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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 settembre 2024

Cassazione n. 26246/2024

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7369/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO ROMA n. 50917/2022 depositato il4/10/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La domanda di equo indennizzo concerne l’irragionevole durata di un processo amministrativo.

La domanda è proposta da [OSCURATO:PERSONA] nel 2022, a processo presupposto ( instaurato in data 29.9.2015) ancora pendente.

La Corte di appello di Roma (in sede monocratica e poi di opposizione) ha dichiarato inammissibile la domanda per mancata presentazione dell'istanza di prelievo nel processo presupposto (condizione introdotta dalla legge di stabilità del 2016).

Avverso tale decisione, si ricorr e in cassazione con un unico motivo, illustrato da memoria.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze resiste con un atto nominato «controricorso». [OSCURATO:PERSONA]

1. - L’unico motivo (p. 5 ss.) censura che la Corte territoriale ha ritenuto necessaria la presentazione dell’istanza di prelievo ai fini della domanda di equo indennizzo.

In mancanza di un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, si sollecita a sollevare una questione di costituzionalità dell’art. 2 co. 1 l. 89/2001, in relazione all’art. 1-ter co.3 della stessa legge, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 1 co. 777 l. 208/2015, laddove afferma che, nei giudizi dinanzi al giudice amministrativo, costituisce rimedio preventivo la presentazione dell'istanza di prelievo di cui all'art. 71 co. 2 c.p.a. (d.lgs. 104/2010), almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'art. 2 co. 2-bis, per contrasto conl’art. 117 co. 1 cost., in relazione all’art. 6 e 13 Cedu, secondo l’orientamento espresso da Corte cost. 348/07 e 349/07.

Il ricorso cita sentenze della Corte costituzionale e della Cedu che dubitano che l'istanza di prelievo serva ad accelerare i processi.

Quindi la sua mancata presentazione non dovrebbe rendere inammissibile la domanda di equa riparazione.

In particolare, viene richiamata la sentenza [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia.

2. – Il ricorso è rigettato sulla falsariga di Cass. 17980/2024, di cui si riassumono i passaggi essenziali (rinviando a tale pronuncia per i dettagli dell’argomentazione).

Corte cost. 107/2023 ha dichiarato non fondata una questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-ter co. 3 l. 89/2001, introdotto dall'art. 1 co. 777, lett. a) l. 208/2015, in relazione agli artt. 2 co. 1 e 6 co. 2-bis l. 89/2001, per contrasto con l'art. 117 co. 1 cost. (riguardati gli artt. 6 para. 1 e 13 Cedu).

Tale questione corrisponde a quella al centro del ricorso attuale.

La pronuncia della Corte costituzionale si colloca nell'indirizzo -già segnato da una pronuncia precedente (Corte cost. 121/2020) - che sta concretizzando la nozione di «modelli procedimentali alternativi» (adottati in funzione di accelerazione del processo di cognizione) nel senso da includervi i «modelli sub-procedimentali» (su questa nozione cfr. appunto Cass.17980/2024).

Tale concretizzazione, nel senso della segmentazione dei modelli procedimentali alternativi elargisce loro un margine maggiore di operatività quali rimedi preventivi dell'art. 1-ter co. 1 l. 89/2001, senza contraddire la giurisprudenza della Corte EDU.

Cosicché vi rientra via di principio l’istanzadi prelievo ex art. 71 co. 2 c.p.a.

Corte cost. 107/2023 ha rilevato infatti che tale istanza (per come disciplinata dal legislatore nel 2015) conduce ad un'accelerazione del giudizio attraverso un «modello procedimentale alternativo dato ex art. 71-bis c.p.a. dalla decisione del ricorso in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata».

3. -Non vi è luogo a provvedere sulle spese poiché il Ministero ha depositato un controricorso che nell’argomentazione in diritto consiste nella seguente proposizione: «Il combinato disposto di cui alle norme: art. 1bis, comma 2, l. 89/01 e art. 1 ter, comma 3, l . 89/01, evidenzia la correttezza giuridica del doppio rigetto della Corte di merito».Dall’art. 370 c.p.c. si desume che il «contraddire» è requisito di forma contenuto del controricorso.

Contraddire significa offrire una risposta argomentata volta a ribaltare la posizione giuridica avversaria, presentando elementi a proprio favore, che i n questo contesto consistono in reinterpretazioni normative.Tale requisito non si rinviene nell’atto de quo, al di là di come esso sia stato qualific

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7369/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO ROMA n. 50917/2022 depositato il4/10/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La domanda di equo indennizzo concerne l’irragionevole durata di un processo amministrativo. La domanda è proposta da [OSCURATO:PERSONA] nel 2022, a processo presupposto ( instaurato in data 29.9.2015) ancora pendente. La Corte di appello di Roma (in sede monocratica e poi di opposizione) ha dichiarato inammissibile la domanda per mancata presentazione dell'istanza di prelievo nel processo presupposto (condizione introdotta dalla legge di stabilità del 2016). Avverso tale decisione, si ricorr e in cassazione con un unico motivo, illustrato da memoria. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze resiste con un atto nominato «controricorso». [OSCURATO:PERSONA] 1. - L’unico motivo (p. 5 ss.) censura che la Corte territoriale ha ritenuto necessaria la presentazione dell’istanza di prelievo ai fini della domanda di equo indennizzo. In mancanza di un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, si sollecita a sollevare una questione di costituzionalità dell’art. 2 co. 1 l. 89/2001, in relazione all’art. 1-ter co.3 della stessa legge, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 1 co. 777 l. 208/2015, laddove afferma che, nei giudizi dinanzi al giudice amministrativo, costituisce rimedio preventivo la presentazione dell'istanza di prelievo di cui all'art. 71 co. 2 c.p.a. (d.lgs. 104/2010), almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'art. 2 co. 2-bis, per contrasto conl’art. 117 co. 1 cost., in relazione all’art. 6 e 13 Cedu, secondo l’orientamento espresso da Corte cost. 348/07 e 349/07. Il ricorso cita sentenze della Corte costituzionale e della Cedu che dubitano che l'istanza di prelievo serva ad accelerare i processi. Quindi la sua mancata presentazione non dovrebbe rendere inammissibile la domanda di equa riparazione. In particolare, viene richiamata la sentenza [OSCURATO:PERSONA] c. Italia. 2. – Il ricorso è rigettato sulla falsariga di Cass. 17980/2024, di cui si riassumono i passaggi essenziali (rinviando a tale pronuncia per i dettagli dell’argomentazione). Corte cost. 107/2023 ha dichiarato non fondata una questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-ter co. 3 l. 89/2001, introdotto dall'art. 1 co. 777, lett. a) l. 208/2015, in relazione agli artt. 2 co. 1 e 6 co. 2-bis l. 89/2001, per contrasto con l'art. 117 co. 1 cost. (riguardati gli artt. 6 para. 1 e 13 Cedu). Tale questione corrisponde a quella al centro del ricorso attuale. La pronuncia della Corte costituzionale si colloca nell'indirizzo -già segnato da una pronuncia precedente (Corte cost. 121/2020) - che sta concretizzando la nozione di «modelli procedimentali alternativi» (adottati in funzione di accelerazione del processo di cognizione) nel senso da includervi i «modelli sub-procedimentali» (su questa nozione cfr. appunto Cass.17980/2024). Tale concretizzazione, nel senso della segmentazione dei modelli procedimentali alternativi elargisce loro un margine maggiore di operatività quali rimedi preventivi dell'art. 1-ter co. 1 l. 89/2001, senza contraddire la giurisprudenza della Corte EDU. Cosicché vi rientra via di principio l’istanzadi prelievo ex art. 71 co. 2 c.p.a. Corte cost. 107/2023 ha rilevato infatti che tale istanza (per come disciplinata dal legislatore nel 2015) conduce ad un'accelerazione del giudizio attraverso un «modello procedimentale alternativo dato ex art. 71-bis c.p.a. dalla decisione del ricorso in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata». 3. -Non vi è luogo a provvedere sulle spese poiché il Ministero ha depositato un controricorso che nell’argomentazione in diritto consiste nella seguente proposizione: «Il combinato disposto di cui alle norme: art. 1bis, comma 2, l. 89/01 e art. 1 ter, comma 3, l . 89/01, evidenzia la correttezza giuridica del doppio rigetto della Corte di merito».Dall’art. 370 c.p.c. si desume che il «contraddire» è requisito di forma contenuto del controricorso. Contraddire significa offrire una risposta argomentata volta a ribaltare la posizione giuridica avversaria, presentando elementi a proprio favore, che i n questo contesto consistono in reinterpretazioni normative.Tale requisito non si rinviene nell’atto de quo, al di là di come esso sia stato qualific
Decreto Cassazione n. 26246/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris