CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 maggio 2022
Cassazione n. 22768/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 25 giugno 2021 la Corte di appello di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di applicazione della disciplina della continuazione fra i reati di cui alle sentenze pronunciate dalla Corte d'appello di Palermo in data 28 ottobre 2015, 7 dicembre 2016, 23 gennaio, 17 febbraio, 6 aprile e 17 luglio 2017, 18 aprile 2018, 22 gennaio e 19 luglio 2019, 21 maggio 2020 e dal Tribunale di Palermo in data 18 gennaio 2018. L'ordinanza ha osservato che le sentenze di condanna erano relative a reati commessi tra il 2005 e il I 2011, arco temporale troppo ampio. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. avendo il Giudice dell'esecuzione omesso di acquisire le sentenze oggetto della richiesta. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione avendo il Giudice dell'esecuzione fondato il diniego sul solo dato cronologico, che era, tra l'altro, il medesimo rispetto al quale era stata già riconosciuta la continuazione fra altri reati omogenei. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. Il provvedimento impugnato ha dato atto che la parte non aveva prodotto le sentenze oggetto della richiesta di continuazione ed aveva giustificato la richiesta sulla base di "allegazioni piuttosto generiche e non documentate", e ha ritenuto che, comunque, l'arco arco cronologico nel corso del quale i reati erano stati commessi era significativo di una scelta di vita dedita ai reati contro il patrimonio e non di un unico disegno criminoso. La giurisprudenza ha chiarito che "È affetto da vizio di motivazione, e va pertanto annullato con rinvio, il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, omettendo l'acquisizione di copia delle relative decisioni di condanna, dichiari la mancanza del nesso di continuazione tra i reati che ne hanno costituito oggetto" (Sez. 1, 29/4/2010, n. 19987, Oussaifi, Rv. 247593; Sez. 1, 20/6/2017, n. 35125, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271174; Sez. 1, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 14822, Dedgjonaj, Rv. 281185). Invero, premesso che il codice di rito non onera la difesa della produzione delle sentenze, bensì stabilisce, all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., che siano acquisite a cura dell'ufficio, la motivazione dell'ordinanza impugnata è manifestamente illogica, laddove formula il menzionato giudizio di merito senza aver preso conoscenza dell'accertamento compiuto nei processi di cognizione e solo sulla base degli estremi della imputazione indicati nell'istanza della difesa. Va dunque pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Palermo, perché provveda, in diversa composizione, a nuovo giudizio sull'istanza della parte. Il giudice del rinvio non ha vincoli nel merito della decisione, ma è tenuto a non ripetere la carenza motivazionale censurata derivata dall'omessa acquisizione delle sentenze. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo. Così deciso, il 3 maggio 2022. Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] hel/64.4 ceArlitt bm j. [OSCURATO:PERSONA]