Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19427/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nte: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1965; avverso la ordinanza n. 1204/22 del Tribunale di Catania del 20 ottobre 2022; letti gli atti di causa, ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; latta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con provvedimento emesso in data 20 ottobre 2022, il Tribunale di Catania, operando in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari personali, ha rigettato il ricorso con il quale [OSCURATO:PERSONA], tramite la propria difesa fiduciaria, aveva impugnato l'ordinanza emessa in data 12 settembre 2022, eseguita il successivo 28 settembre, con la quale era stata disposta, dal Gip del Tribunale di Catania, la custodia cautelare in carcere del medesimo, in quanto gravato, in ipotesi, di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 73 del dPR n. 309 del 1990, per avere messo in commercio, in data 1 novembre 2019, kg 15 di sostanza stupefacente, del tipo marijuana skunk e per averne ceduta un ulteriore quantitativo, rimasto imprecisato, in data 4 novembre 2019, al coindagato [OSCURATO:PERSONA].

Avverso detto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione, sempre assistito dal suo difensore fiduciario, il Sortino affidando le proprie lagnanze a due motivi di ricorsi.

Di questi, il primo ha ad oggetto la ritenuta violazione di legge in cui sarebbe incorsa la ricorrente difesa nel ritenere sussistere i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato; ad avviso del ricorrente, infatti, il giudice del riesame cautelare non si sarebbe dato carico di valutare adeguatamente gli argomenti che erano stati opposti alla ipotesi accusatoria.

Il secondo motivo di impugnazione ha ad oggetto, sempre con riferimento alla violazione di legge, la avvenuta scelta della misura cautelare da applicare all'indagato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, stante la inammissibilità dei motivi posti a suo sostegno e, a sua volta,inammissibile.

A carico del Sortino è stata provvisoriamente elevata la imputazione, i cui dati indiziari sono emersi a seguito di intercettazioni telefoniche attestanti i contatti intercorsi fra il Sortino e tale [OSCURATO:PERSONA] il cui contenuto ha ad inequivocabile oggetto delle transazioni commerciali fra i due parlanti.

Secondo l'accusa tali "affari" erano riguardanti dei quantitativi, anche considerevoli, di marijuana; secondo l'indagato, invece, essi avevano avuto ad oggetto la cessione, lecita, di cannabis del tipo light, e le doglianze ora mosse dal Sortino alla ordinanza resa dal Tribunale dì riesame hanno proprio ad oggetto la inadeguata considerazione dimostrata da tale organo in relazione alla tesi difensiva prospettata dall'attuale ricorrente.

Osserva a questo punto il Collegio che, anche a volere superare i rilievi concernenti i ristretti modelli operativi in base ai quali è considerata lecita la commercializzazione di cannabis sativa alla luce della legge n. 242 del 2016, modelli operativàt la cui incidenza è stata del tutto pretermessa dal ricorrente, nel caso di specie il Tribunale di Catania ha rilevato che dal tenore testuale delle conversazioni nulla consentiva di ritenere che l'oggetto dei traffici intercorsi fra il ricorrente ed il Santapaola fosse cannabis sativa; anzi plurimi erano gli indici deponenti per la natura illecita del commercio: il riferimento fatto nel corso dei colloqui al mercato di [OSCURATO:PERSONA], nota piazza di spaccio di sostanze stupefacenti illecite; la assenza di qualsivoglia documentazione attestante la lecita provenienza dello sostanza oggetto di cessione (tale non potendo indubbiamente ritenersi la fattura presentata dall'indagato, stante la sua totale discronia rispetto al momento in cui si sarebbero verificati i fatti di cui in contestazione); il prezzo praticato di euro 1.300,00 al kg che, se appare giustificabile per della marijuana di scadente qualità, ma non per questa priva di efficacia drogante, risultava essere del tutto sproporzionato per della cannabis light.

A tali rilievi - invero, non caratterizzati da superficialità argomentativa - il ricorrente si è limitato a prospettare, onde giustificare il prezzo esorbitante asseritamente praticato per un prodotto privo di efficacia drogante, il fatto che egli, pur vendendo una sostanza sostanzialmente priva di tale capacita inebriante, la avrebbe, comunque, ceduta, come droga a tutti gli effetti, sul mercato illecito ad un prezzo maggiore rispetto a quello di acquisto; operazione questa che - oltre ad apparire assai difficilmente ipotizzabile (quanto meno nella non trascurabile scala rappresentata dal ricorrente) in un mercato in cui le eventuali inadempienze qualitative dei beni trattati e le eventuali derivanti controversie non sono risolte sulla base della ordinaria disciplina civilistica in tema di aliud pro alio ovvero di risoluzione contrattuale per mancanza delle qualità essenziali, ma sono soggette a metodi di definizione più spediti ed assai meni garantisti verso l'inadempiente - è in ogni caso esclusivamente ipotizzata e non certo dimostrata dal ricorrente sì da elidere l'esistenza dei gravi indizi riscontrabili, invece, a carico dell'indagato alla luce delle intercettazioni telefoniche richiamate nella ordinanza impugnata.Quanto al secondo motivo di ricorso, riferito alla adeguatezza della sola misura cautelare di massimo rigore: anche in questo caso la doglianza formulata in sede di impugnazione dal ricorrente è del tutto generica, essendosi questi limitato a contestare la, invece adeguatamente descritta nell'ordinanza impugnata, valenza sintomatica della proclività a delinquere sia della personalità del Sortino che dei precedenti penali su di lui gravanti, indicati nella ordinanza nel numero di ben 13 dei quali, taluni, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, sono anche riferiti a reati della stessa specie di quello per cui ora si procede, dovendo ritenersi omogenea, in quanto in ambedue i casi riferita alla finalità dell'illecito conseguimento di un lucro patrimonialmente valutabile, la specie dei reati contro il patrimonio e quelli di cessione onerosa di sostanza stupefacente.

La evidente infondatezza dei motivi di impugnazione proposti dal ricorrente comporta la inammissibilità del ricorso e, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Trattandosi di provvedimento cui non consegue la liberazione del ricorrente, compete alla cancelleria di fare le comunicazioni di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1965; avverso la ordinanza n. 1204/22 del Tribunale di Catania del 20 ottobre 2022; letti gli atti di causa, ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; latta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con provvedimento emesso in data 20 ottobre 2022, il Tribunale di Catania, operando in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari personali, ha rigettato il ricorso con il quale [OSCURATO:PERSONA], tramite la propria difesa fiduciaria, aveva impugnato l'ordinanza emessa in data 12 settembre 2022, eseguita il successivo 28 settembre, con la quale era stata disposta, dal Gip del Tribunale di Catania, la custodia cautelare in carcere del medesimo, in quanto gravato, in ipotesi, di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 73 del dPR n. 309 del 1990, per avere messo in commercio, in data 1 novembre 2019, kg 15 di sostanza stupefacente, del tipo marijuana skunk e per averne ceduta un ulteriore quantitativo, rimasto imprecisato, in data 4 novembre 2019, al coindagato [OSCURATO:PERSONA]. Avverso detto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione, sempre assistito dal suo difensore fiduciario, il Sortino affidando le proprie lagnanze a due motivi di ricorsi. Di questi, il primo ha ad oggetto la ritenuta violazione di legge in cui sarebbe incorsa la ricorrente difesa nel ritenere sussistere i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato; ad avviso del ricorrente, infatti, il giudice del riesame cautelare non si sarebbe dato carico di valutare adeguatamente gli argomenti che erano stati opposti alla ipotesi accusatoria. Il secondo motivo di impugnazione ha ad oggetto, sempre con riferimento alla violazione di legge, la avvenuta scelta della misura cautelare da applicare all'indagato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, stante la inammissibilità dei motivi posti a suo sostegno e, a sua volta,inammissibile. A carico del Sortino è stata provvisoriamente elevata la imputazione, i cui dati indiziari sono emersi a seguito di intercettazioni telefoniche attestanti i contatti intercorsi fra il Sortino e tale [OSCURATO:PERSONA] il cui contenuto ha ad inequivocabile oggetto delle transazioni commerciali fra i due parlanti. Secondo l'accusa tali "affari" erano riguardanti dei quantitativi, anche considerevoli, di marijuana; secondo l'indagato, invece, essi avevano avuto ad oggetto la cessione, lecita, di cannabis del tipo light, e le doglianze ora mosse dal Sortino alla ordinanza resa dal Tribunale dì riesame hanno proprio ad oggetto la inadeguata considerazione dimostrata da tale organo in relazione alla tesi difensiva prospettata dall'attuale ricorrente. Osserva a questo punto il Collegio che, anche a volere superare i rilievi concernenti i ristretti modelli operativi in base ai quali è considerata lecita la commercializzazione di cannabis sativa alla luce della legge n. 242 del 2016, modelli operativàt la cui incidenza è stata del tutto pretermessa dal ricorrente, nel caso di specie il Tribunale di Catania ha rilevato che dal tenore testuale delle conversazioni nulla consentiva di ritenere che l'oggetto dei traffici intercorsi fra il ricorrente ed il Santapaola fosse cannabis sativa; anzi plurimi erano gli indici deponenti per la natura illecita del commercio: il riferimento fatto nel corso dei colloqui al mercato di [OSCURATO:PERSONA], nota piazza di spaccio di sostanze stupefacenti illecite; la assenza di qualsivoglia documentazione attestante la lecita provenienza dello sostanza oggetto di cessione (tale non potendo indubbiamente ritenersi la fattura presentata dall'indagato, stante la sua totale discronia rispetto al momento in cui si sarebbero verificati i fatti di cui in contestazione); il prezzo praticato di euro 1.300,00 al kg che, se appare giustificabile per della marijuana di scadente qualità, ma non per questa priva di efficacia drogante, risultava essere del tutto sproporzionato per della cannabis light. A tali rilievi - invero, non caratterizzati da superficialità argomentativa - il ricorrente si è limitato a prospettare, onde giustificare il prezzo esorbitante asseritamente praticato per un prodotto privo di efficacia drogante, il fatto che egli, pur vendendo una sostanza sostanzialmente priva di tale capacita inebriante, la avrebbe, comunque, ceduta, come droga a tutti gli effetti, sul mercato illecito ad un prezzo maggiore rispetto a quello di acquisto; operazione questa che - oltre ad apparire assai difficilmente ipotizzabile (quanto meno nella non trascurabile scala rappresentata dal ricorrente) in un mercato in cui le eventuali inadempienze qualitative dei beni trattati e le eventuali derivanti controversie non sono risolte sulla base della ordinaria disciplina civilistica in tema di aliud pro alio ovvero di risoluzione contrattuale per mancanza delle qualità essenziali, ma sono soggette a metodi di definizione più spediti ed assai meni garantisti verso l'inadempiente - è in ogni caso esclusivamente ipotizzata e non certo dimostrata dal ricorrente sì da elidere l'esistenza dei gravi indizi riscontrabili, invece, a carico dell'indagato alla luce delle intercettazioni telefoniche richiamate nella ordinanza impugnata.Quanto al secondo motivo di ricorso, riferito alla adeguatezza della sola misura cautelare di massimo rigore: anche in questo caso la doglianza formulata in sede di impugnazione dal ricorrente è del tutto generica, essendosi questi limitato a contestare la, invece adeguatamente descritta nell'ordinanza impugnata, valenza sintomatica della proclività a delinquere sia della personalità del Sortino che dei precedenti penali su di lui gravanti, indicati nella ordinanza nel numero di ben 13 dei quali, taluni, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, sono anche riferiti a reati della stessa specie di quello per cui ora si procede, dovendo ritenersi omogenea, in quanto in ambedue i casi riferita alla finalità dell'illecito conseguimento di un lucro patrimonialmente valutabile, la specie dei reati contro il patrimonio e quelli di cessione onerosa di sostanza stupefacente. La evidente infondatezza dei motivi di impugnazione proposti dal ricorrente comporta la inammissibilità del ricorso e, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Trattandosi di provvedimento cui non consegue la liberazione del ricorrente, compete alla cancelleria di fare le comunicazioni di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Ro
Sentenza Cassazione n. 19427/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris