CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 giugno 2021
Cassazione n. 32818/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE DI CASSAZIONE cli ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza n. 35035-2021, pronunciata il 18.6.2021, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui la corte di appello di Roma, in data 9.9.2019, aveva parzialmente riformato in favore dell'imputato, limitatamente alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il tribunale di Roma, in data 16.11.2018, aveva condannato il suddetto Galletti alle pene ritenute di giustizia in relazione ai reati fallimentari ascrittigli. Con requisitoria scritta del 14.4.2022 il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede dichiararsi l'estinzione del reato per morte del reo. 2. Ciò posto va rilevato che il Galletti, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], come si evince dal certificato di morte rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di Boscoreale in data 28.3.2022, in atti acquisito, risulta deceduto il 20.10.2020. Si è verificata, pertanto, prima della pronuncia della sentenza della Corte di Cassazione in precedenza indicata, una causa estintiva dei reati per cui si è proceduto, ex art. 150, c.p., rilevabile in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass., sez. IV, 26.6.2008, n. 36524, rv. 242114). Orbene, come affermato all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, la sentenza della Corte di cassazione pronunciata dopo la morte dell'imputato è giuridicamente inesistente e deve essere revocata, spettando la relativa declaratoria, non al giudice dell'esecuzione penale, ma al giudice che l'ha pronunciata (cfr. Cass., Sez. 5, n. 29494 del 7.5.2018, Rv. 273330; Cass., Sez. 1, n. 14509 del 5.3.2009, Rv. 243147). Revocata, dunque, la sentenza della Corte di Cassazione in precedenza indicata, va annullata senza rinvio la sentenza di appello pronunciata nei confronti del Galletti, per intervenuta estinzione dei reati in addebito, conseguente alla morte dell'imputato verificatasi nel periodo compreso tra la pronuncia della sentenza di secondo grado e la decisione della Suprema Corte. P.Q.M. Revoca la sentenza n. 35035-2021 emessa da questa Sezione in data 18.6.2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e per l'effetto annulla senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Roma del 9.9.2019 nei confronti del medesimo Galletti per essere i reati estinti per morte dell'imputato. Così