CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09504/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 26214/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per il reato dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, limitatamente all'evasione dell'IVA; Rilevato che con il primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge per omessa dichiarazione della prescrizione e con il secondo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla sussistenza del reato, sostenendo che non era stato accertato il superamento della soglia di punibilità; Rilevato che al momento della decisione non si era maturata alcuna prescrizione che per il reato dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 è di dieci anni ai sensi del successivo art. 17, comma 1-bis, cui nello specifico andavano aggiunti almeno 107 giorni, come da conteggio dello stesso ricorrente, pervenendo così alla data di prescrizione finale del 16 aprile 2024, successiva alla sentenza di appello del 6 marzo 2024; Rilevato che i Giudici di merito hanno accertato l'evasione dell'IVA per euro 74.425,00 e che il ricorrente non ha allegato elementi utili, neanche una consulenza tecnica di parte, per ribaltare la decisione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e che la declaratoria di inammissibilità preclude il rilievo officioso della prescrizione perché non si è formato un corretto rapporto processuale (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01); Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'