Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1810/2012
ECLI:EU:C:2012:30
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 19 gennaio 2012 — DHL [OSCURATO:PERSONA] & Ocean / Inspecteur van de Belastingdienst
(causa C‑227/11)
«Articolo 104, paragrafo 3, del regolamento di procedura — Tariffa doganale comune — Voce doganale — Analizzatori di rete — Classificazione — Valore giuridico di un parere di classificazione dell’Organizzazione mondiale delle dogane»
1.
Tariffa doganale comune — Voci doganali — Interpretazione — Ricorso ai pareri di classificazione dell’Organizzazione mondiale
delle dogane — Ricorso alla nomenclatura combinata — Limiti — Parere che non può determinare l’invalidità di un regolamento
di classificazione — Merci importate anteriormente all’adozione del suddetto parere (v. punti 40, 43)
2.
Tariffa doganale comune — Voci doganali — Analizzatori di rete attivi — Classificazione nella sottovoce 9030 40 90 o nella
sottovoce 9030 40 00 della nomenclatura combinata — Presupposto (Regolamenti della Commissione n. 1810/2004 e n. 1719/2005)
(v. punto 53 e dispositivo)
[OSCURATO:PERSONA] di pronuncia pregiudiziale — [OSCURATO:PERSONA] — Validità del regolamento (CE) n. 129/2005 della Commissione, del
20 gennaio 2005, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata che modifica il regolamento (CE)
n. 955/98 (GU L 25, pag. 37) — Analizzatori di rete.
[OSCURATO:PERSONA] nomenclatura combinata figurante all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo
alla nomenclatura doganale e statistica e alla tariffa doganale comune, come modificata, rispettivamente dal regolamento (CE)
n. 1810/2004 della Commissione, del 7 settembre 2004, e dal regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione, del 27 ottobre
2005, dev’essere interpretata nel senso che analizzatori di rete quali quelli di cui trattasi nella causa principale possono
essere classificati nella sottovoce 9030 40 90 della nomenclatura combinata, nella versione di cui al regolamento n. 1810/2004,
o nella sottovoce 9030 40 00 della nomenclatura combinata, nella redazione di cui al regolamento n. 1719/2005, a seconda della
data della loro importazione, purché detti apparecchi abbiano la finalità stessa di operare misure o controlli di grandezze
elettriche, il che spetta al giudice nazionale verificare. In mancanza, detti apparecchi devono essere classificati nella
sottovoce 9031 80 39 della nomenclatura combinata, nella versione di cui al regolamento n. 1810/2004, o nella sottovoce 9031 80 38
della nomenclatura combinata, nella redazione di cui al regolamento n. 1719/2005, a seconda della data della loro importazione.