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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 30 marzo 2023

Cassazione n. 23813/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rati- ficato il decreto del Magistrato di sorveglianza in sede di sospensione cautelativa e quindi ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa a [OSCURATO:PERSONA], in quanto questi è stato arrestato in flagranza per resistenza a P.U. e per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con effetto dalla data di ammissione alla misura alternativa.

Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione, con riferimento alla decorrenza ex tunc del beneficio, che non potrebbe giustificarsi in base al mero rilievo del reato commesso, da solo ritenuto indice di fallimento del progetto rieducativo, senza alcuna considerazione dell'evoluzione della personalità del condannato.

Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi non consentiti dalla legge perché imperniati su doglianze generiche e sganciate dalla complessiva motivazione dell'impugnata ordinanza.

Invero, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quanto spetta al giudice valutare, fornendo adeguata motivazione, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239).

La condotta di [OSCURATO:PERSONA], descritta nell'impugnata ordinanza e consistita nella ricaduta nelle attività delittuose alla base del titolo in esecuzione, è stata giustificatamente ritenuta dal Tribunale di sorveglianza di precipuo rilievo per la revoca del beneficio, evidenziando che in alcun modo l'affidato aveva compreso il significato della misura alternativa tradendone l'obiettivo di risocializzazione.

In tali termini sono state rappresentate congruamente le ragioni per le quali tali elementi sono stati considerati indice di originaria inaffidabilità del condannato e, in definitiva, di allontanamento dalle finalità proprie dell'istituto (Sez. 1, n. 27713 del 06/06/2013, Guerrieri, Rv. 256367): trattasi di un apprez- zamento discrezionale che non è suscettibile di revisione in sede di legittimità quando sia sorretto, come nella specie, da idonea e sufficiente motivazione.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rati- ficato il decreto del Magistrato di sorveglianza in sede di sospensione cautelativa e quindi ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa a [OSCURATO:PERSONA], in quanto questi è stato arrestato in flagranza per resistenza a P.U. e per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con effetto dalla data di ammissione alla misura alternativa. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione, con riferimento alla decorrenza ex tunc del beneficio, che non potrebbe giustificarsi in base al mero rilievo del reato commesso, da solo ritenuto indice di fallimento del progetto rieducativo, senza alcuna considerazione dell'evoluzione della personalità del condannato. Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi non consentiti dalla legge perché imperniati su doglianze generiche e sganciate dalla complessiva motivazione dell'impugnata ordinanza. Invero, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quanto spetta al giudice valutare, fornendo adeguata motivazione, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239). La condotta di [OSCURATO:PERSONA], descritta nell'impugnata ordinanza e consistita nella ricaduta nelle attività delittuose alla base del titolo in esecuzione, è stata giustificatamente ritenuta dal Tribunale di sorveglianza di precipuo rilievo per la revoca del beneficio, evidenziando che in alcun modo l'affidato aveva compreso il significato della misura alternativa tradendone l'obiettivo di risocializzazione. In tali termini sono state rappresentate congruamente le ragioni per le quali tali elementi sono stati considerati indice di originaria inaffidabilità del condannato e, in definitiva, di allontanamento dalle finalità proprie dell'istituto (Sez. 1, n. 27713 del 06/06/2013, Guerrieri, Rv. 256367): trattasi di un apprez- zamento discrezionale che non è suscettibile di revisione in sede di legittimità quando sia sorretto, come nella specie, da idonea e sufficiente motivazione. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere est
Decreto Cassazione n. 23813/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris