposta già nel giudizio di primo grado,ove si era evidenziato che il depauperamento della [OSCURATO:SOCIETA] derivavaunicamente dalla mancata ammissione al finanziamento, sicché lasocietà avrebbe dovuto agire dinanzi al Giudice amministrativo.Esisteva dunque la possibilità per la società di utilizzare, per ilrecupero del proprio credito, altri strumenti di tutela direttamenteprevisti dall'ordinamento.5 RG n. 25825/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25825/2021Numero sezionale 1264/2026Numero di raccolta generale 19650/2026Data pubblicazione 13/06/2026Si richiamava il precedente di questa Corte n. 6919 del 2015, amente del quale nel caso in cui la domanda di ingiustificato arricchi-mento è subordinata alla domanda principale concernente i criteri diriparto dei fondi ministeriali, rientrante nella giurisdizione del Giudiceamministrativo, il potere del Giudice ordinario viene meno se nonvenga operata una previa separazione dei giudizi.In assenza di separazione dei giudizi, la domanda sussidiaria re-sta inammissibile.In quella fattispecie questa Corte, dopo aver evidenziato che ladomanda relativa ai criteri di riparto dei fondi ministeriali apparte-neva al Giudice amministrativo, mentre sussisteva la giurisdizionecivile ordinaria per la domanda subordinata di arricchimento senzacausa, previa separazione dei giudizi, ha ritenuto insussistente il re-quisito della sussidiarietà, da un lato, alla luce del titolo contrattualedell'obbligazione verso il Comune di Roma, e dall'altro, in ragione«dell'allegata illegittimità dei provvedimenti assunti dalla pubblicaamministrazione di diniego dei contributi pretesi», con domanda daproporre dinanzi al Giudice amministrativo in quest'ultimo caso.3.

Il ricorso principale è inammissibile.4.

In primo luogo, il ricorso non è autosufficiente ex art. 366 n.6 c.p.c., in quanto la ricorrente si limita a richiamare generica docu-mentazione, per la quale non provvede a trascrivere, neppure perstralcio, il contenuto della stessa.Ciò vale, in particolare, per la comunicazione del 14/9/2000 erelativi allegati (consuntivi prestazioni straordinarie impianti vari) eper la comunicazione del 19/9/2000 e relativi allegati (consuntiviprestazioni straordinarie impianti Colleferro e Nettuno).Allo stesso modo, non viene trascritto neppure il contenuto dellafattura emessa nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Mini-stri per euro 1.202.240,48.6 RG n. 25825/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25825/2021Numero sezionale 1264/2026Numero di raccolta generale 19650/2026Data pubblicazione 13/06/2026Né chiaramente la circostanza dell'indicazione dei soli costi,senza il lucro cessante, può desumersi dal titolo riportato sulla fat-tura («rimborso per la circolazione concessa ai giovani per la XVGiornata Mondiale della [OSCURATO:PERSONA] 14/21 agosto 2000»).5.

Deve aggiungersi che, nella redazione della motivazione dellasentenza, il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e sin-golarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazionedelle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n.4, cod. proc. civ. (nel testo "ratione temporis" vigente), che esponga,in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fonda-mento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesitutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamenteesaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il per-corso argomentativo seguito (Cass., sez. 3, 20/11/2009, n. 24542).Quanto alle dichiarazioni testimoniali, occorre rilevare che l'oneredi adeguatezza della motivazione non comporta che il giudice delmerito debba occuparsi di tutte le allegazioni delle parti, né che eglidebba prendere in esame, al fine di confutarle o condividerle, tuttele argomentazioni da queste svolte.

È, infatti, sufficiente che il giu-dice esponga, anche in maniera concisa, gli elementi in fatto e indiritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersiper implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, sep-pure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la solu-zione adottata e con l'iter argomentativo seguito (Cass., n. 6759 del2019; Cass., 20/11/2009, n. 24542; Cass., 12/1/2006, n. 407).6.

Deve aggiungersi che la consulenza tecnica d'ufficio è mezzoistruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponi-bilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice dimerito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di di-sporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'even-7 RG n. 25825/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25825/2021Numero sezionale 1264/2026Numero di raccolta generale 19650/2026Data pubblicazione 13/06/2026tuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche im-plicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazionisvolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente con-siderato (Cass., sez. 6, 13/1/2020, n. 326).7.

Il ricorso incidentale condizionato è assorbito.8.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principiodella soccombenza, a carico della ricorrente principale e si liquidanocome da dispositivo.

P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara assorbito il ri-corso incidentale condizionato.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della controricor-rente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in comples-sivi euro 8.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 marzo 2026Il PresidenteGuido Mercolino8 RG n. 25825/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a e difesa, giusta procura speciale in calce al r icorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificheall'indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domici-22877287/2019liata presso il suo studio in Roma, piazza del Viminale, n. 5.- ricoRr.rGe.nNt.e 1 p1r3i6n8c/i2p0a1le7 -contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consi-glio dei Ministri pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvoca-tura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata ope legis, Via deiPortoghesi n. 12- controricorrente-ricorrente incidentale -avverso l'ordinanza della Corte di appello di Roma n. 1905/2021, deposi-tata in data 15/3/2021.1 RG n. 25825/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25825/2021Numero sezionale 1264/2026Numero di raccolta generale 19650/2026Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/D3a/ta2 p0u2bb6lic azione 13/06/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1. La società [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., conveniva in giudiziola [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri ed il Comitato per la GiornataMondiale della Gioventù del 2000, dinanzi al Tribunale di Roma.L'attrice deduceva di avere intensificato ed agevolato il serviziodi trasporto viaggiatori nel corso del Giubileo del 2000, su richiestadegli organizzatori, nonché di aver messo a disposizione, nella setti-mana dal 14 al 21 agosto 2000, alcune aree di parcheggio per con-sentire la sosta temporanea dei bus turistici e di aver organizzato unservizio gratuito di navette per tutti i partecipanti al raduno tenutosinella piana di Tor vergata.Pertanto, chiedeva la condanna dei convenuti al pagamentodell'importo di euro 1.202.240,48, a titolo di corrispettivo e/o rim-borso per i servizi prestati, ovvero, in via subordinata, quale inden-nizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6925 del 27/3/2014,dichiarava prescritto il credito nei confronti del Comitato italiano, ri-gettando le domande proposte da [OSCURATO:SOCIETA].In particolare, il Tribunale evidenziava che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva ope-rato non sulla base di un affidamento di tipo contrattuale, ma «inconseguenza di provvedimenti adottati dal Commissario straordina-rio, privo di poteri di spesa autonomi, e pertanto usufruendo dellesomme stanziate con decreti ministeriali, fondati a loro volta su spe-cifica previsione di legge.Pertanto, la carenza dei fondi stanziati per i servizi doveva essereoggetto di censura dinanzi al Giudice amministrativo.2 RG n. 25825/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25825/2021Numero sezionale 1264/2026Numero di raccolta generale 19650/2026Data pubblicazione 13/06/2026Non riconosceva neppure somme a titolo di ingiustificato arric-chimento, in quanto l'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c. presuppo-neva un rapporto di tipo privatistico, mentre nel caso in esame ognipretesa era vincolata ad atti autoritativi di spesa pubblica.3. La [OSCURATO:SOCIETA] proponeva appello deducendo: 1) l'errata qualifi-cazione in termini pubblicistici della fattispecie; 2) la sussistenza deipresupposti per il riconoscimento di un indennizzo a titolo di ingiu-stificato arricchimento; 3) la fondatezza della pretesa avanzata daCOTRAL verso la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri.In particolare, per quel che qui ancora rileva, alla [OSCURATO:SOCIETA] erastata richiesta una prestazione di carattere commerciale, di naturasicuramente privatistica; si trattava di un accordo intercorso a valledei provvedimenti di natura organizzativa e finanziaria emanati.Tra l'altro, sarebbe emersa dall'istruttoria la prova dell'utilità pro-curata dalla società ex art. 2041 c.c., essendo erronea l'affermazioneper cui il riconoscimento di un indennizzo era subordinato, con rife-rimento a fattispecie che coinvolgono la [OSCURATO:PERSONA],all'esistenza di rapporti di natura privatistica.Si evidenziava nel gravame che erano stati quantificati gli esborsisostenuti da [OSCURATO:SOCIETA] per l'effettuazione del servizio.4. La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 1905 del 15/3/2021, rigettava l'appello.La Corte territoriale ‒ dopo aver premesso l'avvenuto passaggioin giudicato della sentenza con riferimento all'accoglimento dell'ec-cezione di prescrizione formulata dal Comitato – evidenziava, conriferimento al primo motivo, l'assenza di un documento contrattualestipulato tra le parti.In relazione al secondo motivo, in base al principio della ragionepiù liquida, rilevava che l'azione di arricchimento consentiva l'inden-3 RG n. 25825/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25825/2021Numero sezionale 1264/2026Numero di raccolta generale 19650/2026Data pubblicazione 13/06/2026nizzo, nei limiti dello stretto «detrimentum», ossia della diminuzionepatrimoniale subita, con esclusione del lucro cessante.Pertanto, la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto allegare nell'atto di impu-gnazione quali erano stati i costi sostenuti per far fronte alle asseriterichieste della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri.Tuttavia, «tali allegazioni sono del tutto mancate, non rinvenen-dosi nell'atto di impugnazione alcuna specificazione al riguardo, masolo l'indicazione della somma pretesa a titolo contrattuale, inam-missibilmente coincidente (nella stessa prospettazione dell'appel-lante), con quella richiesta a titolo di arricchimento».5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione laCOTRAL.6. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio deiMinistri, proponendo anche ricorso incidentale condizionato.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con un unico motivo di impugnazione principale la ricorrentededuce «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c.».Ad avviso della ricorrente la Corte territoriale avrebbe «total-mente omesso di esaminare alcune circostanze fattuali e documen-tali decisive, ritualmente introdotte nel giudizio e facenti parte apieno titolo del contraddittorio».La Corte di merito non avrebbe tenuto conto della «copiosa do-cumentazione», oltre che dei dati, da cui si sarebbe potuto desumereil costo sostenuto per il servizio, e segnatamente, tra gli altri, la «co-municazione del 14/9/2000 e relativi allegati (consuntivi prestazionistraordinarie impianti vari) e la comunicazione del 19/9/2000 e re-4 RG n. 25825/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25825/2021Numero sezionale 1264/2026Numero di raccolta generale 19650/2026Data pubblicazione 13/06/2026lativi allegati (consuntivi prestazioni straordinarie impianti [OSCURATO:PERSONA]).I costi, poi, sarebbero stati dimostrati anche dalle deposizioni te-stimoniali rese, oltre che dalla fattura emessa nei confronti della Pre-sidenza del Consiglio dei Ministri per euro 1.202.240,48.Tale fattura riguarderebbe solo i costi sostenuti.Inoltre, anche se la fattura ricomprendeva il lucro cessante, tut-tavia sarebbe stato possibile eliminare, «sul piano istruttorio», unaparte riconducibile al mero costo, anche attraverso la CTU.Peraltro, sarebbe stato evidente che la beneficiaria dell'utilitasnon era [OSCURATO:PERSONA], ma la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri.2. Con un unico motivo di ricorso incidentale condizionato la Pre-sidenza del Consiglio dei Ministri deduce la «violazione e falsa appli-cazione dell'art. 2041 c.c. per difetto di sussidiarietà, in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».La Corte d'appello, infatti, pronunciando in base al principio dellaragione più liquida, sull'assenza del detrimentum, non ha valutato lasussistenza o meno del requisito della sussidiarietà della domandadi cui all'art. 2041 c.c.Per la ricorrente incidentale la decisione avrebbe violato l'art.2041 c.c., non avendo dichiarato inammissibile l'azione di ingiustifi-cato arricchimento per difetto di sussidiarietà.L'eccezione era stata proposta già nel giudizio di primo grado,ove si era evidenziato che il depauperamento della [OSCURATO:SOCIETA] derivavaunicamente dalla mancata ammissione al finanziamento, sicché lasocietà avrebbe dovuto agire dinanzi al Giudice amministrativo.Esisteva dunque la possibilità per la società di utilizzare, per ilrecupero del proprio credito, altri strumenti di tutela direttamenteprevisti dall'ordinamento.5 RG n. 25825/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25825/2021Numero sezionale 1264/2026Numero di raccolta generale 19650/2026Data pubblicazione 13/06/2026Si richiamava il precedente di questa Corte n. 6919 del 2015, amente del quale nel caso in cui la domanda di ingiustificato arricchi-mento è subordinata alla domanda principale concernente i criteri diriparto dei fondi ministeriali, rientrante nella giurisdizione del Giudiceamministrativo, il potere del Giudice ordinario viene meno se nonvenga operata una previa separazione dei giudizi.In assenza di separazione dei giudizi, la domanda sussidiaria re-sta inammissibile.In quella fattispecie questa Corte, dopo aver evidenziato che ladomanda relativa ai criteri di riparto dei fondi ministeriali apparte-neva al Giudice amministrativo, mentre sussisteva la giurisdizionecivile ordinaria per la domanda subordinata di arricchimento senzacausa, previa separazione dei giudizi, ha ritenuto insussistente il re-quisito della sussidiarietà, da un lato, alla luce del titolo contrattualedell'obbligazione verso il Comune di Roma, e dall'altro, in ragione«dell'allegata illegittimità dei provvedimenti assunti dalla pubblicaamministrazione di diniego dei contributi pretesi», con domanda daproporre dinanzi al Giudice amministrativo in quest'ultimo caso.3. Il ricorso principale è inammissibile.4. In primo luogo, il ricorso non è autosufficiente ex art. 366 n.6 c.p.c., in quanto la ricorrente si limita a richiamare generica docu-mentazione, per la quale non provvede a trascrivere, neppure perstralcio, il contenuto della stessa.Ciò vale, in particolare, per la comunicazione del 14/9/2000 erelativi allegati (consuntivi prestazioni straordinarie impianti vari) eper la comunicazione del 19/9/2000 e relativi allegati (consuntiviprestazioni straordinarie impianti Colleferro e Nettuno).Allo stesso modo, non viene trascritto neppure il contenuto dellafattura emessa nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Mini-stri per euro 1.202.240,48.6 RG n. 25825/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25825/2021Numero sezionale 1264/2026Numero di raccolta generale 19650/2026Data pubblicazione 13/06/2026Né chiaramente la circostanza dell'indicazione dei soli costi,senza il lucro cessante, può desumersi dal titolo riportato sulla fat-tura («rimborso per la circolazione concessa ai giovani per la XVGiornata Mondiale della [OSCURATO:PERSONA] 14/21 agosto 2000»).5. Deve aggiungersi che, nella redazione della motivazione dellasentenza, il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e sin-golarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazionedelle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n.4, cod. proc. civ. (nel testo "ratione temporis" vigente), che esponga,in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fonda-mento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesitutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamenteesaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il per-corso argomentativo seguito (Cass., sez. 3, 20/11/2009, n. 24542).Quanto alle dichiarazioni testimoniali, occorre rilevare che l'oneredi adeguatezza della motivazione non comporta che il giudice delmerito debba occuparsi di tutte le allegazioni delle parti, né che eglidebba prendere in esame, al fine di confutarle o condividerle, tuttele argomentazioni da queste svolte. È, infatti, sufficiente che il giu-dice esponga, anche in maniera concisa, gli elementi in fatto e indiritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersiper implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, sep-pure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la solu-zione adottata e con l'iter argomentativo seguito (Cass., n. 6759 del2019; Cass., 20/11/2009, n. 24542; Cass., 12/1/2006, n. 407).6. Deve aggiungersi che la consulenza tecnica d'ufficio è mezzoistruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponi-bilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice dimerito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di di-sporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'even-7 RG n. 25825/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25825/2021Numero sezionale 1264/2026Numero di raccolta generale 19650/2026Data pubblicazione 13/06/2026tuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche im-plicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazionisvolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente con-siderato (Cass., sez. 6, 13/1/2020, n. 326).7. Il ricorso incidentale condizionato è assorbito.8. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principiodella soccombenza, a carico della ricorrente principale e si liquidanocome da dispositivo. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara assorbito il ri-corso incidentale condizionato.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della controricor-rente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in comples-sivi euro 8.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 marzo 2026Il PresidenteGuido Mercolino8 RG n. 25825/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio