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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24304/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento conrinvio dell’ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 15 aprile 2024, il Tribunale di Catania, in funzione digiudice dell’esecuzione, aveva accolto la richiesta avanzata dalla locale Procuradella Repubblica e aveva disposto la revoca - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - delbeneficio della sospensione condizionale della pena concessogli con le sentenzepronunciate dal medesimo Tribunale in data 12 maggio 2022 (irrevocabile il 4giugno 2022) e in data 29 settembre 2022 (irrevocabile il 26 ottobre 2022).

Larevoca era stata disposta sul presupposto che [OSCURATO:PERSONA] avesse riportato unaprecedente condanna alla pena di due anni e sei mesi di reclusione e di 2.000,00euro di multa, la quale non risultava conosciuta dai Giudici della cognizione almomento delle suddette pronunce, non essendo ancora divenuta esecutiva e,pertanto, non risultando ancora iscritta nel certificato del casellario giudiziario.1.1.

Con sentenza n. 19653 in data 15 maggio 2025, la Prima Sezione dellaCorte di cassazione annullò la suddetta ordinanza.

Dopo avere premesso che ilgiudice dell’esecuzione può procedere alla revoca della sospensione condizionaledella pena concessa in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. inpresenza di cause ostative, fatta eccezione per il caso in cui queste risultinodocumentalmente note al giudice della cognizione - previa acquisizione, ai fini dellarelativa verifica, del fascicolo del giudizio - il Collegio di legittimità osservò che,come emergeva dal certificato penale, la sentenza della Corte di appello di Cataniain data 6 ottobre 2020 era già irrevocabile al momento della concessione deibenefici oggetto di revoca, essendo passata in giudicato il 20 gennaio 2021 e,quindi, in epoca antecedente alle due sentenze condizionalmente sospese.

Neconseguiva la necessità di accertare - mediante l’acquisizione dei fascicoli deigiudizi di merito - se i Giudici della cognizione fossero stati a conoscenza dellacausa ostativa alla concessione della sospensione condizionale della pena,rappresentata dalla suddetta sentenza della Corte di appello di Catania.1.2.

Con ordinanza in data 24 febbraio 2026, il Tribunale di Catania hanuovamente disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale dellapena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con le sentenze emesse in data 12 maggio 2022 e 29settembre 2022.

Secondo il Collegio, infatti, la precedente condanna alla pena didue anni e sei mesi di reclusione e di 2.000 euro di multa doveva, comunque,qualificarsi come ostativa alla concessione del beneficio, prescindendo dallaeffettiva conoscenza della stessa da parte del Giudice della cognizione.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanzaemessa in sede di rinvio per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Sterlino, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciatonei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc.pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc.pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione in relazione alla revoca della sospensione disposta ai sensi degli artt.163, 164 e 168 cod. pen. e 674 cod. proc. pen.In particolare, il ricorso denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen., che il Giudice del rinvio non si sia uniformato alle indicazioni dellapronuncia rescindente.

Si assume, infatti, che il Tribunale abbia nuovamentedisposto la revoca del beneficio sulla base del rilievo secondo cui,indipendentemente dall’effettiva conoscenza, da parte dei Giudici di cognizione,della precedente sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA], l’entità della pena inflittaintegrerebbe, di per sé, una causa ostativa alla sospensione condizionale dellapena.3.

Con requisitoria scritta in data 10 aprile 2025 il Procuratore generale pressoquesta Corte ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei termini che seguono.2.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato, con orientamento ormaiconsolidato, che il giudice dell’esecuzione è tenuto a revocare il beneficio dellasospensione condizionale della pena concesso in presenza di cause ostative e,dunque, in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen., soltanto nel caso incui tali cause non risultassero documentalmente note al giudice della cognizione;e che, tal fine, egli deve procedere, per la necessaria verifica, all’acquisizione delfascicolo del giudizio (Sez.

U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381 - 01).3.

Nel caso di specie, tuttavia, il Giudice dell’esecuzione ha omesso di compieretale accertamento, limitandosi ad affermare la non necessità della verifica in ordineall’effettiva conoscenza, da parte dei Giudici della cognizione, della sentenza dicondanna che, per l’entità della pena inflitta, superiore ai limiti di legge, dovevaritenersi ostativa alla concessione del beneficio in questione.Così operando, il Tribunale di Catania ha palesemente disatteso il principio didiritto affermato in sede rescindente, omettendo di verificare - medianteacquisizione dei fascicoli dei giudizi di merito - se la causa ostativa fossedocumentalmente conoscibile al momento della concessione del beneficio.4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto.Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale diCatania per nuovo giudizio.5.

La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione diprincipi giurisprudenziali consolidati consentono di redigere la motivazione delladecisione in forma semplificata.

P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA].Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento conrinvio dell’ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 15 aprile 2024, il Tribunale di Catania, in funzione digiudice dell’esecuzione, aveva accolto la richiesta avanzata dalla locale Procuradella Repubblica e aveva disposto la revoca - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - delbeneficio della sospensione condizionale della pena concessogli con le sentenzepronunciate dal medesimo Tribunale in data 12 maggio 2022 (irrevocabile il 4giugno 2022) e in data 29 settembre 2022 (irrevocabile il 26 ottobre 2022). Larevoca era stata disposta sul presupposto che [OSCURATO:PERSONA] avesse riportato unaprecedente condanna alla pena di due anni e sei mesi di reclusione e di 2.000,00euro di multa, la quale non risultava conosciuta dai Giudici della cognizione almomento delle suddette pronunce, non essendo ancora divenuta esecutiva e,pertanto, non risultando ancora iscritta nel certificato del casellario giudiziario.1.1. Con sentenza n. 19653 in data 15 maggio 2025, la Prima Sezione dellaCorte di cassazione annullò la suddetta ordinanza. Dopo avere premesso che ilgiudice dell’esecuzione può procedere alla revoca della sospensione condizionaledella pena concessa in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. inpresenza di cause ostative, fatta eccezione per il caso in cui queste risultinodocumentalmente note al giudice della cognizione - previa acquisizione, ai fini dellarelativa verifica, del fascicolo del giudizio - il Collegio di legittimità osservò che,come emergeva dal certificato penale, la sentenza della Corte di appello di Cataniain data 6 ottobre 2020 era già irrevocabile al momento della concessione deibenefici oggetto di revoca, essendo passata in giudicato il 20 gennaio 2021 e,quindi, in epoca antecedente alle due sentenze condizionalmente sospese. Neconseguiva la necessità di accertare - mediante l’acquisizione dei fascicoli deigiudizi di merito - se i Giudici della cognizione fossero stati a conoscenza dellacausa ostativa alla concessione della sospensione condizionale della pena,rappresentata dalla suddetta sentenza della Corte di appello di Catania.1.2. Con ordinanza in data 24 febbraio 2026, il Tribunale di Catania hanuovamente disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale dellapena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con le sentenze emesse in data 12 maggio 2022 e 29settembre 2022. Secondo il Collegio, infatti, la precedente condanna alla pena didue anni e sei mesi di reclusione e di 2.000 euro di multa doveva, comunque,qualificarsi come ostativa alla concessione del beneficio, prescindendo dallaeffettiva conoscenza della stessa da parte del Giudice della cognizione.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanzaemessa in sede di rinvio per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Sterlino, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciatonei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc.pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc.pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione in relazione alla revoca della sospensione disposta ai sensi degli artt.163, 164 e 168 cod. pen. e 674 cod. proc. pen.In particolare, il ricorso denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen., che il Giudice del rinvio non si sia uniformato alle indicazioni dellapronuncia rescindente. Si assume, infatti, che il Tribunale abbia nuovamentedisposto la revoca del beneficio sulla base del rilievo secondo cui,indipendentemente dall’effettiva conoscenza, da parte dei Giudici di cognizione,della precedente sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA], l’entità della pena inflittaintegrerebbe, di per sé, una causa ostativa alla sospensione condizionale dellapena.3. Con requisitoria scritta in data 10 aprile 2025 il Procuratore generale pressoquesta Corte ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.2. La giurisprudenza di legittimità ha affermato, con orientamento ormaiconsolidato, che il giudice dell’esecuzione è tenuto a revocare il beneficio dellasospensione condizionale della pena concesso in presenza di cause ostative e,dunque, in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen., soltanto nel caso incui tali cause non risultassero documentalmente note al giudice della cognizione;e che, tal fine, egli deve procedere, per la necessaria verifica, all’acquisizione delfascicolo del giudizio (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381 - 01).3. Nel caso di specie, tuttavia, il Giudice dell’esecuzione ha omesso di compieretale accertamento, limitandosi ad affermare la non necessità della verifica in ordineall’effettiva conoscenza, da parte dei Giudici della cognizione, della sentenza dicondanna che, per l’entità della pena inflitta, superiore ai limiti di legge, dovevaritenersi ostativa alla concessione del beneficio in questione.Così operando, il Tribunale di Catania ha palesemente disatteso il principio didiritto affermato in sede rescindente, omettendo di verificare - medianteacquisizione dei fascicoli dei giudizi di merito - se la causa ostativa fossedocumentalmente conoscibile al momento della concessione del beneficio.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto.Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale diCatania per nuovo giudizio.5. La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione diprincipi giurisprudenziali consolidati consentono di redigere la motivazione delladecisione in forma semplificata. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA].Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]
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