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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 2 maggio 2022

Cassazione n. 11988/2023

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ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 18/02/2022 della [OSCURATO:PERSONA] PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giovanni [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA]), Ida GIGANTI (per Concetta ARGENTO) Filippo DINACCI e Fabrizio BIONDO (per [OSCURATO:PERSONA]), che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 18 febbraio 2022, depositato il 2 maggio 2022, la Corte di appello di Palermo confermava in larga parte il decreto in data 21 giugno 2018 con il quale il Tribunale di Palermo aveva disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto socialmente pericoloso a far data dall'anno 2007, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di tre anni nonché la misura patrimoniale della confisca di un appartamento, di denaro (giacente in parte sui conti correnti intestati a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente figlio e moglie del proposto) nonché del capitale sociale e del complesso dei beni aziendali di tre società.

In parziale riforma del decreto emesso dal primo giudice, la Corte di appello disponeva soltanto la restituzione della somma di 16.000 euro a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA].

2. Hanno proposto ricorso, a mezzo dei rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA] e, quali terzi interessati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento del decreto, sulla base dei motivi qui enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Con un motivo comune ai tre ricorsi, ripreso poi nelle memorie di replica alla requisitoria del Procuratore generale, le difese hanno dedotto la sopravvenuta inefficacia del decreto di confisca perché la Corte di appello si è pronunciata oltre il termine previsto dall'art. 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Le difese hanno poi articolato altri motivi inerenti alla ritenuta illegittimità della confisca dell'appartamento e - quanto ai ricorsi presentati nell'interesse del proposto e della moglie - di vari beni mobili. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi vanno accolti, avuto riguardo alla fondatezza della preliminare eccezione difensiva circa la sopravvenuta inefficacia del provvedimento di confisca, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, secondo il quale «[i]n caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso.

Si applica l'articolo 24, comma 2».

2. Il testo dell'articolo 24, comma 2, del decreto applicabile nel caso di specie è quello vigente anteriormente alle modifiche apportate dalla legge della legge 17 ottobre 2017, n. 11, in forza della norma transitoria di cui all'art. 36 della stessa legge, secondo la quale - per quanto qui rileva - la modifica all'art. 24, comma 2, «per la parte in cui prevede un termine più breve per la pronuncia della confisca senza che si determini l'inefficacia del sequestro», non si applica ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della stessa legge, era già stata formulata - come nel caso di cui si tratta - la proposta di applicazione della misura di prevenzione (il nuovo testo di detta disposizione ha ridotto le proroghe di sei mesi da due a una e ha fissato un termine massimo di novanta giorni per la sospensione dovuta alla necessità di procedere all'espletamento di accertamenti peritali).

Detto testo prevedeva che «[i]l provvedimento di sequestro perde efficacia se il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario.

Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due volte.

Ai fini del computo dei termini suddetti, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini suddetti e di quello previsto dall'art. 22, comma 1, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili.

Il termine resta sospeso per il tempo necessario per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente».

E' applicabile, invece, la disposizione introdotta dalla legge n. 11 del 2017 nell'art. 24, comma 2, secondo la quale «DI] termine resta altresì sospeso per il tempo necessario per la decisione definitiva sull'istanza di ricusazione presentata dal difensore e per il tempo decorrente dalla morte del proposto, intervenuta durante il procedimento, fino all'identificazione e alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2, nonché durante la pendenza dei termini previsti dai commi 10-sexies, 10-septies e 10-octies dell'articolo 7»: essa, infatti, prevede un termine più lungo e non più breve per la pronuncia della confisca senza che si determini l'inefficacia del sequestro.

In particolare, il comma 10- septies dell'articolo 7 prevede che, «[q]uando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il tribunale, se ritiene di non poter depositare il decreto nel termine previsto dal comma 10-sexies, dopo le conclusioni delle parti, può indicare un termine più lungo, comunque non superiore a novanta giorni».

Ciò premesso quanto alle disposizioni applicabili nel caso in esame circa le cause di sospensione del termine di un anno e sei mesi dal deposito dell'appello, entro il quale, a pena di inefficacia del provvedimento di confisca, il giudice di secondo grado deve pronunciarsi, va in primo luogo rimarcato che detto termine, previsto dall'art. 27, comma 6, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ha natura perentoria, stante il chiaro tenore letterale della norma, che trova la sua giustificazione nel principio della ragionevole durata del procedimento e nell'esigenza di tutela effettiva dei diritti di proprietà e di iniziativa economica (Sez. 6, n. 27968 del 15/06/2016, [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., Rv. 267200).

Peraltro, l'inefficacia della confisca per l'inosservanza di detto termine perentorio non preclude, in assenza di una previsione espressa in tale senso, la rinnovazione del provvedimento ablativo caducato, considerata la natura endoprocessuale del termine e il carattere meramente formale del vizio (Sez. 6, n. 41735 del 26/06/2019, Verterano, Rv. 277197).

Ribadendo la natura perentoria del termine, questa Corte ha da ultimo evidenziato che non è pertinente rispetto al giudizio di appello l'orientamento espresso in alcune pronunce di legittimità, richiamate anche nella requisitoria scritta del Procuratore generale, secondo il quale la perdita di efficacia del provvedimento di sequestro, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011, non è di ostacolo alla emissione (previa restituzione dei beni o calcolo della perdita patrimoniale correlata al mancato godimento dei medesimi) del decreto di confisca da parte del Tribunale: si tratta, infatti, di segmenti processuali «diversi e caratterizzati - all'evidenza - da maggiore ampiezza dei poteri riconosciuti, sul piano sistematico, al giudice di primo grado» (così Sez. 1, n. 22064 del 03/05/2021, Grande, non mass.).

3. E' ora opportuno richiamare altri principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, condivisi dal Collegio, utili ai fini della verifica circa la tempestività della decisione della Corte territoriale.

In presenza di una pluralità di appelli, il termine previsto dall'art. 27, comma 6, del decreto legislativo n. 159 del 2011 decorre dalla data di deposito dell'ultimo appello (Sez. 6, n. 27913 del 23/09/2020, Lorenzi, Rv. 279681; Sez. 1, n. 13422 del 29/01/2020, Drago, Rv. 279329).

Il riferimento finale di detto termine è quello della data del deposito del decreto motivato e non del dispositivo, in quanto, svolgendosi il procedimento in camera di consiglio, il provvedimento giurisdizionale acquista giuridica esistenza soltanto con il deposito, che ne segna il momento perfezionativo (Sez. 6, n. 21523 del 18/06/2020, Palla, Rv. 279312; Sez. 6, n. 52774 del 10/11/2016, Masala, Rv. 268437; Sez. 1, n. 21740 del 07/03/2019, Procopio, Rv. 276315).

Tuttavia, si è detto che dal combinato disposto degli artt. 27, comma 6, 24 comma 2, e 7, comma 10 -septies, dello stesso decreto risulta che il termine è sospeso, per un periodo non superiore ai novanta giorni, dalla data della decisione a quella del deposito del decreto, sempre che - come da ultimo specificato da questa Corte (Sez. 1, n. 4489 del 26/10/2022, dep. 2023, non mass.) - nel verbale di udienza sia stata indicata la volontà del collegio giudicante di avvalersi della facoltà di depositare la decisione oltre il termine ordinario di quindici giorni, circostanza verificatasi nel caso di cui si tratta.

Quale termine finale, pertanto, va considerata la data del 18 febbraio 2022 e non quella del 2 maggio 2022, indicata nelle memorie di replica dalle difese, che hanno obliterato il citato dato normativo.

Inoltre, la proroga semestrale per indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti e la sospensione per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni, previste entrambe dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011, hanno differenti presupposti giustificativi, cosicché i relativi termini operano l'uno indipendentemente dall'altro (Sez. 6, n. 35308 del 24/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280177).

Ed ancora: al catalogo indicato nel medesimo articolo debbono aggiungersi tutte le ipotesi di sospensione procedimentale previste, in via generale, dalla legge, tra le quali rientra il differimento dell'udienza a istanza di parte: ai sensi dell'art. 159 cod. pen., il rinvio a istanza di parte è espressamente qualificato quale causa di sospensione del procedimento o del processo e trova, pertanto, applicazione anche nel procedimento di prevenzione (Sez. 5, n. 4951 del 10/12/2021, dep. 2022, Chiovaro, Rv. 282895).

Quanto alla sospensione del termine per il tempo necessario per l'espletamento di accertamenti peritali, va considerato tutto l'arco temporale a partire dalla data del conferimento dell'incarico fino a quella del deposito della relazione di risposta ai quesiti ed eventualmente fino al successivo momento in cui l'esperto è sentito in contraddittorio (Sez. 1, n. 13422 del 29/01/2020, Drago, non mass. sul punto).

Infine, il provvedimento di sospensione dei termini di efficacia della confisca ha valore meramente dichiarativo e non costitutivo e dunque non produce alcun effetto qualora la causa di sospensione non sussista perché non rientrante nelle ipotesi previste dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Sez. 5, n. 42237 del 19/10/2021, Minniti, Rv. 282094).

4. Venendo ora al caso di specie, va considerato quale termine iniziale quello del 19 luglio 2018 (data in cui fu depositato l'ultimo appello).

Aggiungendo il termine di due anni e sei mesi (quello ex art. 27, comma 6, del decreto legislativo n. 159 del 2011 più un anno per le due proroghe indicate dalla Corte di appello alle udienze del 28 ottobre 2019 e del 21 maggio 2021), il termine finale sarebbe andato a scadere il 19 gennaio 2021.

La decisione è stata assunta il 18 febbraio 2022, vale a dire dopo 395 giorni da detto termine.

Occorre ora indicare i periodi in cui operarono le cause di sospensione previste dal citato articolo

24. Si tratta dei periodi compresi: - fra il 13 maggio 2019 e 1'8 luglio 2019 (giorni 56), a seguito del rinvio richiesto da un difensore per l'acquisizione di una sentenza; - fra il 9 marzo 2020 e 1'11 maggio 2020 (giorni 64), per la sospensione dei termini di prescrizione disposta dall'art. 83, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nel periodo della emergenza pandemica; - fra il 6 luglio 2020 e il 30 novembre 2020 (giorni 147), per l'espletamento delle operazioni peritali (dalla data di conferimento dell'incarico a quella di comparizione del perito in udienza, dopo il deposito dell'elaborato); - fra I'll gennaio 2021 e 1'8 febbraio 2021 (giorni 28), per impedimento di uno dei difensori in forza del quale il rinvio dell'udienza fu disposto per la seconda di tali date, in luogo della prima originariamente indicata; - fra il 22 marzo 2021 e il 14 aprile 2021 (giorni 23), per l'espletamento di altre operazioni peritali (dalla data di comparizione del perito a chiarimenti a quella di deposito di un secondo elaborato, cui non fece seguito altra udienza per l'esame dell'esperto).

Il termine, dunque, rimase sospeso per complessivi 318 giorni, cosicché la Corte di appello avrebbe dovuto adottare la decisione entro il 3 dicembre 2021, vale a dire ampiamente prima (77 giorni) di quanto in effetti avvenuto.

5. Il provvedimento di confisca, pertanto, ha perso efficacia, cosicché il decreto impugnato va annullato senza rinvio, con le consequenziali disposizioni.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato limitatamente alla misura patrimoniale della confisca di cui dichiara l'inefficacia.

Dispone la restituzione agli aventi diritto dei beni confiscati se non sottoposti ad altro titolo a sequestro o confisca nonché la cancellazione della trascrizione sui beni re

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 18/02/2022 della [OSCURATO:PERSONA] PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giovanni [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA]), Ida GIGANTI (per Concetta ARGENTO) Filippo DINACCI e Fabrizio BIONDO (per [OSCURATO:PERSONA]), che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 18 febbraio 2022, depositato il 2 maggio 2022, la Corte di appello di Palermo confermava in larga parte il decreto in data 21 giugno 2018 con il quale il Tribunale di Palermo aveva disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto socialmente pericoloso a far data dall'anno 2007, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di tre anni nonché la misura patrimoniale della confisca di un appartamento, di denaro (giacente in parte sui conti correnti intestati a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente figlio e moglie del proposto) nonché del capitale sociale e del complesso dei beni aziendali di tre società. In parziale riforma del decreto emesso dal primo giudice, la Corte di appello disponeva soltanto la restituzione della somma di 16.000 euro a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Hanno proposto ricorso, a mezzo dei rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA] e, quali terzi interessati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento del decreto, sulla base dei motivi qui enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con un motivo comune ai tre ricorsi, ripreso poi nelle memorie di replica alla requisitoria del Procuratore generale, le difese hanno dedotto la sopravvenuta inefficacia del decreto di confisca perché la Corte di appello si è pronunciata oltre il termine previsto dall'art. 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Le difese hanno poi articolato altri motivi inerenti alla ritenuta illegittimità della confisca dell'appartamento e - quanto ai ricorsi presentati nell'interesse del proposto e della moglie - di vari beni mobili. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi vanno accolti, avuto riguardo alla fondatezza della preliminare eccezione difensiva circa la sopravvenuta inefficacia del provvedimento di confisca, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, secondo il quale «[i]n caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. Si applica l'articolo 24, comma 2». 2. Il testo dell'articolo 24, comma 2, del decreto applicabile nel caso di specie è quello vigente anteriormente alle modifiche apportate dalla legge della legge 17 ottobre 2017, n. 11, in forza della norma transitoria di cui all'art. 36 della stessa legge, secondo la quale - per quanto qui rileva - la modifica all'art. 24, comma 2, «per la parte in cui prevede un termine più breve per la pronuncia della confisca senza che si determini l'inefficacia del sequestro», non si applica ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della stessa legge, era già stata formulata - come nel caso di cui si tratta - la proposta di applicazione della misura di prevenzione (il nuovo testo di detta disposizione ha ridotto le proroghe di sei mesi da due a una e ha fissato un termine massimo di novanta giorni per la sospensione dovuta alla necessità di procedere all'espletamento di accertamenti peritali). Detto testo prevedeva che «[i]l provvedimento di sequestro perde efficacia se il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini suddetti e di quello previsto dall'art. 22, comma 1, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il termine resta sospeso per il tempo necessario per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente». E' applicabile, invece, la disposizione introdotta dalla legge n. 11 del 2017 nell'art. 24, comma 2, secondo la quale «DI] termine resta altresì sospeso per il tempo necessario per la decisione definitiva sull'istanza di ricusazione presentata dal difensore e per il tempo decorrente dalla morte del proposto, intervenuta durante il procedimento, fino all'identificazione e alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2, nonché durante la pendenza dei termini previsti dai commi 10-sexies, 10-septies e 10-octies dell'articolo 7»: essa, infatti, prevede un termine più lungo e non più breve per la pronuncia della confisca senza che si determini l'inefficacia del sequestro. In particolare, il comma 10- septies dell'articolo 7 prevede che, «[q]uando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il tribunale, se ritiene di non poter depositare il decreto nel termine previsto dal comma 10-sexies, dopo le conclusioni delle parti, può indicare un termine più lungo, comunque non superiore a novanta giorni». Ciò premesso quanto alle disposizioni applicabili nel caso in esame circa le cause di sospensione del termine di un anno e sei mesi dal deposito dell'appello, entro il quale, a pena di inefficacia del provvedimento di confisca, il giudice di secondo grado deve pronunciarsi, va in primo luogo rimarcato che detto termine, previsto dall'art. 27, comma 6, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ha natura perentoria, stante il chiaro tenore letterale della norma, che trova la sua giustificazione nel principio della ragionevole durata del procedimento e nell'esigenza di tutela effettiva dei diritti di proprietà e di iniziativa economica (Sez. 6, n. 27968 del 15/06/2016, [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., Rv. 267200). Peraltro, l'inefficacia della confisca per l'inosservanza di detto termine perentorio non preclude, in assenza di una previsione espressa in tale senso, la rinnovazione del provvedimento ablativo caducato, considerata la natura endoprocessuale del termine e il carattere meramente formale del vizio (Sez. 6, n. 41735 del 26/06/2019, Verterano, Rv. 277197). Ribadendo la natura perentoria del termine, questa Corte ha da ultimo evidenziato che non è pertinente rispetto al giudizio di appello l'orientamento espresso in alcune pronunce di legittimità, richiamate anche nella requisitoria scritta del Procuratore generale, secondo il quale la perdita di efficacia del provvedimento di sequestro, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011, non è di ostacolo alla emissione (previa restituzione dei beni o calcolo della perdita patrimoniale correlata al mancato godimento dei medesimi) del decreto di confisca da parte del Tribunale: si tratta, infatti, di segmenti processuali «diversi e caratterizzati - all'evidenza - da maggiore ampiezza dei poteri riconosciuti, sul piano sistematico, al giudice di primo grado» (così Sez. 1, n. 22064 del 03/05/2021, Grande, non mass.). 3. E' ora opportuno richiamare altri principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, condivisi dal Collegio, utili ai fini della verifica circa la tempestività della decisione della Corte territoriale. In presenza di una pluralità di appelli, il termine previsto dall'art. 27, comma 6, del decreto legislativo n. 159 del 2011 decorre dalla data di deposito dell'ultimo appello (Sez. 6, n. 27913 del 23/09/2020, Lorenzi, Rv. 279681; Sez. 1, n. 13422 del 29/01/2020, Drago, Rv. 279329). Il riferimento finale di detto termine è quello della data del deposito del decreto motivato e non del dispositivo, in quanto, svolgendosi il procedimento in camera di consiglio, il provvedimento giurisdizionale acquista giuridica esistenza soltanto con il deposito, che ne segna il momento perfezionativo (Sez. 6, n. 21523 del 18/06/2020, Palla, Rv. 279312; Sez. 6, n. 52774 del 10/11/2016, Masala, Rv. 268437; Sez. 1, n. 21740 del 07/03/2019, Procopio, Rv. 276315). Tuttavia, si è detto che dal combinato disposto degli artt. 27, comma 6, 24 comma 2, e 7, comma 10 -septies, dello stesso decreto risulta che il termine è sospeso, per un periodo non superiore ai novanta giorni, dalla data della decisione a quella del deposito del decreto, sempre che - come da ultimo specificato da questa Corte (Sez. 1, n. 4489 del 26/10/2022, dep. 2023, non mass.) - nel verbale di udienza sia stata indicata la volontà del collegio giudicante di avvalersi della facoltà di depositare la decisione oltre il termine ordinario di quindici giorni, circostanza verificatasi nel caso di cui si tratta. Quale termine finale, pertanto, va considerata la data del 18 febbraio 2022 e non quella del 2 maggio 2022, indicata nelle memorie di replica dalle difese, che hanno obliterato il citato dato normativo. Inoltre, la proroga semestrale per indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti e la sospensione per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni, previste entrambe dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011, hanno differenti presupposti giustificativi, cosicché i relativi termini operano l'uno indipendentemente dall'altro (Sez. 6, n. 35308 del 24/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280177). Ed ancora: al catalogo indicato nel medesimo articolo debbono aggiungersi tutte le ipotesi di sospensione procedimentale previste, in via generale, dalla legge, tra le quali rientra il differimento dell'udienza a istanza di parte: ai sensi dell'art. 159 cod. pen., il rinvio a istanza di parte è espressamente qualificato quale causa di sospensione del procedimento o del processo e trova, pertanto, applicazione anche nel procedimento di prevenzione (Sez. 5, n. 4951 del 10/12/2021, dep. 2022, Chiovaro, Rv. 282895). Quanto alla sospensione del termine per il tempo necessario per l'espletamento di accertamenti peritali, va considerato tutto l'arco temporale a partire dalla data del conferimento dell'incarico fino a quella del deposito della relazione di risposta ai quesiti ed eventualmente fino al successivo momento in cui l'esperto è sentito in contraddittorio (Sez. 1, n. 13422 del 29/01/2020, Drago, non mass. sul punto). Infine, il provvedimento di sospensione dei termini di efficacia della confisca ha valore meramente dichiarativo e non costitutivo e dunque non produce alcun effetto qualora la causa di sospensione non sussista perché non rientrante nelle ipotesi previste dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Sez. 5, n. 42237 del 19/10/2021, Minniti, Rv. 282094). 4. Venendo ora al caso di specie, va considerato quale termine iniziale quello del 19 luglio 2018 (data in cui fu depositato l'ultimo appello). Aggiungendo il termine di due anni e sei mesi (quello ex art. 27, comma 6, del decreto legislativo n. 159 del 2011 più un anno per le due proroghe indicate dalla Corte di appello alle udienze del 28 ottobre 2019 e del 21 maggio 2021), il termine finale sarebbe andato a scadere il 19 gennaio 2021. La decisione è stata assunta il 18 febbraio 2022, vale a dire dopo 395 giorni da detto termine. Occorre ora indicare i periodi in cui operarono le cause di sospensione previste dal citato articolo 24. Si tratta dei periodi compresi: - fra il 13 maggio 2019 e 1'8 luglio 2019 (giorni 56), a seguito del rinvio richiesto da un difensore per l'acquisizione di una sentenza; - fra il 9 marzo 2020 e 1'11 maggio 2020 (giorni 64), per la sospensione dei termini di prescrizione disposta dall'art. 83, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nel periodo della emergenza pandemica; - fra il 6 luglio 2020 e il 30 novembre 2020 (giorni 147), per l'espletamento delle operazioni peritali (dalla data di conferimento dell'incarico a quella di comparizione del perito in udienza, dopo il deposito dell'elaborato); - fra I'll gennaio 2021 e 1'8 febbraio 2021 (giorni 28), per impedimento di uno dei difensori in forza del quale il rinvio dell'udienza fu disposto per la seconda di tali date, in luogo della prima originariamente indicata; - fra il 22 marzo 2021 e il 14 aprile 2021 (giorni 23), per l'espletamento di altre operazioni peritali (dalla data di comparizione del perito a chiarimenti a quella di deposito di un secondo elaborato, cui non fece seguito altra udienza per l'esame dell'esperto). Il termine, dunque, rimase sospeso per complessivi 318 giorni, cosicché la Corte di appello avrebbe dovuto adottare la decisione entro il 3 dicembre 2021, vale a dire ampiamente prima (77 giorni) di quanto in effetti avvenuto. 5. Il provvedimento di confisca, pertanto, ha perso efficacia, cosicché il decreto impugnato va annullato senza rinvio, con le consequenziali disposizioni. P.Q.M. Annulla senza rinvio il decreto impugnato limitatamente alla misura patrimoniale della confisca di cui dichiara l'inefficacia. Dispone la restituzione agli aventi diritto dei beni confiscati se non sottoposti ad altro titolo a sequestro o confisca nonché la cancellazione della trascrizione sui beni re
Decreto Cassazione n. 11988/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris