Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04842/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 gennaio 1971 avverso la sentenza resa l'uno ottobre 2021 dalla CORTE di APPELLO di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna, decidendo in sede di rinvio da questa Corte di Cassazione, che con pronunzia del 13 ottobre 2020 aveva annullato la sentenza assolutoria resa il 19 giugno 2019, ha affermato la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di evasione a lui contestato condannandolo alla pena di giustizia. 2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato deducendo 2.1 violazione degli articoli 43 e 385 cod.pen. e 605 cod. proc.pen. poiché dalla lettura degli atti è evidente che la condotta posta in essere dall'imputato è caratterizzata dall'assenza di dolo in quanto questi risultava sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare e aveva prontamente avvisato l'UEPE competente per territorio.

La costatazione che non sia stata fornita prova della telefonata all'UEPE e che tale assunto difensivo si fonda solo sulle dichiarazioni dell'imputato trova agevole spiegazione nel fatto che il procedimento penale è stato definito in primo grado, oltre tre anni dopo la vicenda. 3.11 ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.

Occorre premettere che con la sentenza rescindente questa Corte di Cassazione ha sottolineato che l'avviso dell'allontanamento dall'abitazione fatto all'UEPE non era stato dimostrato ma, comunque, non risultava idoneo a scriminare la condotta dell'imputato, il quale era a conoscenza dei limiti temporali nell'ambito dei quali gli era consentito di allontanarsi dal domicilio in cui era ristretto agli arresti, e cioè dalle ore 1600 alle ore 19 di tutti i giorni.

Con il ricorso la difesa invoca un'asserita assenza di dolo in ragione di tale autorizzazione, senza neppure confrontarsi con il dictum di questa Corte che con la pronunzia rescindente ha escluso la rilevanza ai fini di esclusione della prova del dolo del riferito avviso all'UEPE.

Di contro deve rilevarsi che la Corte di appello ha correttamente affermato la responsabilità dell'imputato nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 627 cod. proc.pen. e quindi del principio di diritto stabilito dalla Corte di legittimità. 3.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Roma 6 DICEMBRE 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] orsellino Geppin4/ a [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 gennaio 1971 avverso la sentenza resa l'uno ottobre 2021 dalla CORTE di APPELLO di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna, decidendo in sede di rinvio da questa Corte di Cassazione, che con pronunzia del 13 ottobre 2020 aveva annullato la sentenza assolutoria resa il 19 giugno 2019, ha affermato la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di evasione a lui contestato condannandolo alla pena di giustizia. 2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato deducendo 2.1 violazione degli articoli 43 e 385 cod.pen. e 605 cod. proc.pen. poiché dalla lettura degli atti è evidente che la condotta posta in essere dall'imputato è caratterizzata dall'assenza di dolo in quanto questi risultava sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare e aveva prontamente avvisato l'UEPE competente per territorio. La costatazione che non sia stata fornita prova della telefonata all'UEPE e che tale assunto difensivo si fonda solo sulle dichiarazioni dell'imputato trova agevole spiegazione nel fatto che il procedimento penale è stato definito in primo grado, oltre tre anni dopo la vicenda. 3.11 ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Occorre premettere che con la sentenza rescindente questa Corte di Cassazione ha sottolineato che l'avviso dell'allontanamento dall'abitazione fatto all'UEPE non era stato dimostrato ma, comunque, non risultava idoneo a scriminare la condotta dell'imputato, il quale era a conoscenza dei limiti temporali nell'ambito dei quali gli era consentito di allontanarsi dal domicilio in cui era ristretto agli arresti, e cioè dalle ore 1600 alle ore 19 di tutti i giorni. Con il ricorso la difesa invoca un'asserita assenza di dolo in ragione di tale autorizzazione, senza neppure confrontarsi con il dictum di questa Corte che con la pronunzia rescindente ha escluso la rilevanza ai fini di esclusione della prova del dolo del riferito avviso all'UEPE. Di contro deve rilevarsi che la Corte di appello ha correttamente affermato la responsabilità dell'imputato nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 627 cod. proc.pen. e quindi del principio di diritto stabilito dalla Corte di legittimità. 3.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Roma 6 DICEMBRE 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] orsellino Geppin4/ a [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04842/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris