CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 febbraio 1971
Cassazione n. 14831/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/02/1971 avverso l'ordinanza del 09/12/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendola declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette per l'imputato le note di trattazione scritta dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'integrale accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 09/12/2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova rigettava l'istanza, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di rimessione in termini per l'esame del materiale probatorio e captativo depositati in occasione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale e vizio di motivazione in relazione alla insussistenza della situazione del caso fortuito o forza maggiore ex art. 175, comma 1, cod.proc.pen. Argomenta che il Giudice per le indagini preliminari aveva erroneamente e con motivazione carente ed illogica rigettato l'istanza di rimessione in termini per l'esercizio delle facoltà e dei diritti previsti nella fase di conclusioni delle indagini preliminari; evidenzia che dalla notifica dell'avviso della conclusione delle indagini- in data 15.11.2024- veniva concesso al difensore di accedere all'ascolto delle intercettazioni solo in data 25/11/2024, che il materiale captativo da ascoltare consisteva in oltre 170 mila flussi e che era consentito al difensore accedere all'ascolto solo per 4 ore al giorno , dal lunedì al venerdì; era stato richiesto ai pubblici ministeri la proroga del termine di cui all'art. 415-bis cod.proc.pen, ma le richiesta era stata rigettata sull'assunto che il termine non fosse prorogabile e che era prossima la scadenza della misura cautelare applicata al Vetrano; erroneamente il Giudice per le indagini preliminari aveava ritenuto non configurabile Za l'ipotesi della forma maggiore, mentre era evidente 541 ricorrenza di tale ipotesi in considerazione della immensa mole del materiale captativo; inoltre, trattandosi di impossibilità di ascolto del materiale captativo)doveva aversi riguardo non al termine di cui all'art. 415-bis cod.proc.pen. ma a quello di cui all'art. 268, commi 5 e 6, che prevede che le intercettazioni ritenute utili dalla difesa devono essere indicate entro il termine di chiusura delle indagini preliminari. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 motivo di ricorso è inammissibile. 2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Genova ha rigettato l'istanza di rimessione in termini proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], evidenziando come il materiale probatorio e captativo era stato in larga parte già depositato in occasione dell'ordinanza custodiale emessa nei confronti del Vetrano e che era, quindi, già noto alla difesa; la richiesta risultava, pertanto, infondata, non emergendo una situazione di caso fortuito o forza maggiore. 2. Il ricorrente non si confronta criticamente con tali argomentazioni. Il motivo prospetta, quindi, deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181). Trova, dunque, applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.2, n.19951 del 15/05/2008, Rv.240109;Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Rv.259425). 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte Cost, 13 giugno 2000, n. 186), alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila