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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 febbraio 1964

Cassazione n. 24128/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/02/1964 avverso l'ordinanza del 13/11/2023 del GIP TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettekemtite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del Tribunale di Milano in composizione monocratica del 25 maggio 2021, irrevocabile il 21 settembre 2021.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, lamentando, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione.

Ci si duole che il G.i.p. abbia revocato la sospensione condizionale della pena della suddetta sentenza, rilevando che il condannato commetteva nuovo delitto nel quinquennio dalla precedente condanna, senza invece considerare che l'irrevocabilità della sentenza che concedeva il beneficio era in data 21 settembre 2021 e che i fatti indicati come "causa di revoca" di cui alla sentenza di condanna successiva, del 20 marzo 2023, erano invece stati commessi rispettivamente in data 17 ottobre 2020 e 16-24 novembre 2020 e quindi senza dubbio non nel quinquennio da detta irrevocabilità, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen., ma prima.

E si insiste sull'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Invero, il provvedimento impugnato, pur facendo errato riferimento nella parte finale ad un «nuovo delitto commesso nel quinquennio dalla precedente condanna» ex art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen., nella parte iniziale fa riferimento alla prima condanna, irrevocabile in data 21 settembre 2021, alla pena di mesi sei di reclusione, e alla successiva condanna, irrevocabile in data 14 giugno 2023, alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro 2.400 di multa, quindi giustificativa di una revoca ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen., che, pertanto, risulta ritualmente disposta, avendo Facchetti riportato «un'altra condanna per delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163».

2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di Facchetti al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

2. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 15

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/02/1964 avverso l'ordinanza del 13/11/2023 del GIP TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettekemtite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del Tribunale di Milano in composizione monocratica del 25 maggio 2021, irrevocabile il 21 settembre 2021. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, lamentando, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione. Ci si duole che il G.i.p. abbia revocato la sospensione condizionale della pena della suddetta sentenza, rilevando che il condannato commetteva nuovo delitto nel quinquennio dalla precedente condanna, senza invece considerare che l'irrevocabilità della sentenza che concedeva il beneficio era in data 21 settembre 2021 e che i fatti indicati come "causa di revoca" di cui alla sentenza di condanna successiva, del 20 marzo 2023, erano invece stati commessi rispettivamente in data 17 ottobre 2020 e 16-24 novembre 2020 e quindi senza dubbio non nel quinquennio da detta irrevocabilità, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen., ma prima. E si insiste sull'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Invero, il provvedimento impugnato, pur facendo errato riferimento nella parte finale ad un «nuovo delitto commesso nel quinquennio dalla precedente condanna» ex art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen., nella parte iniziale fa riferimento alla prima condanna, irrevocabile in data 21 settembre 2021, alla pena di mesi sei di reclusione, e alla successiva condanna, irrevocabile in data 14 giugno 2023, alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro 2.400 di multa, quindi giustificativa di una revoca ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen., che, pertanto, risulta ritualmente disposta, avendo Facchetti riportato «un'altra condanna per delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163». 2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di Facchetti al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. 2. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 15
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