CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 maggio 1958
Cassazione n. 34557/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/05/1958; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/12/1963; avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 06/04/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 24 giugno 2019 la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del 25 settembre 2017 del Tribunale di Milano che - per quanto ancora di interesse in questa sede - affermava la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali amministratrici di fatto della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta semplice, unificati in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravato ai sensi dell'art. 219, secondo comma, n. 2, r.d. n. 267 del 1942, e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, le condannava alla pena di giustizia, oltre che al risarcimento del danno in favore della parte civile. 2. Avverso detta sentenza entrambe le imputate proponevano ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento ed affidandosi a quindici motivi. 2.1. Questa Corte, con sentenza n. 36870/2020 del 30 novembre 2020 annullava la sentenza impugnata limitatamente al bilanciamento tra le circostanze ed alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Milano e dichiarava inammissibili nel resto i ricorsi. 2.2. Con sentenza del 6 aprile 2021 la Corte di appello di Milano, giudicando in sede di rinvio, ha rideterminato la pena nella misura di tre anni reclusione e la pena accessoria di cui all'art.216, ultimo comma. I. fall. nella misura di anni cinque per ciascuna delle imputate, ferme restando tutte le altre statuizioni contenute nella citata sentenza in data 24 giugno 2019. 3. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei difensori di fiducia avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorso per cassazione affidato ad otto motivi. 3.1. Con il primo lamentano, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt.133 e 69 cod. pen. rispetto alla violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, per essere stato lo stesso elemento usato più volte contro le imputate. 3.2. Con il secondo motivo evidenziano, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art.219, comma 2 n.1, R.d. 267/1942 rispetto all'art.69 cod. pen. per violazione del principio della formazione progressiva del giudicato. 3.3. Con il terzo ed il quarto motivo le ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art.606. comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale processuale con riferimento all'art.627 cod. proc.pen. così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità ed evidenziano che la Corte del rinvio non ha giustificato il proprio convincimento secondo lo schema enunciato nella sopra indicata sentenza di annullamento e comunque non ha adeguatamente motivato rispetto a tale profilo. 3.4. Con il quinto, sesto e settimo motivo le imputate censurano la sentenza impugnata, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., per violazione dell'art.627 cod. proc. pen. in quanto il giudice del rinvio ha quantificato le pene accessorie in violazione dei principi e dello schema,motivazionale enunciati Oatt.i nella sentenza di annullamento omettendo, in particolare, di valutare - in sede di quantificazione delle pene accessorie - i parametri oggettivi e soggettivi di cui all'art.133 cod. pen. tenuto conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena per la necessità di non considerare soltanto la gravità del danno e l'entità delle condotte. Inoltre le ricorrenti osservano che la Corte territoriale non ha seguito le schema motivazionale enunciato nella sentenza di annullamento quanto alla quantificazione delle pene accessorie ed ha utilizzato elementi che si riferivano alla fattispecie contestata al capo II) della rubrica (violazione degli artt. 224-217, comma 1 n.4. R.d. 267/1942) per la determinazione della pena accessoria che, invece, conseguiva la sola fattispecie di cui al capo I) della rubrica relativo agli artt.223, comma 1, 216, comma 1 n.2, del citato R.d. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte osserva che i ricorsi (i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione) sono infondati. 2. Deve anzitutto rilevarsi che la sentenza di annullamento ha ritenuto parzialmente fondati il dodicesimo ed il tredicesimo motivo dell'originario ricorso per cassazione delle due imputate. 2.1. In particolare questa Corte di legittimità ha evidenziato che nel corso del giudizio di appello la parte civile aveva revocato la sua costituzione e che della circostanza era stato dato atto nella sentenza di secondo grado. Dall'atto di rinuncia risultava che le due imputate avevano corrisposto alla curatela fallimentare la somma di euro 50.000,00. Da quanto sopra conseguiva che vi era stato un travisamento per omessa valutazione del predetto atto di rinuncia laddove, ai fini del bilanciamento tra la circostanza aggravante e le circostanze attenuanti generiche già riconosciute con la sentenza di primo grado, era stato affermato da parte della Corte di appello che il giudizio di equivalenza trovava giustificazione nella assenza di qualsivoglia condotta riparatoria del danno. Detto travisamento non aveva, invece, inciso sulla quantificazione della pena base, atteso che essa si discostava dal minimo edittale nella misura di un sesto, come aveva avuto cura di evidenziare la Corte territoriale, che nel motivare tale scostamento aveva fatto riferimento alla entità del danno complessivamente subito dai creditori sociali, senza fare riferimento alla assenza di condotte riparative. In relazione a tale punto il motivo di ricorso è stato ritenuto inammissibile. 2.2. Sono stati ritenuti fondati anche i motivi quattordicesimo e quindicesimo; la Corte di appello aveva giustificato il mantenimento in dieci anni della durata delle pene accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942, facendo soprattutto riferimento alla mancanza di condotte risarcitorie da parte delle due imputate. Anche tale decisione è stata, quindi, ritenuta conseguenza del travisamento per omissione del contenuto dell'atto di revoca della costituzione di parte civile, in cui veniva dato atto del versamento della somma di euro 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno da parte delle due imputate e, in quanto tale, affetta da manifesta illogicità. Peraltro questa Corte di legittimità ha osservato che , in tema di pene accessorie, nel caso in cui la durata di queste sia determinata in misura superiore alla media edittale, è necessaria una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 11329 del 9/12/2019, Retrosi, Rv. 278788, che ha annullato una sentenza di patteggiamento per bancarotta fraudolenta, nella parte in cui il giudice aveva irrogato le pene accessorie di cui all'art. 219, ultimo comma, legge fall., nel massimo edittale, motivando genericamente sulla gravità del danno e sull'entità delle condotte distrattive). Inoltre, la caducazione della pronuncia di condanna sul punto della pena accessoria ha impedito il passaggio in giudicato del capo della sentenza relativo al delitto di bancarotta fraudolenta (Sez. U, n. 1 del 19/1/2000, Tuzzolino, Rv. 216239), per il quale soltanto è prevista ed è stata applicata la pena accessoria di cui all'ultimo comma dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942 nella misura di dieci anni, ma non incide sulla inammissibilità del ricorso relativo all'altro capo della sentenza relativo alla bancarotta semplice e non ha consentito di rilevare l'intervenuta prescrizione per questo reato. 2.3. Analoghe considerazioni sono state svolte con riferimento all'accoglimento del motivo di ricorso relativo al giudizio di bilanciamento tra le circostanze. La configurazione formale della cosiddetta continuazione fallimentare, prevista dall'art. 219, comma secondo, n.1, legge fall., come circostanza aggravante, ne comporta l'assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le eventuali attenuanti (Sez. 5, n. 48361 del 17/9/2018, C, Rv. 274182). Il giudizio di bilanciamento viene attuato esclusivamente in relazione alle circostanze aggravanti ed attenuanti i applicate al più grave delitto di bancarotta fraudolenta, rispetto al quale il delitto di bancarotta semplice viene formalmente a trasformarsi in una aggravante. In caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sez. U, n. 6903 del 27/5/2016, Aiello, Rv. 268966). 2.4. In conclusione la sentenza impugnata veniva annullata limitatamente al bilanciamento tra circostanze ed alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma, r.d. n. 267 del 1942 con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, mentre i ricorsi venivano dichiarati inammissibili nel resto. 3. Orbene, la Corte di appello di Milano - quale giudice del rinvio - ha rispettato le indicazioni sopra riportate contenute nella sentenza di annullamento. 3.1. In particolare la Corte territoriale ha motivato, in modo adeguato e non contraddittorio, la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla base dell'avvenuta revoca della costituzione della parte civile a seguito della corresponsione di 50.000 da parte delle imputate alla curatela del fallimento e della loro corretta e collaborativa condotta processuale; nel contempo la Corte del rinvio non ha ridotto la pena nella misura massima consentita in considerazione della gravità delle plurime condotte ascritte alle due imputate che hanno generato una considerevole entità del passivo fallimentare. Quanto poi alla durata delle pene accessorie le stesse sono state fissate nella misura di cinque anni tenuto conto degli elementi a favore delle imputate (come sopra valutati per la prevalenza delle attenuanti generiche) e di quelli a sfavore (individuati nella consistente entità del passivo e nelle oggettive difficoltà incontrate per la valutazione del patrimonio immobiliare della società fallita, a fronte di una documentazione alquanto lacunosa e dei pagamenti anche ingenti della [OSCURATO:PERSONA] in favore di vari soggetti). 3.2. Devono quindi escludersi le violazioni di legge e di motivazione lamentate dalle ricorrenti poiché, quanto alla penale responsabilità delle predette, si è ormai formato il giudicato considerato che il rinvio è stato disposto - come già detto - limitatamente al giudizio di prevalenza delle circostanze generiche ed alla determinazione delle pene accessorie ed in questi limiti è intervenuta la Corte territoriale con la sentenza oggi impugnata. 5 /lt In particolare non sussiste alcuna violazione del ne bis in idem sostanziale considerato che la sentenza di annullamento non aveva certamente indicato in quale misura la pena dovesse essere ridotta in ragione della prevalenza delle circostanze generiche, così come non aveva nemmeno indicato l'entità della pena accessoria rimettendo tale valutazione alla discrezionalità della Corte del rinvio. Parimenti non vi è stata alcuna contraddittoria valutazione della entità del fatto nel giudizio rescissorio poiché la Corte distrettuale - nell'attenersi alle prescrizioni stabilite con la sentenza di annullamento - ha considerato, con motivazione adeguata e non contraddittoria, anche l'entità del passivo. 3.3. Infine va escluso anche il dedotto vizio di motivazione rispetto alla determinazione delle pene accessorie poiché, come visto, la Corte territoriale ha tenuto conto non soltanto della entità del passivo, ma anche degli elementi positivi rappresentati dall'avvenuto versamento dei 50.000 euro e della leale e collaborativa condotta processuale delle imputate. 4. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna delle ricorrenti, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al paga