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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021

Cassazione n. 01302/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 16/2/2021 della Corte di appello di Catania, che ha confermato quella del G.U.P. del Tribunale di Siracusa, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto la deduzione difensiva, incentrata sulla destinazione della droga ad uso personale, si risolve nella riproposizione di argomenti inerenti al merito, volti a sollecitare una lettura alternativa del compendio probatorio, ma non consentiti in questa sede, a fronte di una valutazione non illogica della Corte, che ha fatto leva sul significativo quantitativo di sostanza stupefacente, di cui il ricorrente si era disfatto, sufficiente per la preparazione di circa 160 dosi, reputata non confacente ad un soggetto che si limiti a farne uso ima che non disponga di una redditività tale da giustificare un corrispondente acquisto.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] relli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 16/2/2021 della Corte di appello di Catania, che ha confermato quella del G.U.P. del Tribunale di Siracusa, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto la deduzione difensiva, incentrata sulla destinazione della droga ad uso personale, si risolve nella riproposizione di argomenti inerenti al merito, volti a sollecitare una lettura alternativa del compendio probatorio, ma non consentiti in questa sede, a fronte di una valutazione non illogica della Corte, che ha fatto leva sul significativo quantitativo di sostanza stupefacente, di cui il ricorrente si era disfatto, sufficiente per la preparazione di circa 160 dosi, reputata non confacente ad un soggetto che si limiti a farne uso ima che non disponga di una redditività tale da giustificare un corrispondente acquisto. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] relli
Sentenza Cassazione n. 01302/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris