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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 novembre 2025

Cassazione n. 29618/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8397/2018 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la Sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia – Sezione Staccata di Siracusa n. 4020/2017 depositata i l 16/10/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Come si legge negli atti, a seguito del controllo della posizione fiscale del contribuente [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività di panificio, relativa all'anno di imposta 2008, l'Ufficio delle entrate di Siracusa, vista la dichiarazione dei redditi Mod.

Unico 2009, riscontrava che lo stesso, al quadro RG, aveva esposto componenti negativi di reddito ragguardevoli , in relazione alla tipologia di attività esercitata ed ai ricavidichiarati.

2. L'Ufficio, pertanto, attivava un controllo procedendo, preliminarmente, all'invio dell'invito n. 100097/2011, notificato in data 01/07/2011, al fine di acquisire i dati e la documentazione a giustificazione di quanto esposto al suddetto quadro RG inerente gli elementi passivi di reddito (fatture passive, registro fatture acquisti prospetto analiticoriepilogativo dei costi).

2.1. In risposta al suddetto invito, in data 01/08/2011 veniva prodotta parte del la documentazione richiesta dal cui esame , e dai dati rilevati dallo studio di settore Mod.

UD12U prodotto dal contribuente emergeva che nell'anno in esame erano stati acquistati 842 quintali di farina, utilizzata per il 98% per la panificazione e per il restante 2% per altri prodotti.

Considerato il processo di lavorazione relativo alla panificazione, tenuto conto delle attività di controllo svolte in attività similari e rilevati i prezzi di vendita,l'Ufficio, sulla scorta della documentazione prodotta dal contribuente, emetteva l'avviso d'accertamento n.

TY7I1T400555/2012, notificato il 22.08.2012, con il quale accertava, per l'anno d'imposta 2008, un maggiore reddito d'impresa di € 106.024,00 a fronte di una perdita dichiarata di € 23.405,00.

3. Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento, deducendone la nullità per difetto di motivazione e la illegittimità nel merito, osservando che l’Ufficio non aveva tenuto conto della cessione della attività, intervenuta il 6 giugno 2008, ed aveva fondato la propria ricostruzione su quantitativi di farina acquistati e prezzi di vendita errati.

4. Il ricorso veniva accolto dalla CTP di Siracusa, con decisione che veniva confermata dalla Commissione regionale che, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello erariale.

5. Avverso detta sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate con tre motivi e resiste il contribuente con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.с., la violazione e falsa applicazione dell'art. 42 DPR 600/73 e dell'art. 7 L. 212/2000, nonché degli artt. 39 DPR 600/73 e dell'art. 54 DPR 633/72.

La sentenza impugnata, osserva la ricorrente, nella parte in cui ha ritenuto carente di motivazione l'avviso impugnato, appare erronea per violazione e falsa applicazione delle norme in epigrafe.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.с., la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 DPR 600/73 e dell'art. 54 DPR 633/72.

Allega l’Agenzia delle entrate che, a ritenere che la sentenza impugnata abbia ritenuto illegittima, anche nel merito , la ripresa dell'Ufficio, sarebbe incorsa nella violazione delle norme in epigrafe.

L'affermazione su cui la CTR ha di fattobasato la propria decisione - ovvero che l'avviso di accertamento sarebbe basato sull'applicazione degli studi di settore, le cui risultanze nella fattispecie non sarebbero state adeguatamente supportate dall'Ufficio,anche tenuto conto che nel periodo di imposta accertato l'attività del contribuente era stata svolta solo per 5 mesi –sarebbe erronea ed inconferente , in quanto, c ontrariamente a quanto affermato dalla CTR, invero, nella fattispecie l'Ufficio non ha proceduto all'accertamento sulla base degli studi di settore né in via "automatica" ma invia analitico-induttiva "pura".

3. Con il terzo strumento di impugnazione la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. a, c.p.с., la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 D.Lgs. n. 546/92 , osservando in subordine che, così argomentando, i giudici di appello, assumendo erroneamente che la rettifica si basasse sull'applicazione degli studi di settore e fondando su tale premessa la propria decisione - ha nno di fatto omesso qualsivoglia motivazionesull'effettiva ripresa dell'Ufficio.

4. Preliminarmente, si rileva che il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza , che ravvisa nella mancata individuazione della documentazione di cui chiede l’esame.

Ciò, i n particolare, perché l’Ufficio si sarebbe limitato a trascrivere nel ricorso la motivazione dell’atto di accertamento. impugnato, senza estrapolarne i pass aggi dai quali evince la violazione di legge denunciata, e d omettendo la produzione integraledel documento.

4.1. L’eccezione è infondata.

Hanno chiarito le Sezioni unite di questa Corte che «Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.

Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito» (Cass. Sez.

U., 18/03/2022, n. 8950).

E a tanto ha adempiuto parte ricorrente.

5. Il terzo motivo di ricorso, da esaminarsi in via di precedenza, in quantocon esso si denuncia la nullità della sentenza impugnata, è fondato, assorbiti i restanti.

5.1. Come affermato da giurisprudenza costante di questa Corte, (Cass.

VI-5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

5.2. Tali anomalie affliggono la sentenza impugnata.

L’Ufficio ha proceduto a rettifica analitico - induttiva , basandosi su i dati riscontrati in contabilità, quali le spese per l'acquisto delle materie prime ed i prezzi di vendita comunemente praticati da imprese analoghe, per cui era –dunque - irrilevante lo svolgimento dell’attivitàsolo per una parte del periodo d'imposta .

5.3. A fronte di puntuali deduzioni dell’appellante che richiamavamo tale aspetto fondante della controversia (riportate, in ossequio all’autosufficienza, in ricorso – v. p . 5 ) , la Commissione regionaleha tuttavia motivato la propria decisione con affermazioni inconferenti, censurando altresì l’accert a mento dell’Agenzia delle entrate perché fondata sulla applicazione automatica degli studi di settore, nei seguenti termini, come di seguito riportate: «Preliminarmente si concorda con quanto dedotto dai primi giudici circa la carenza dimotivazione dell'atto impugnato.

L'ufficio non ha tenuto conto del fatto che l'attività è stata ceduta nel corso dell'anno in esame, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], e che quindi l'ammontare deiricavi conseguiti in circa 5 mesi non poteva presumersi identico a quello che avrebbe conseguito in 12 mesi.

Tale circostanza è stata del tutto trascurata dall'ufficio ed ha reso irrealistico e illegittimo l'accertamento.

L'ufficio erra nel sostenere essere incontestabile la redditività risultante dalla applicazione degli studi di settore in quanto anche la Suprema Corte ha più volte escluso ogni automatismo nella applicazione dei coefficienti presuntivi, essendo sempre necessario valutare la situazione effettiva del contribuente (Cass. c iv., Sezione tributaria, sentenza n. 19153/2003)».

6. In conclusione, accolto il terzo motivo di ricorso e assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia – Sezione Staccata di Siracusa affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.

P.Q.M La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia – Sezione Staccata di Siracusa affinché, in diversa composizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8397/2018 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la Sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia – Sezione Staccata di Siracusa n. 4020/2017 depositata i l 16/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Come si legge negli atti, a seguito del controllo della posizione fiscale del contribuente [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività di panificio, relativa all'anno di imposta 2008, l'Ufficio delle entrate di Siracusa, vista la dichiarazione dei redditi Mod. Unico 2009, riscontrava che lo stesso, al quadro RG, aveva esposto componenti negativi di reddito ragguardevoli , in relazione alla tipologia di attività esercitata ed ai ricavidichiarati. 2. L'Ufficio, pertanto, attivava un controllo procedendo, preliminarmente, all'invio dell'invito n. 100097/2011, notificato in data 01/07/2011, al fine di acquisire i dati e la documentazione a giustificazione di quanto esposto al suddetto quadro RG inerente gli elementi passivi di reddito (fatture passive, registro fatture acquisti prospetto analiticoriepilogativo dei costi). 2.1. In risposta al suddetto invito, in data 01/08/2011 veniva prodotta parte del la documentazione richiesta dal cui esame , e dai dati rilevati dallo studio di settore Mod. UD12U prodotto dal contribuente emergeva che nell'anno in esame erano stati acquistati 842 quintali di farina, utilizzata per il 98% per la panificazione e per il restante 2% per altri prodotti. Considerato il processo di lavorazione relativo alla panificazione, tenuto conto delle attività di controllo svolte in attività similari e rilevati i prezzi di vendita,l'Ufficio, sulla scorta della documentazione prodotta dal contribuente, emetteva l'avviso d'accertamento n. TY7I1T400555/2012, notificato il 22.08.2012, con il quale accertava, per l'anno d'imposta 2008, un maggiore reddito d'impresa di € 106.024,00 a fronte di una perdita dichiarata di € 23.405,00. 3. Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento, deducendone la nullità per difetto di motivazione e la illegittimità nel merito, osservando che l’Ufficio non aveva tenuto conto della cessione della attività, intervenuta il 6 giugno 2008, ed aveva fondato la propria ricostruzione su quantitativi di farina acquistati e prezzi di vendita errati. 4. Il ricorso veniva accolto dalla CTP di Siracusa, con decisione che veniva confermata dalla Commissione regionale che, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello erariale. 5. Avverso detta sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate con tre motivi e resiste il contribuente con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.с., la violazione e falsa applicazione dell'art. 42 DPR 600/73 e dell'art. 7 L. 212/2000, nonché degli artt. 39 DPR 600/73 e dell'art. 54 DPR 633/72. La sentenza impugnata, osserva la ricorrente, nella parte in cui ha ritenuto carente di motivazione l'avviso impugnato, appare erronea per violazione e falsa applicazione delle norme in epigrafe. 2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.с., la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 DPR 600/73 e dell'art. 54 DPR 633/72. Allega l’Agenzia delle entrate che, a ritenere che la sentenza impugnata abbia ritenuto illegittima, anche nel merito , la ripresa dell'Ufficio, sarebbe incorsa nella violazione delle norme in epigrafe. L'affermazione su cui la CTR ha di fattobasato la propria decisione - ovvero che l'avviso di accertamento sarebbe basato sull'applicazione degli studi di settore, le cui risultanze nella fattispecie non sarebbero state adeguatamente supportate dall'Ufficio,anche tenuto conto che nel periodo di imposta accertato l'attività del contribuente era stata svolta solo per 5 mesi –sarebbe erronea ed inconferente , in quanto, c ontrariamente a quanto affermato dalla CTR, invero, nella fattispecie l'Ufficio non ha proceduto all'accertamento sulla base degli studi di settore né in via "automatica" ma invia analitico-induttiva "pura". 3. Con il terzo strumento di impugnazione la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. a, c.p.с., la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 D.Lgs. n. 546/92 , osservando in subordine che, così argomentando, i giudici di appello, assumendo erroneamente che la rettifica si basasse sull'applicazione degli studi di settore e fondando su tale premessa la propria decisione - ha nno di fatto omesso qualsivoglia motivazionesull'effettiva ripresa dell'Ufficio. 4. Preliminarmente, si rileva che il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza , che ravvisa nella mancata individuazione della documentazione di cui chiede l’esame. Ciò, i n particolare, perché l’Ufficio si sarebbe limitato a trascrivere nel ricorso la motivazione dell’atto di accertamento. impugnato, senza estrapolarne i pass aggi dai quali evince la violazione di legge denunciata, e d omettendo la produzione integraledel documento. 4.1. L’eccezione è infondata. Hanno chiarito le Sezioni unite di questa Corte che «Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito» (Cass. Sez. U., 18/03/2022, n. 8950). E a tanto ha adempiuto parte ricorrente. 5. Il terzo motivo di ricorso, da esaminarsi in via di precedenza, in quantocon esso si denuncia la nullità della sentenza impugnata, è fondato, assorbiti i restanti. 5.1. Come affermato da giurisprudenza costante di questa Corte, (Cass. VI-5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. 5.2. Tali anomalie affliggono la sentenza impugnata. L’Ufficio ha proceduto a rettifica analitico - induttiva , basandosi su i dati riscontrati in contabilità, quali le spese per l'acquisto delle materie prime ed i prezzi di vendita comunemente praticati da imprese analoghe, per cui era –dunque - irrilevante lo svolgimento dell’attivitàsolo per una parte del periodo d'imposta . 5.3. A fronte di puntuali deduzioni dell’appellante che richiamavamo tale aspetto fondante della controversia (riportate, in ossequio all’autosufficienza, in ricorso – v. p . 5 ) , la Commissione regionaleha tuttavia motivato la propria decisione con affermazioni inconferenti, censurando altresì l’accert a mento dell’Agenzia delle entrate perché fondata sulla applicazione automatica degli studi di settore, nei seguenti termini, come di seguito riportate: «Preliminarmente si concorda con quanto dedotto dai primi giudici circa la carenza dimotivazione dell'atto impugnato. L'ufficio non ha tenuto conto del fatto che l'attività è stata ceduta nel corso dell'anno in esame, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], e che quindi l'ammontare deiricavi conseguiti in circa 5 mesi non poteva presumersi identico a quello che avrebbe conseguito in 12 mesi. Tale circostanza è stata del tutto trascurata dall'ufficio ed ha reso irrealistico e illegittimo l'accertamento. L'ufficio erra nel sostenere essere incontestabile la redditività risultante dalla applicazione degli studi di settore in quanto anche la Suprema Corte ha più volte escluso ogni automatismo nella applicazione dei coefficienti presuntivi, essendo sempre necessario valutare la situazione effettiva del contribuente (Cass. c iv., Sezione tributaria, sentenza n. 19153/2003)». 6. In conclusione, accolto il terzo motivo di ricorso e assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia – Sezione Staccata di Siracusa affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti. P.Q.M La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia – Sezione Staccata di Siracusa affinché, in diversa composizio