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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 luglio 2022

Cassazione n. 28728/2022

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4_ . .í22 ORDINANZA sul ricorso 25428-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.S., rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 29/3/2017; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza non partecipata del 14/7/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha, tra l'altro, rigettato la domanda con la quale la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., opponendosi al decreto ingiuntivo pronunciato il 21/5/2009 su ricorso dello stesso, ne aveva chiesto la condanna al pagamento della somma di C. 25.000,00, a titolo di penale, per aver svolto, in violazione dell'art. 7 del contratto di prestazione d'opera professionale tra loro intercorso, attività concorrenziale, proponendosi come mediatore nel territorio interessato dal patto di non concorrenza.

1.2. La corte, in particolare, dopo aver evidenziato, in fatto, che, in forza dell'art. 7 del contratto, [OSCURATO:PERSONA], " per tutta la durata del ... contratto nonché per un periodo di quattro anni dalla data di scioglimento dello stesso ...", si era obbligato, verso la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., a non svolgere, nelle aree delle Province di Perugia, Terni e Roma, sotto qualsiasi forma, anche associativa e/o autonoma e/o subordinata, né l'attività di intermediazione in proprio o a favore di terzi, né, essendo iscritto all'albo degli agenti immobiliari, prestare la propria collaborazione qualificata per altri operatori del settore, ha ritenuto che, alla luce delle risultanze processuali, non era stata raggiunta la prova del compimento da parte dello stesso di atti in violazione del divieto di concorrenza nelle modalità indicate dal contratto.

1.3. Non è risultato, infatti, ha osservato la corte, che il Lancetti abbia operato nell'interesse di agenzie immobiliari diverse dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ovvero che abbia svolto attività d'intermediazione immobiliare in proprio, essendo, piuttosto, emerso che le attività contestategli, e cioè l'iscrizione nel ruolo degli agenti immobiliari e la pubblicità di immobili nel proprio sito web, erano, in realtà, funzionali agli interessi della stessa [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e non atti compiuti in violazione del patto di non concorrenza in quanto atti non solo autorizzati, quanto meno tacitamente, ma anche rientranti nelle previsioni contrattuali.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., con ricorso notificato il 27/10/2017, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata.

Ric. 2017 n. 25428 - Sez. 2 - CC del 14 luglio 2022

2.2. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]

3.1. Con il primo motivo, la società ricorrente, lamentando la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art. 116, comma 1°, c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha rigettato la domanda di pagamento della penale proposta dalla società sul rilievo che non era stata raggiunta la prova del compimento di atti in violazione del patto di non concorrenza e che le attività contestategli, e cioè l'iscrizione nel ruolo degli agenti immobiliari e la pubblicità di immobili nel proprio sito web, erano, in realtà, funzionali agli interessi della stessa [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e non atti compiuti in violazione del patto di non concorrenza in quanto atti non solo autorizzati, quanto meno tacitamente, ma anche rientranti nelle previsioni contrattuali

3.2. Così facendo, tuttavia, ha osservato la ricorrente, la corte d'appello ha omesso di valutare la prova, quale emerge dagli atti del giudizio e dalle plurime ammissioni del Lancetti, della commissione da parte di quest'ultimo di atti idonei ad integrare, in costanza di rapporto e nel periodo successivo allo scioglimento dello stesso, la violazione del patto, avendo proseguito o svolto in proprio l'attività di agente immobiliare.

3.3. Con il secondo motivo, la società ricorrente, lamentando la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha escluso la violazione del patto di non concorrenza omettendo, tuttavia, di -pronunciarsi su tutta la domanda proposta dalla Invest, che aveva dedotto la violazione del Ric. 2017 n. 25428 - Sez. 2 - CC del 14 luglio 2022 predetto patto anche dopo la cessazione del rapporto intercorrente con il Lancetti.

3.4. Con il terzo motivo, la società ricorrente, lamentando la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art. 132, comma 2°, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha rigettato la domanda proposta dalla Invest senza dire nulla in ordine alle ragioni di fatto e di diritto che lo hanno indotto ad escludere la violazione del patto di non concorrenza nel periodo successivo alla cessazione del rapporto.

4.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

4.2. La società ricorrente, infatti, pur lamentando la violazione di norme di legge processuale, ha censurato, in sostanza, la ricognizione asseritamente erronea dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hanno escluso che il Lancetti abbia compiuto atti d'intermediazione immobiliare costituenti violazione del patto di non concorrenza.

La valutazione delle prove raccolte, però, anche se si tratta di quella (assenta mente) riveniente dalla mancata contestazione ad opera di una delle parti dei fatti ex adverso dedotti (Cass.

SU n. 11377 del 2015, per cui "il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto"; Cass.

SU n. 2951 del 2016), costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del Ric. 2017 n. 25428 - Sez. 2 - CC del 14 luglio 2022 giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio consistito, come stabilito dall'art. 360 n. 5 c.p.c., nell'avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l'esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso (e alla ricorrente più favorevole) della controversia.

La valutazione delle risultanze delle prove, al pari della scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 11511 del 2014; Cass. n. 16467 del 2017).

Il compito di questa Corte, del resto, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132 n. 4 e 360 n. 4 c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia solo Ric. 2017 n. 25428 - Sez. 2 - CC del 14 luglio 2022 apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass.

SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.).

4.3. La corte d'appello, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, ha ritenuto, indicando le ragioni di tale convincimento in modo tutt'altro che apparente, perplesso o contraddittorio, che non era emerso, in fatto, che il Lancetti avesse compiuto, tanto prima quanto dopo la dedotta cessazione del rapporto, atti costituenti violazioni del relativo patto di non concorrenza.

Ed una volta affermato - come la corte d'appello ha ritenuto senza che tale apprezzamento sia stato utilmente censurato (nell'unico modo possibile, e cioè, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c.) per aver del tutto omesso l'esame di una o più circostanze decisive la cui risultanza dagli atti del processo sia stata specificamente esposta in ricorso - che l'opposto non aveva compiuto atti in violazione del suddetto patto (a nulla, per contro, importando, una volta che il fatto rilevante ai fini del giudizio, e cioè il compimento o meno di atti d'intermediazione immobiliare in violazione del patto di non concorrenza stipulato con la Invest, è stato esaminato dal giudice di merito, che le prove raccolte in giudizio, a dire della ricorrente, avrebbero potuto deporre in senso in tutto o in parte diverso: cfr. Cass.

SU n. 8053 del 2014), non si presta, evidentemente, a censure in diritto la decisione che la corte d'appello ha, di conseguenza, assunto, e cioè il rigetto della domanda proposta dalla società opponente, in quanto volta, appunto, al conseguimento della penale consensualmente prevista per il caso di inadempimento dello stesso.

Ric. 2017 n. 25428 - Sez. 2 - CC del 14 luglio 2022

5. Il ricorso dev'essere, quindi, rigettato.

6. Nulla per le spese di lite in difetto di attività difensiva da parte dell'intimato.

7. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4_ . .í22 ORDINANZA sul ricorso 25428-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.S., rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 29/3/2017; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza non partecipata del 14/7/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha, tra l'altro, rigettato la domanda con la quale la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., opponendosi al decreto ingiuntivo pronunciato il 21/5/2009 su ricorso dello stesso, ne aveva chiesto la condanna al pagamento della somma di C. 25.000,00, a titolo di penale, per aver svolto, in violazione dell'art. 7 del contratto di prestazione d'opera professionale tra loro intercorso, attività concorrenziale, proponendosi come mediatore nel territorio interessato dal patto di non concorrenza. 1.2. La corte, in particolare, dopo aver evidenziato, in fatto, che, in forza dell'art. 7 del contratto, [OSCURATO:PERSONA], " per tutta la durata del ... contratto nonché per un periodo di quattro anni dalla data di scioglimento dello stesso ...", si era obbligato, verso la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., a non svolgere, nelle aree delle Province di Perugia, Terni e Roma, sotto qualsiasi forma, anche associativa e/o autonoma e/o subordinata, né l'attività di intermediazione in proprio o a favore di terzi, né, essendo iscritto all'albo degli agenti immobiliari, prestare la propria collaborazione qualificata per altri operatori del settore, ha ritenuto che, alla luce delle risultanze processuali, non era stata raggiunta la prova del compimento da parte dello stesso di atti in violazione del divieto di concorrenza nelle modalità indicate dal contratto. 1.3. Non è risultato, infatti, ha osservato la corte, che il Lancetti abbia operato nell'interesse di agenzie immobiliari diverse dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ovvero che abbia svolto attività d'intermediazione immobiliare in proprio, essendo, piuttosto, emerso che le attività contestategli, e cioè l'iscrizione nel ruolo degli agenti immobiliari e la pubblicità di immobili nel proprio sito web, erano, in realtà, funzionali agli interessi della stessa [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e non atti compiuti in violazione del patto di non concorrenza in quanto atti non solo autorizzati, quanto meno tacitamente, ma anche rientranti nelle previsioni contrattuali. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., con ricorso notificato il 27/10/2017, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata. Ric. 2017 n. 25428 - Sez. 2 - CC del 14 luglio 2022 2.2. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con il primo motivo, la società ricorrente, lamentando la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art. 116, comma 1°, c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha rigettato la domanda di pagamento della penale proposta dalla società sul rilievo che non era stata raggiunta la prova del compimento di atti in violazione del patto di non concorrenza e che le attività contestategli, e cioè l'iscrizione nel ruolo degli agenti immobiliari e la pubblicità di immobili nel proprio sito web, erano, in realtà, funzionali agli interessi della stessa [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e non atti compiuti in violazione del patto di non concorrenza in quanto atti non solo autorizzati, quanto meno tacitamente, ma anche rientranti nelle previsioni contrattuali 3.2. Così facendo, tuttavia, ha osservato la ricorrente, la corte d'appello ha omesso di valutare la prova, quale emerge dagli atti del giudizio e dalle plurime ammissioni del Lancetti, della commissione da parte di quest'ultimo di atti idonei ad integrare, in costanza di rapporto e nel periodo successivo allo scioglimento dello stesso, la violazione del patto, avendo proseguito o svolto in proprio l'attività di agente immobiliare. 3.3. Con il secondo motivo, la società ricorrente, lamentando la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha escluso la violazione del patto di non concorrenza omettendo, tuttavia, di -pronunciarsi su tutta la domanda proposta dalla Invest, che aveva dedotto la violazione del Ric. 2017 n. 25428 - Sez. 2 - CC del 14 luglio 2022 predetto patto anche dopo la cessazione del rapporto intercorrente con il Lancetti. 3.4. Con il terzo motivo, la società ricorrente, lamentando la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art. 132, comma 2°, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha rigettato la domanda proposta dalla Invest senza dire nulla in ordine alle ragioni di fatto e di diritto che lo hanno indotto ad escludere la violazione del patto di non concorrenza nel periodo successivo alla cessazione del rapporto. 4.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. 4.2. La società ricorrente, infatti, pur lamentando la violazione di norme di legge processuale, ha censurato, in sostanza, la ricognizione asseritamente erronea dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hanno escluso che il Lancetti abbia compiuto atti d'intermediazione immobiliare costituenti violazione del patto di non concorrenza. La valutazione delle prove raccolte, però, anche se si tratta di quella (assenta mente) riveniente dalla mancata contestazione ad opera di una delle parti dei fatti ex adverso dedotti (Cass. SU n. 11377 del 2015, per cui "il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto"; Cass. SU n. 2951 del 2016), costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del Ric. 2017 n. 25428 - Sez. 2 - CC del 14 luglio 2022 giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio consistito, come stabilito dall'art. 360 n. 5 c.p.c., nell'avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l'esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso (e alla ricorrente più favorevole) della controversia. La valutazione delle risultanze delle prove, al pari della scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 11511 del 2014; Cass. n. 16467 del 2017). Il compito di questa Corte, del resto, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132 n. 4 e 360 n. 4 c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia solo Ric. 2017 n. 25428 - Sez. 2 - CC del 14 luglio 2022 apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). 4.3. La corte d'appello, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, ha ritenuto, indicando le ragioni di tale convincimento in modo tutt'altro che apparente, perplesso o contraddittorio, che non era emerso, in fatto, che il Lancetti avesse compiuto, tanto prima quanto dopo la dedotta cessazione del rapporto, atti costituenti violazioni del relativo patto di non concorrenza. Ed una volta affermato - come la corte d'appello ha ritenuto senza che tale apprezzamento sia stato utilmente censurato (nell'unico modo possibile, e cioè, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c.) per aver del tutto omesso l'esame di una o più circostanze decisive la cui risultanza dagli atti del processo sia stata specificamente esposta in ricorso - che l'opposto non aveva compiuto atti in violazione del suddetto patto (a nulla, per contro, importando, una volta che il fatto rilevante ai fini del giudizio, e cioè il compimento o meno di atti d'intermediazione immobiliare in violazione del patto di non concorrenza stipulato con la Invest, è stato esaminato dal giudice di merito, che le prove raccolte in giudizio, a dire della ricorrente, avrebbero potuto deporre in senso in tutto o in parte diverso: cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014), non si presta, evidentemente, a censure in diritto la decisione che la corte d'appello ha, di conseguenza, assunto, e cioè il rigetto della domanda proposta dalla società opponente, in quanto volta, appunto, al conseguimento della penale consensualmente prevista per il caso di inadempimento dello stesso. Ric. 2017 n. 25428 - Sez. 2 - CC del 14 luglio 2022 5. Il ricorso dev'essere, quindi, rigettato. 6. Nulla per le spese di lite in difetto di attività difensiva da parte dell'intimato. 7. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre
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