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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 37305/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 34602-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 777/2018 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 10/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Pa parelli Ermenegildo per la cassazione della sentenza n. 777 del 10.

11. 2018 della Corte di appello di Perugia, che aveva dichiarato inammissibile il loro appello per la riforma della decisione di primo grado n. 805 del 2015 del Tribunale di Perugia emessa all’esito del giudizio di divisione della comunione di beni introdotto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli odierni ricorrenti, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; letto il controricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che con ordinanza interlocutoria n. 34379 del 23.

12. 2019 questa Corte, dato atto che il ricorso per cassazione non risultava ritualmente notificato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha disposto, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., il rinnovo della notifica alle suddette controparti, quali litisconsorti necessari; che con successiva ordinanza n. 18151 del 24.

6. 2021, su istanza dei ricorrenti, è stato loro concesso nuovo termine di 180 giorni dalla comunicazione della predetta ordinanza per procedere al suddetto adempimento; che il ricorrente ha depositato memoria deducendo di essere in attesa della dell’atto originale di notifica del ricorso da parte dell’[OSCURATO:PERSONA]; che il tema relativo all’adempimento da parte del ricorrente dell’ordine di integrazione del contraddittorio merita approfondimento, non risultando risolvibile allo stato degli atti P.T.M. rimette la causa alla pubblica udienza.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 34602-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 777/2018 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 10/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Pa parelli Ermenegildo per la cassazione della sentenza n. 777 del 10. 11. 2018 della Corte di appello di Perugia, che aveva dichiarato inammissibile il loro appello per la riforma della decisione di primo grado n. 805 del 2015 del Tribunale di Perugia emessa all’esito del giudizio di divisione della comunione di beni introdotto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli odierni ricorrenti, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; letto il controricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che con ordinanza interlocutoria n. 34379 del 23. 12. 2019 questa Corte, dato atto che il ricorso per cassazione non risultava ritualmente notificato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha disposto, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., il rinnovo della notifica alle suddette controparti, quali litisconsorti necessari; che con successiva ordinanza n. 18151 del 24. 6. 2021, su istanza dei ricorrenti, è stato loro concesso nuovo termine di 180 giorni dalla comunicazione della predetta ordinanza per procedere al suddetto adempimento; che il ricorrente ha depositato memoria deducendo di essere in attesa della dell’atto originale di notifica del ricorso da parte dell’[OSCURATO:PERSONA]; che il tema relativo all’adempimento da parte del ricorrente dell’ordine di integrazione del contraddittorio merita approfondimento, non risultando risolvibile allo stato degli atti P.T.M. rimette la causa alla pubblica udienza. C
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