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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 30205/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, sez. riesame misure cautelari.

Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inarnmissibilita' del ricorso; udito, per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe [con il quale il Tribunale di Caltanissetta, adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza che ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (capo 1), estorsioni aggravate tentate e consumate (capi 31, 33, 37), partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo 59), detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (capi 60, 64, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78), aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.)], lamentando violazione di leggi e vizi di motivazione quanto al quadro indiziario valorizzato a sostegno delle imputazioni provvisorie elevate a suo carico, alla valutazione della sussistenza di esigenze cautelari ed alla scelta della misura ritenuta necessaria per soddisfarle.

Nelle more, ha prodotto motivi aggiunti che nella sostanza reiterano quelli già dedotti in ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili, perché i motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e sono, comunque, privi della necessaria specificità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito.

1. Non appare inopportuno premettere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che il collegio condivide e ribadisce, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, la quale si sottrae al sindacato di legittimità se - come nel caso di specie - la valutazione operata risulti logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (così, per tutte, Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).

2. Ciò premesso, con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza dei reati provvisoriamente ascritti all'indagato, desunti dai giudici del merito, essenzialmente dalle acquisite intercettazioni di conversazioni (riportate diffusamente nell'ordinanza impugnata), il ricorrente contesta l'interpretazione delle conversazioni intercettate valorizzate, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su 2, argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, senza documentare decisivi travisamenti, concentrando, peraltro, la propria attenzione soltanto su alcune conversazioni, e trascurando altre conversazioni pure valorizzate dal Tribunale, ed incensurabilmente interpretate.

Si precisa che gli esiti delle intercettazioni non necessitavano di riscontri, avendo valenza indiziaria "piena".

2.1. L'esistenza della cosca mafiosa "stidda" - famiglia Sanfilippo è stata ritenuta perché già affermata in sede giudiziaria (pag.2 ss. dell'ordinanza impugnata) Le numerose intercettazioni di conversazioni eseguite su impulso del P.M. (riportate diffusamente a pag. 11 ss. dell'ordinanza impugnata) hanno documentato l'esistenza di stabili e consapevoli rapporti del ricorrente con gli appartenenti al predetto sodalizio, consacrati dal coinvolgimento del Fontana nella commissione di più reati fine (il riferimento è alle estorsioni aggravate tentate e consumate di cui ai capi 31, 33, 37, pure documentate dalle richiamate intercettazioni).

2.2. Dalle intercettazioni di conversazioni e messaggistica valorizzate dal Tribunale è emerso, inoltre, che il Fontana è stabilmente inserito anche nei quadri dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui al capo 59, e si è reso responsabile dei singoli reati fine di cui ai capi 60, 64, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 (cfr. pag. 22 ss. dell'ordinanza impugnata, anche quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., essendo parte dei ricavi dei narcotraffici impiegata per provvedere alle necessità del sodalizio mafioso di cui al capo 1).

Il ricorrente, oltre ad avere messo a disposizione del sodalizio la propria abitazione, facendone una "base logistica di detenzione, occultamento e confezionamento della sostanza stupefacente", svolge nell'ambito dell'enucleato sodalizio mansioni di pusher, occupandosi della vendita al dettaglio di droga.

L'affidabilità dell'interpretazione di quanto intercettato è stata corroborata dagli esiti dei controlli investigativi eseguiti in data 22/03/2018, 26/09/2018 e 02/11/2018.

2.3. Quanto alle esigenze cautelari ed alla scelta della misura idonea a soddisfarle, il Tribunale (pag. 37 s. dell'ordinanza impugnata) ha valorizzato la estrema gravità dei fatti accertati e la non episodicità dei reati fine, motivatamente concludendo nel senso di ritenere la sussistenza di un tuttora attuale e concreto pericolo di recidiva, nonostante il tempo trascorso dalla cessazione delle condotte estorsive, tenuto anche contro della permanenza all'attualità del reato associativo come contestato, e conseguentemente la necessità della misura coercitiva estrema, che si imponeva in relazione alla configurazione del reato di cui al capo 1 (art. 416-bis cod. pen.), in ordine al quale non è per legge consentita l'applicazione di diversa misura.

3. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale dei due ricorsi presentati nell'interesse dell'indagato, quest'ultimo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto i ricorsi determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma disp.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, sez. riesame misure cautelari. Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inarnmissibilita' del ricorso; udito, per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe [con il quale il Tribunale di Caltanissetta, adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza che ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (capo 1), estorsioni aggravate tentate e consumate (capi 31, 33, 37), partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo 59), detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (capi 60, 64, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78), aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.)], lamentando violazione di leggi e vizi di motivazione quanto al quadro indiziario valorizzato a sostegno delle imputazioni provvisorie elevate a suo carico, alla valutazione della sussistenza di esigenze cautelari ed alla scelta della misura ritenuta necessaria per soddisfarle. Nelle more, ha prodotto motivi aggiunti che nella sostanza reiterano quelli già dedotti in ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili, perché i motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e sono, comunque, privi della necessaria specificità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito. 1. Non appare inopportuno premettere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che il collegio condivide e ribadisce, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, la quale si sottrae al sindacato di legittimità se - come nel caso di specie - la valutazione operata risulti logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (così, per tutte, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). 2. Ciò premesso, con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza dei reati provvisoriamente ascritti all'indagato, desunti dai giudici del merito, essenzialmente dalle acquisite intercettazioni di conversazioni (riportate diffusamente nell'ordinanza impugnata), il ricorrente contesta l'interpretazione delle conversazioni intercettate valorizzate, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su 2, argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, senza documentare decisivi travisamenti, concentrando, peraltro, la propria attenzione soltanto su alcune conversazioni, e trascurando altre conversazioni pure valorizzate dal Tribunale, ed incensurabilmente interpretate. Si precisa che gli esiti delle intercettazioni non necessitavano di riscontri, avendo valenza indiziaria "piena". 2.1. L'esistenza della cosca mafiosa "stidda" - famiglia Sanfilippo è stata ritenuta perché già affermata in sede giudiziaria (pag.2 ss. dell'ordinanza impugnata) Le numerose intercettazioni di conversazioni eseguite su impulso del P.M. (riportate diffusamente a pag. 11 ss. dell'ordinanza impugnata) hanno documentato l'esistenza di stabili e consapevoli rapporti del ricorrente con gli appartenenti al predetto sodalizio, consacrati dal coinvolgimento del Fontana nella commissione di più reati fine (il riferimento è alle estorsioni aggravate tentate e consumate di cui ai capi 31, 33, 37, pure documentate dalle richiamate intercettazioni). 2.2. Dalle intercettazioni di conversazioni e messaggistica valorizzate dal Tribunale è emerso, inoltre, che il Fontana è stabilmente inserito anche nei quadri dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui al capo 59, e si è reso responsabile dei singoli reati fine di cui ai capi 60, 64, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 (cfr. pag. 22 ss. dell'ordinanza impugnata, anche quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., essendo parte dei ricavi dei narcotraffici impiegata per provvedere alle necessità del sodalizio mafioso di cui al capo 1). Il ricorrente, oltre ad avere messo a disposizione del sodalizio la propria abitazione, facendone una "base logistica di detenzione, occultamento e confezionamento della sostanza stupefacente", svolge nell'ambito dell'enucleato sodalizio mansioni di pusher, occupandosi della vendita al dettaglio di droga. L'affidabilità dell'interpretazione di quanto intercettato è stata corroborata dagli esiti dei controlli investigativi eseguiti in data 22/03/2018, 26/09/2018 e 02/11/2018. 2.3. Quanto alle esigenze cautelari ed alla scelta della misura idonea a soddisfarle, il Tribunale (pag. 37 s. dell'ordinanza impugnata) ha valorizzato la estrema gravità dei fatti accertati e la non episodicità dei reati fine, motivatamente concludendo nel senso di ritenere la sussistenza di un tuttora attuale e concreto pericolo di recidiva, nonostante il tempo trascorso dalla cessazione delle condotte estorsive, tenuto anche contro della permanenza all'attualità del reato associativo come contestato, e conseguentemente la necessità della misura coercitiva estrema, che si imponeva in relazione alla configurazione del reato di cui al capo 1 (art. 416-bis cod. pen.), in ordine al quale non è per legge consentita l'applicazione di diversa misura. 3. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale dei due ricorsi presentati nell'interesse dell'indagato, quest'ultimo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto i ricorsi determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma disp.
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