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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28871/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Lecce nei suoi confronti, in ordine al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.

Igs. 6 settembre 2011, n. 159, sono manifestamente infondate, laddove lamentano un'illogicità insussistente, e riproduttive di censure già valutate con argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici dalla sentenza impugnata.

Invero, detta sentenza, a fronte dell'eccezione di insussistenza del dolo generico richiesto dalla fattispecie di reato, rileva che: - è onere del soggetto sottoposto all'obbligo di soggiorno quello di assumere cognizione dei confini del territorio comunale in cui è obbligato a dimorare, non rivestendo rilevanza alcuna le eventuali motivazioni alla base della condotta violativa della prescrizione specifica di dimorare in un determinato luogo; - l'imputato non ha spiegato per quale motivo si fosse allontanato dal comune di Corsano e si fosse recato in quello di Tricase; - egli stesso, al momento del controllo da parte dei carabinieri, non aveva fornito alcuna spiegazione, né addotto alcuna emergenza che, ove esistente, avrebbe certamente riferito a sua discolpa; - non appare credibile la versione del mero errore di valutazione per non essere alla guida dell'auto a bordo del quale era sorpreso, in quanto a parte l'onere evidenziato, il suddetto non veniva trovato in un comune adiacente e l'auto non era in transito, bensì ferma sul ciglio della strada come se gli occupanti fossero intenti a fare qualcosa; - deve, pertanto, ritenersi in capo a [OSCURATO:PERSONA] la consapevole e volontaria violazione della prescrizione imposta.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle se processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 lugl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Lecce nei suoi confronti, in ordine al reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, sono manifestamente infondate, laddove lamentano un'illogicità insussistente, e riproduttive di censure già valutate con argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici dalla sentenza impugnata. Invero, detta sentenza, a fronte dell'eccezione di insussistenza del dolo generico richiesto dalla fattispecie di reato, rileva che: - è onere del soggetto sottoposto all'obbligo di soggiorno quello di assumere cognizione dei confini del territorio comunale in cui è obbligato a dimorare, non rivestendo rilevanza alcuna le eventuali motivazioni alla base della condotta violativa della prescrizione specifica di dimorare in un determinato luogo; - l'imputato non ha spiegato per quale motivo si fosse allontanato dal comune di Corsano e si fosse recato in quello di Tricase; - egli stesso, al momento del controllo da parte dei carabinieri, non aveva fornito alcuna spiegazione, né addotto alcuna emergenza che, ove esistente, avrebbe certamente riferito a sua discolpa; - non appare credibile la versione del mero errore di valutazione per non essere alla guida dell'auto a bordo del quale era sorpreso, in quanto a parte l'onere evidenziato, il suddetto non veniva trovato in un comune adiacente e l'auto non era in transito, bensì ferma sul ciglio della strada come se gli occupanti fossero intenti a fare qualcosa; - deve, pertanto, ritenersi in capo a [OSCURATO:PERSONA] la consapevole e volontaria violazione della prescrizione imposta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle se processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 lugl