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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08202/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2020 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai capi U) e V) e per l'inammissibilità del ricorso nel resto; lette le richieste del difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha integralmente confermato la sentenza del 27 ottobre 2015 del Tribunale di Enna che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per più delitti, tentati e consumati, di furto aggravato ( di cui ai capi A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, 0, P, Q, R, U, V e Y) nonché per due delitti di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (di cui ai capi AD e AG) e, ritenuta la continuazione tra i vari delitti di furto e la continuazione tra i due delitti in materia di stupefacenti (ed esclusa la continuazione tra i furti e i delitti di cui ai capi AD e AG) ed applicata a tutti i delitti indicati la recidiva reiterata, lo aveva condannato alla pena di giustizia.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente sostiene, in relazione al solo reato di furto di cui al capo U), che la Corte di appello ha violato l'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., omettendo di rilevare la estinzione del reato per prescrizione, essendo il relativo termine maturato prima della sentenza di primo grado, sulla base dei calcoli operati dalla stessa Corte di appello.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha errato nel calcolare la durata del termine di prescrizione in relazione ai delitti di cui ai capi H), I), M), P), Q), V) e Y).

In particolare, il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe erroneamente computato tre periodi di sospensione del termine e precisamente quelli: a) dal 23 ottobre 2012 al 29 gennaio 2013; b) dal 16 luglio al 26 novembre 2013; c) dal 15 giugno 2017 al 31 ottobre 2017.

Tali periodi sono stati integralmente computati, mentre ai sensi dell'art. 159 cod. pen. ciascuno di essi andava computato in misura non superiore a sessanta giorni.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole dalla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, anche in ordine al trattamento sanzionatorio.

La sentenza di appello, sostiene il ricorrente, si è limitata a richiamare quanto accertato dal Tribunale senza dare risposta ai motivi di appello, arrivando a condannare l'imputato per furti non denunciati o commessi in luoghi diversi da quelli risultanti dalle attività di intercettazione.

Anche quanto alla pena, con l'atto di appello si era dedotto che essa era eccessiva, ma la Corte territoriale aveva affermato che non vi era stata impugnazione sul punto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per la sua estrema genericità, atteso che le censure, formulate in modo indistinto e cumulativo in relazione a tutte le imputazioni, vengono appena accennate e non consentono di comprendere in quali punti la motivazione sarebbe contraddittoria o manifestamente illogica o addirittura carente.Quanto all'omessa motivazione in ordine al motivo di appello volto a denunciare la misura eccessiva della pena, deve osservarsi che nell'atto di gravame il Minnella si era limitato a richiedere la applicazione delle circostanze attenuanti generiche e in ordine a tale punto la Corte di appello ha adeguatamente motivato. [OSCURATO:PERSONA] non ha, invece, addotto alcun elemento o argomento per sostenere che la misura della pena era eccessiva, cosicché la relativa doglianza era inammissibile e pertanto inidonea a far sorgere alcun onere motivazione sul punto in capo alla Corte di appello.

In tema di impugnazioni, ogni vizio di motivazione in ordine al rigetto di motivi di appello inammissibili, perché non specifici (o per altra causa), non può condurre all'annullamento della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio dovrebbe pronunciarsi sempre su quegli stessi motivi (di appello) insuscettibili di esame (e di accoglimento) per la loro inammissibilità (Sez. 4, n. 17 del 09/11/1988 - dep. 1989, Vita, Rv. 180070).

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

La Corte di appello ha calcolato solo il periodo di sospensione del termine conseguente alla sospensione del processo ai sensi dell'art. 71 cod. proc. pen., protrattasi dal 21 gennaio 2019 al 18 febbraio 2020, per un tempo pari ad un anno e venticinque giorni.

A tale periodo vanno sommati i tre periodi di sospensione indicati nel ricorso.

Anche ipotizzando che ciascuno di essi abbia una durata di soli sessanta giorni, al periodo di un anno e venticinque giorni dovrebbero aggiungersi centottanta giorni; il termine di sospensione diventa, quindi, pari ad un anno e duecentocinque giorni, addirittura superiore a quello calcolato dalla Corte di appello.

3. Quanto sopra esposto rende evidente l'inammissibilità del primo motivo di ricorso.

Difatti, il ricorrente evidenzia che secondo i calcoli operati dalla Corte di appello il reato di cui al capo U) si sarebbe estinto per prescrizione il 23 gennaio 2020 e quindi prima della sentenza di secondo grado, emessa il 12 maggio 2020.

Poiché, però, sulla base di quanto sopra esposto, i calcoli della Corte di appello sono errati, dovendosi computare altri tre periodi di sospensione per almeno centottanta giorni, è evidente che la sentenza di secondo grado risulta emessa prima della maturazione del termine massimo di prescrizione.4.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/12/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pezzul [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2020 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai capi U) e V) e per l'inammissibilità del ricorso nel resto; lette le richieste del difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha integralmente confermato la sentenza del 27 ottobre 2015 del Tribunale di Enna che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per più delitti, tentati e consumati, di furto aggravato ( di cui ai capi A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, 0, P, Q, R, U, V e Y) nonché per due delitti di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (di cui ai capi AD e AG) e, ritenuta la continuazione tra i vari delitti di furto e la continuazione tra i due delitti in materia di stupefacenti (ed esclusa la continuazione tra i furti e i delitti di cui ai capi AD e AG) ed applicata a tutti i delitti indicati la recidiva reiterata, lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente sostiene, in relazione al solo reato di furto di cui al capo U), che la Corte di appello ha violato l'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., omettendo di rilevare la estinzione del reato per prescrizione, essendo il relativo termine maturato prima della sentenza di primo grado, sulla base dei calcoli operati dalla stessa Corte di appello. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha errato nel calcolare la durata del termine di prescrizione in relazione ai delitti di cui ai capi H), I), M), P), Q), V) e Y). In particolare, il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe erroneamente computato tre periodi di sospensione del termine e precisamente quelli: a) dal 23 ottobre 2012 al 29 gennaio 2013; b) dal 16 luglio al 26 novembre 2013; c) dal 15 giugno 2017 al 31 ottobre 2017. Tali periodi sono stati integralmente computati, mentre ai sensi dell'art. 159 cod. pen. ciascuno di essi andava computato in misura non superiore a sessanta giorni. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole dalla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, anche in ordine al trattamento sanzionatorio. La sentenza di appello, sostiene il ricorrente, si è limitata a richiamare quanto accertato dal Tribunale senza dare risposta ai motivi di appello, arrivando a condannare l'imputato per furti non denunciati o commessi in luoghi diversi da quelli risultanti dalle attività di intercettazione. Anche quanto alla pena, con l'atto di appello si era dedotto che essa era eccessiva, ma la Corte territoriale aveva affermato che non vi era stata impugnazione sul punto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per la sua estrema genericità, atteso che le censure, formulate in modo indistinto e cumulativo in relazione a tutte le imputazioni, vengono appena accennate e non consentono di comprendere in quali punti la motivazione sarebbe contraddittoria o manifestamente illogica o addirittura carente.Quanto all'omessa motivazione in ordine al motivo di appello volto a denunciare la misura eccessiva della pena, deve osservarsi che nell'atto di gravame il Minnella si era limitato a richiedere la applicazione delle circostanze attenuanti generiche e in ordine a tale punto la Corte di appello ha adeguatamente motivato. [OSCURATO:PERSONA] non ha, invece, addotto alcun elemento o argomento per sostenere che la misura della pena era eccessiva, cosicché la relativa doglianza era inammissibile e pertanto inidonea a far sorgere alcun onere motivazione sul punto in capo alla Corte di appello. In tema di impugnazioni, ogni vizio di motivazione in ordine al rigetto di motivi di appello inammissibili, perché non specifici (o per altra causa), non può condurre all'annullamento della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio dovrebbe pronunciarsi sempre su quegli stessi motivi (di appello) insuscettibili di esame (e di accoglimento) per la loro inammissibilità (Sez. 4, n. 17 del 09/11/1988 - dep. 1989, Vita, Rv. 180070). 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte di appello ha calcolato solo il periodo di sospensione del termine conseguente alla sospensione del processo ai sensi dell'art. 71 cod. proc. pen., protrattasi dal 21 gennaio 2019 al 18 febbraio 2020, per un tempo pari ad un anno e venticinque giorni. A tale periodo vanno sommati i tre periodi di sospensione indicati nel ricorso. Anche ipotizzando che ciascuno di essi abbia una durata di soli sessanta giorni, al periodo di un anno e venticinque giorni dovrebbero aggiungersi centottanta giorni; il termine di sospensione diventa, quindi, pari ad un anno e duecentocinque giorni, addirittura superiore a quello calcolato dalla Corte di appello. 3. Quanto sopra esposto rende evidente l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. Difatti, il ricorrente evidenzia che secondo i calcoli operati dalla Corte di appello il reato di cui al capo U) si sarebbe estinto per prescrizione il 23 gennaio 2020 e quindi prima della sentenza di secondo grado, emessa il 12 maggio 2020. Poiché, però, sulla base di quanto sopra esposto, i calcoli della Corte di appello sono errati, dovendosi computare altri tre periodi di sospensione per almeno centottanta giorni, è evidente che la sentenza di secondo grado risulta emessa prima della maturazione del termine massimo di prescrizione.4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/12/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pezzul [OSCURATO:PERSONA]
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