CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2023
Cassazione n. 43573/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNA'dato avviso alle parti; udita la la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Tribunale di Bologna, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui non v'è stato il preliminare vaglio della sussistenza della recidiva; considerato che il motivo non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla citata riforma, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.); Rilevato, per un verso, che la più recente ermenuesi della giurisprudenza di legittimità è nel senso di ritenere che «In tema di patteggiamento, non può essere dedotta con ricorso per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. l'erronea applicazione della recidiva contestata, in quanto non attinente alla corretta qualificazione del fatto» (Sez. 5 n. 11253 del 13/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], RV. 284305); ritenuto, comunque, che il ricorso è aspecifico, perché si limita a lamentare tale omesso vaglio preliminare, senza avversare l'affermazione in punto di sussistenza dell'aggravante de qua; ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il P