CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021
Cassazione n. 42952/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2020 del TRIBUNALE di FERRARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza emessa il 25/05/2020 con la quale il Tribunale di Ferrara ha confermato la condanna pronunciata dal Giudice di Pace per i reati di percosse e lesioni personali ai danni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Deduce la violazione di legge processuale in relazione agli artt. 512 e 526, comma 1 bis, cod. proc. pen., sostenendo che le dichiarazioni di riscontro di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non fossero utilizzabili, in quanto, pur potendo ritenersi imprevedibile la sopravvenuta irreperibilità, doveva altresì essere esclusa la volontaria scelta di sottrarsi al processo. 2. Il ricorso è manifestamente infondato, oltre che generico, per l'omesso confronto argomentativo con la sentenza impugnata. Invero, l'imprevedibilità della sopravvenuta irreperibilità dei due testimoni oculari è stata ampiamente e congruamente motivata dal Tribunale, che ha altresì evidenziato come la scelta di allontanarsi dal luogo di ultima residenza non abbia alcun collegamento con la vicenda processuale, essendo i due testimoni del tutto estranei alla contesa tra imputato e parti civili. Oltre ad omettere un concreto confronto argomentativo con la sentenza impugnata, peraltro, il ricorso omette di dedurre l'incidenza della denunciata inutilizzabilità sul quadro probatorio posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità, considerando altresì che la prova dei fatti è stata basata sulle dichiarazioni delle persone offese - già di per sé sufficienti all'affermazione di responsabilità -, e che le dichiarazioni dei due testimoni divenuti irreperibili costituivano meri riscontri (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416: "In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato"). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20/10/2021 Il Consigliere estens