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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 giugno 2024

Cassazione n. 23966/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3516/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , elettivamente domi- ciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., presso lo studio d e ll'av- vocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), che lo rap- presenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato al ricorso. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, via G. [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rap- presentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato al controricorso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (DST- FPP56H24F839B). controricorrente e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) intimata avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 4987/2018 de- positata il 06/11/2018, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il T ribunale di Benevento, adito da [OSCURATO:PERSONA], proprieta- rio di un fondo in [OSCURATO:PERSONA] (Bn), sul quale l’[OSCURATO:SOCIETA] ave- va realizzato per mezzo dell’appaltatore [OSCURATO:SOCIETA] un elettrodotto ae- reo, dichiarava la carenza di giurisdizione dell’Ago (per essere competente il giudice amministrativo) in relazione alla domanda at- torea di risarcimento dei danni subiti a seguito di espropriazione e la competenza funzionale della Corte d’appello di Napoli in relazio- ne alla domanda di indennità da occupazione legittima del fondo. 2.- La predetta Corte d’appello, sempre adita dallo Ziccardi, con sentenza n° 3699/2011 confermava la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda risarcitoria e, quanto alla domanda di indennità, la rigettava osservando che essa “ appar[iva], comunque, legata da chiaro rapporto di pregiudizialità con quella da instaurarsi dinnanzi al Tar e ciò a prescindere dalla mancanza di allegazione di prova che l’occupazione abbia impedito le colture, circostanza recisamente negata dalla [OSCURATO:SOCIETA], attesa l'altezza del piano di campagna dei conduttori elettrici e rispetto alla quale deduzione la difesa appellante non risulta aver svolto alcuna confuta- zione ”. 3.- Questa sentenza veniva cassata da Cass. n° 11910/2014, con la quale questa Corte rilevava come non vi fosse alcun rapporto di pregiudizialità tra domanda da proporre al Tar e domanda di inden- nizzo da occupazione legittima, donde la violazione dell’art. 20 del- la legge n° 865/1971, che attribuisce al giudice ordinario, e preci- samente alla Corte d’appello, il giudizio su tale richiesta. 4.-La Corte d’appello di Napoli – adita dallo Ziccardi in sede di rin- vio –con sentenza n° 4987/2018 rigettava nuovamente la sua do- manda di indennizzo, sul rilievo che l’espropriato non avesse preso in considerazione e confutato né le affermazioni di merito già svolte dalla precedente sentenza della Corte d'Appello, non cassate in parte qua, né le espresse eccezioni svolte da Terna (successore di Enel), secondo cui l’occupazione sarebbe stata solo formale, non avendo comportato alcuna limitazione alla continuazione delle atti- vità agricole già praticate, dato che il fondo era attraversato per soli 172 metri dai conduttori tra due pilastri posti su terreni limitrofi a quello dello Ziccardi. 5.-Per la cassazione di tale sentenza ricorre ancora lo Ziccardi, af- fidando il gravame a due mezzi (il terzo è formulato solo per giusti- ficare la notificazione del ricorso a [OSCURATO:SOCIETA]). [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l’infondatezza del primo mezzo e per l’inammissibilità e l’infondatezza del secondo. [OSCURATO:PERSONA] srl non si è costituita.

Solo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato la sua memoria illustrativa ex art. 380-bis.1 cpc. [OSCURATO:PERSONA] 6.- Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art.384 cpc e del giudicato interno, per non essersi la Corte di merito uniformata al principio di diritto affermato dalla SC con la sentenza n° 11910/2014 ed a tutte le sue premesse logico-giuridiche: in particolare, la Corte di legittimità non avrebbe potuto accogliere il ricorso se non sulla premessa implicita che l'onere della prova fosse stato pienamente assolto dall'esponente.

Tale assunzione, sebbene inespressa, sarebbe comunque passata in giudicato e ad essa avrebbe dovuto uniformarsi la Corte territo- riale in sede di rinvio. 7.-Il primo motivo non può essere condiviso.

Per ragioni logiche esso va esaminato unitamente all’eccezione con la quale Terna oppone il giudicato della Corte d’appello di Napoli, allegando che quest’ultima, nella sentenza n° 3699/2011 (cassata da Cass. 11910/2014), aveva rigettato la domanda dello Ziccardi sul rilievo –a dire di Terna: non impugnato – della mancanza di al- legazione e prova che l’occupazione avesse impedito le colture.

In primo luogo, rileva il Collegio che –come si è esposto nella pre- cedente parte narrativa di questa ordinanza (paragrafo n° 2) – la Corte d’Appello di Napoli aveva disatteso la domanda dello Ziccardi predicando un rapporto di pregiudizialità con la futura domanda da proporre al Tar ed è giunta a tale ratio decidendi (il testo della sentenza è trascritto a pagina 4 del ricorso)“ a prescindere dalla man- canza di allegazione [e] di prova che l’occupazione abbia impedito le culture ”, ossia senza esaminare la questione di tale prova.

Da tale punto sembra essere partita anche Cass. 11910/2014, che, infatti, ha cassato la decisione della Corte di merito per violazione dell’art. 20 della legge n° 865/71, facendo osservare che tale nor- ma attribuisce alla Corte d’appello il giudizio sull’indennità di occu- pazione ed escludendo qualunque “ pregiudizialità amministrativa ”.

Propriamente questa Corte, con la pronuncia 11910/2014, si era limitata ad affermare che “ si verte in materia di diritti soggettivi perfetti, e non esiste alcuna pregiudizialità amministrativa ”(il testo della sentenza è trascritto allepagine 5 - 6 del ricorso) .

Dunque, non si configura la violazione dell’art. 384 cpc, nessun giudicato è sceso in punto di sussistenza del danno, né per effetto della sentenza della Corte d’appello di Napoli n° 3699/2011, né per effetto di Cass.

Su 11910/2014. 8.-Col secondo mezzo lo Ziccardi si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 20 della legge n° 865/1971 e dell'art. 53 del dpr n° 327/2001, nonché della violazione dell'onere della prova.

Deduce che, qualora risultino documentati il decreto di occupazione e la relativa immissione in possesso, sarebbe stato onere dell’ente espropriante provareche tale occupazione non si fosse mai prodot- ta o si fosse interrotta con la restituzione dell’area. 9.- Il mezzo è infondato, non confrontandosi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

È vero che l’art. 20 della legge 865/1971, applicabile ratione tem- poris, è interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che, ove vi sia stato un verbale di tempestiva immissione in pos- sesso (circostanza che, qui, è pacifica tra le parti, avendo entrambe fatto riferimento ad un verbale datato 7 ottobre 1999), deve pre- sumersi che il proprietario dell'immobile formalmente occupato su- bisca, fino al termine dell'occupazione, il duplice danno derivante dalla perdita della facoltà di godimento del bene e di quella di di- sporne (con la conseguenza che all’espropriato è dovuta l'indennità di occupazione legittima, salva per la PA la possibilità di provare che alla redazione del verbale non sia seguita l’effettiva presa di possesso: per tutte, Cass. 23505/2010 e più recentemente Cass.34098/2019). [OSCURATO:SOCIETA], nel presente giudizio la Corte territoriale ha ritenuto provata l’insussistenza di qualunque pregiudizio dallo stesso verba- le di immissione, dal quale, infatti, emerge (a) che il terreno de quo, “ si presentava seminato ”, (b) che “ sarebbe stato attraversato dalla linea aerea per 172 mt lineari ” e (c) che era stato “ precisato al proprietario del fondo che, trattandosi di linea aerea, egli avrebbe potuto continuare a coltivare la superficie occupata, compatibilmente con la costruzione e l'esercizio dell’impianto, e che eventuali danni a colture sarebbero stati successivamente verbalizzati e liquidati ” (sentenza pagine 4e 5).

La Corte ha, in sostanza, fatto applicazione del cd “principio di ac- quisizione della prova”, secondo il quale essa, una volta entrata nel processo, può essere utilizzata da chiunque (per tutte: Cass.15312/2000), sicché che non ha senso in tale ipotesi invocare la violazione dell’onere probatorio, dato che le regole che lo discipli- nano (art. 2697 cc) trovano applicazione solo in presenza di un fat- to rilevante rimasto ignoto sulla base delle risultanze istruttorie (Cass. 9863/2023).

Sul punto, giova solo aggiungere che la presenza della linea aerea non sarebbe sufficiente, da sola, per la liquidazione di un’indennità di asservimento derivante da servitù di elettrodotto, dato che la diminuzione di valore del fondo sussiste solo quando sia dimostrata l'attualità del deprezzamento e l'oggettiva incidenza causale della servitù, mentre va esclusa, ed es., in caso di mere limitazioni legali della proprietà o di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elet- tromagnetici generati dall’impianto (Cass. 18577/2020). 10.- Il terzo mezzo, come già anticipato nella parte narrativa del- la presente ordinanza, non contiene in realtà alcuna censura nei confronti della sentenza della Corte d’appello, ma è formulato solo per giustificare la notifica del ricorso a [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], va precisato che il ricorrente non avrebbe, comunque, alcun interesse a portare censure contro [OSCURATO:PERSONA], poiché la regola- mentazione delle spese (unico profilo che potrebbe venire in rilievo nel rapporto con la predetta parte processuale) si è conclusa con la loro compensazione. 11.-Alla soccombenza del ricorrente segue la sua condanna alla ri- fusione delle spese del presente grado, per la cui liquidazione –fat- ta in base al dm n° 55 del 2014, come modificato dal dm n° 147 del 2022, ed al valore della lite (inferiore ad euro 26 mila) – si ri- manda al dispositivo che segue.

Va inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

Nulla sulle spese tra ricorrente e [OSCURATO:SOCIETA], in ragione della mancata costituzione di quest’ultima.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] spa le spese del presente giudizio, che liquida in euro 3.300,00 per onorari ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rim- borso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta.

Nulla sulle spese tra ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3516/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , elettivamente domi- ciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., presso lo studio d e ll'av- vocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), che lo rap- presenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato al ricorso. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, via G. [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rap- presentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato al controricorso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (DST- FPP56H24F839B). controricorrente e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) intimata avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 4987/2018 de- positata il 06/11/2018, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il T ribunale di Benevento, adito da [OSCURATO:PERSONA], proprieta- rio di un fondo in [OSCURATO:PERSONA] (Bn), sul quale l’[OSCURATO:SOCIETA] ave- va realizzato per mezzo dell’appaltatore [OSCURATO:SOCIETA] un elettrodotto ae- reo, dichiarava la carenza di giurisdizione dell’Ago (per essere competente il giudice amministrativo) in relazione alla domanda at- torea di risarcimento dei danni subiti a seguito di espropriazione e la competenza funzionale della Corte d’appello di Napoli in relazio- ne alla domanda di indennità da occupazione legittima del fondo. 2.- La predetta Corte d’appello, sempre adita dallo Ziccardi, con sentenza n° 3699/2011 confermava la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda risarcitoria e, quanto alla domanda di indennità, la rigettava osservando che essa “ appar[iva], comunque, legata da chiaro rapporto di pregiudizialità con quella da instaurarsi dinnanzi al Tar e ciò a prescindere dalla mancanza di allegazione di prova che l’occupazione abbia impedito le colture, circostanza recisamente negata dalla [OSCURATO:SOCIETA], attesa l'altezza del piano di campagna dei conduttori elettrici e rispetto alla quale deduzione la difesa appellante non risulta aver svolto alcuna confuta- zione ”. 3.- Questa sentenza veniva cassata da Cass. n° 11910/2014, con la quale questa Corte rilevava come non vi fosse alcun rapporto di pregiudizialità tra domanda da proporre al Tar e domanda di inden- nizzo da occupazione legittima, donde la violazione dell’art. 20 del- la legge n° 865/1971, che attribuisce al giudice ordinario, e preci- samente alla Corte d’appello, il giudizio su tale richiesta. 4.-La Corte d’appello di Napoli – adita dallo Ziccardi in sede di rin- vio –con sentenza n° 4987/2018 rigettava nuovamente la sua do- manda di indennizzo, sul rilievo che l’espropriato non avesse preso in considerazione e confutato né le affermazioni di merito già svolte dalla precedente sentenza della Corte d'Appello, non cassate in parte qua, né le espresse eccezioni svolte da Terna (successore di Enel), secondo cui l’occupazione sarebbe stata solo formale, non avendo comportato alcuna limitazione alla continuazione delle atti- vità agricole già praticate, dato che il fondo era attraversato per soli 172 metri dai conduttori tra due pilastri posti su terreni limitrofi a quello dello Ziccardi. 5.-Per la cassazione di tale sentenza ricorre ancora lo Ziccardi, af- fidando il gravame a due mezzi (il terzo è formulato solo per giusti- ficare la notificazione del ricorso a [OSCURATO:SOCIETA]). [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l’infondatezza del primo mezzo e per l’inammissibilità e l’infondatezza del secondo. [OSCURATO:PERSONA] srl non si è costituita. Solo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato la sua memoria illustrativa ex art. 380-bis.1 cpc. [OSCURATO:PERSONA] 6.- Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art.384 cpc e del giudicato interno, per non essersi la Corte di merito uniformata al principio di diritto affermato dalla SC con la sentenza n° 11910/2014 ed a tutte le sue premesse logico-giuridiche: in particolare, la Corte di legittimità non avrebbe potuto accogliere il ricorso se non sulla premessa implicita che l'onere della prova fosse stato pienamente assolto dall'esponente. Tale assunzione, sebbene inespressa, sarebbe comunque passata in giudicato e ad essa avrebbe dovuto uniformarsi la Corte territo- riale in sede di rinvio. 7.-Il primo motivo non può essere condiviso. Per ragioni logiche esso va esaminato unitamente all’eccezione con la quale Terna oppone il giudicato della Corte d’appello di Napoli, allegando che quest’ultima, nella sentenza n° 3699/2011 (cassata da Cass. 11910/2014), aveva rigettato la domanda dello Ziccardi sul rilievo –a dire di Terna: non impugnato – della mancanza di al- legazione e prova che l’occupazione avesse impedito le colture. In primo luogo, rileva il Collegio che –come si è esposto nella pre- cedente parte narrativa di questa ordinanza (paragrafo n° 2) – la Corte d’Appello di Napoli aveva disatteso la domanda dello Ziccardi predicando un rapporto di pregiudizialità con la futura domanda da proporre al Tar ed è giunta a tale ratio decidendi (il testo della sentenza è trascritto a pagina 4 del ricorso)“ a prescindere dalla man- canza di allegazione [e] di prova che l’occupazione abbia impedito le culture ”, ossia senza esaminare la questione di tale prova. Da tale punto sembra essere partita anche Cass. 11910/2014, che, infatti, ha cassato la decisione della Corte di merito per violazione dell’art. 20 della legge n° 865/71, facendo osservare che tale nor- ma attribuisce alla Corte d’appello il giudizio sull’indennità di occu- pazione ed escludendo qualunque “ pregiudizialità amministrativa ”. Propriamente questa Corte, con la pronuncia 11910/2014, si era limitata ad affermare che “ si verte in materia di diritti soggettivi perfetti, e non esiste alcuna pregiudizialità amministrativa ”(il testo della sentenza è trascritto allepagine 5 - 6 del ricorso) . Dunque, non si configura la violazione dell’art. 384 cpc, nessun giudicato è sceso in punto di sussistenza del danno, né per effetto della sentenza della Corte d’appello di Napoli n° 3699/2011, né per effetto di Cass. Su 11910/2014. 8.-Col secondo mezzo lo Ziccardi si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 20 della legge n° 865/1971 e dell'art. 53 del dpr n° 327/2001, nonché della violazione dell'onere della prova. Deduce che, qualora risultino documentati il decreto di occupazione e la relativa immissione in possesso, sarebbe stato onere dell’ente espropriante provareche tale occupazione non si fosse mai prodot- ta o si fosse interrotta con la restituzione dell’area. 9.- Il mezzo è infondato, non confrontandosi con la ratio decidendi della sentenza impugnata. È vero che l’art. 20 della legge 865/1971, applicabile ratione tem- poris, è interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che, ove vi sia stato un verbale di tempestiva immissione in pos- sesso (circostanza che, qui, è pacifica tra le parti, avendo entrambe fatto riferimento ad un verbale datato 7 ottobre 1999), deve pre- sumersi che il proprietario dell'immobile formalmente occupato su- bisca, fino al termine dell'occupazione, il duplice danno derivante dalla perdita della facoltà di godimento del bene e di quella di di- sporne (con la conseguenza che all’espropriato è dovuta l'indennità di occupazione legittima, salva per la PA la possibilità di provare che alla redazione del verbale non sia seguita l’effettiva presa di possesso: per tutte, Cass. 23505/2010 e più recentemente Cass.34098/2019). [OSCURATO:SOCIETA], nel presente giudizio la Corte territoriale ha ritenuto provata l’insussistenza di qualunque pregiudizio dallo stesso verba- le di immissione, dal quale, infatti, emerge (a) che il terreno de quo, “ si presentava seminato ”, (b) che “ sarebbe stato attraversato dalla linea aerea per 172 mt lineari ” e (c) che era stato “ precisato al proprietario del fondo che, trattandosi di linea aerea, egli avrebbe potuto continuare a coltivare la superficie occupata, compatibilmente con la costruzione e l'esercizio dell’impianto, e che eventuali danni a colture sarebbero stati successivamente verbalizzati e liquidati ” (sentenza pagine 4e 5). La Corte ha, in sostanza, fatto applicazione del cd “principio di ac- quisizione della prova”, secondo il quale essa, una volta entrata nel processo, può essere utilizzata da chiunque (per tutte: Cass.15312/2000), sicché che non ha senso in tale ipotesi invocare la violazione dell’onere probatorio, dato che le regole che lo discipli- nano (art. 2697 cc) trovano applicazione solo in presenza di un fat- to rilevante rimasto ignoto sulla base delle risultanze istruttorie (Cass. 9863/2023). Sul punto, giova solo aggiungere che la presenza della linea aerea non sarebbe sufficiente, da sola, per la liquidazione di un’indennità di asservimento derivante da servitù di elettrodotto, dato che la diminuzione di valore del fondo sussiste solo quando sia dimostrata l'attualità del deprezzamento e l'oggettiva incidenza causale della servitù, mentre va esclusa, ed es., in caso di mere limitazioni legali della proprietà o di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elet- tromagnetici generati dall’impianto (Cass. 18577/2020). 10.- Il terzo mezzo, come già anticipato nella parte narrativa del- la presente ordinanza, non contiene in realtà alcuna censura nei confronti della sentenza della Corte d’appello, ma è formulato solo per giustificare la notifica del ricorso a [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], va precisato che il ricorrente non avrebbe, comunque, alcun interesse a portare censure contro [OSCURATO:PERSONA], poiché la regola- mentazione delle spese (unico profilo che potrebbe venire in rilievo nel rapporto con la predetta parte processuale) si è conclusa con la loro compensazione. 11.-Alla soccombenza del ricorrente segue la sua condanna alla ri- fusione delle spese del presente grado, per la cui liquidazione –fat- ta in base al dm n° 55 del 2014, come modificato dal dm n° 147 del 2022, ed al valore della lite (inferiore ad euro 26 mila) – si ri- manda al dispositivo che segue. Va inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto. Nulla sulle spese tra ricorrente e [OSCURATO:SOCIETA], in ragione della mancata costituzione di quest’ultima. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] spa le spese del presente giudizio, che liquida in euro 3.300,00 per onorari ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rim- borso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta. Nulla sulle spese tra ricor
Sentenza Cassazione n. 23966/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris