CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 gennaio 2025
Cassazione n. 01540/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrenti-avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.3425/2020depositata il 11/11/2020Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 12629/2021Numero sezionale 92/2025Numero di raccolta generale 1540/2025Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallaData pubblicazione 22/01/2025comunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deveprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della di partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain Euro 7.000,00 per compensi, tenuto conto della maggiorazioneper la difesa di più parti, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 19/01/2025Il Consigliere delegatoMilena BalsamoNumero registro generale 14876/2025Numero sezionale 3742/2026Numero di raccolta generale 15723/2026Data pubblicazione 22/05/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:Correzione erroreGiacomo [OSCURATO:PERSONA] PresidentematerialeAngelo [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA]Milena [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMargherita [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 14876/2025 R.G. promosso d’Ufficio con decretopresidenziale del 15/07/2025:nel procedimento tra le parti:Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato .-già ricorrente-controA.p.g.r. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, DiCaccamo Giovanni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrenti-relativamente al decreto di estinzione ex art. 391 c.p.c. della Corte diCassazione n. 1540/2025 depositato il 22/01/2025.Numero registro generale 14876/2025Numero sezionale 3742/2026Numero di raccolta generale 15723/2026Data pubblicazione 22/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:Giovanni, Renata e [OSCURATO:PERSONA] - per tramite del difensore,con istanza datata 5 giugno 2025 chiedevano di disporre la correzionedi un errore materiale contenuto nel decreto di estinzione n.1540/2025 pubblicato 22.01.2025 emesso dal consigliere delegatoall’esito dell’inutile spirare del termine dei quaranta giorni seguiti aldeposito della proposta di definizione accelerata, emesso nelprocedimento n. 12629/2021 R.G., aggiungendo al dispositivo ladistrazione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario;CONSIDERATO CHEritualmente instaurato il contraddittorio, risulta che effettivamentel’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la distrazione in suo favore, exart. 93 c.p.c., delle spese legali del giudizio di legittimità,dichiarandosi antistatario; − come già più volte statuito da questaCorte, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione dellespese proposta dal difensore, il rimedio, in assenza di un’espressaindicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzionedegli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagliordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta didistrazione qualificarsi come domanda autonoma; − la procedura dicorrezione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, comma2, c.p.c. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri diaver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese consente ilmigliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole duratadel processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensoredistrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile,ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronuncedella Corte di cassazione (Cass. Sez. U. 07/07/2010, n. 16037;Numero registro generale 14876/2025Numero sezionale 3742/2026Numero di raccolta generale 15723/2026Data pubblicazione 22/05/202610/01/2011, n. 293; 11/04/2014, n. 8578); − in conclusione, si devedisporre che la motivazione del summenzionato decreto sia emendatacon l’aggiunta della frase «, con distrazione in favore dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] ex art. 93 c.p.c.» dopo le parole «si liquidano comeal dispositivo» e che il dispositivo sia corretto mediante l’aggiuntadell’inciso «, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] exart. 93 c.p.c.» dopo le parole «spese generali ed accessori»;− poiché il presente provvedimento di correzione è redatto informato elettronico, deve darsi mandato al Cancelliere di formare undocumento informatico contenente la copia del provvedimentocorretto e del presente provvedimento di correzione, sottoscriverlodigitalmente ed inserirlo nel fascicolo informatico, in ossequio aquanto stabilito dall’art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att.c.p.c.; − per la peculiare sua natura, non vi è luogo a provvederesulle spese del presente procedimento (ex multis, Cass., Sez. U,Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002; Cass., Sez. U., Sentenza n.29432 del 14/11/2024)P.Q.M.la Corte dispone che la motivazione del decreto di estinzione.1540/2025, pubblicato 22.01.2025, sia emendata con l’aggiunta dellafrase «, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 93c.p.c.» dopo le parole «si liquidano come al dispositivo» e che ildispositivo sia corretto mediante l’aggiunta dell’inciso «condistrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 93 c.p.c.» dopole parole «spese generali ed accessori»;dispone che la Cancelleria provveda agli adempimenti di cui all’art.196- quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c..Cosi deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria il 30aprile 2026 .Il PresidenteNumero registro generale 14876/2025Numero sezionale 3742/2026Numero di raccolta generale 15723/2026Data pubblicazione 22/05/2026Giacomo Maria StallaDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.