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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25998/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso dichiararsi la inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 14 maggio 2013 il Tribunale di Bergamo, in rito ordinario, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 9 mesi di reclusione e 400 euro di multa per due furti di alcuni generi alimentari, avvenuti il 21 giugno 2011 ed il 5 luglio 2011 nel bar dell'oratorio di Cene.

Il giudice ha ritenuto che entrambi i fatti integrassero gli estremi del reato dell'art. 624-bis cod. pen.

Con sentenza del 6 aprile 2016 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma, ha rideterminato la pena nel quantum e confermato per il resto la sentenza di primo grado. v Con sentenza del 26 ottobre 2020, dep. 2021, n. 57, la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, ha annullato la sentenza di secondo grado in punto di qualificazione giuridica dei fatti contestati, che ha ritenuto integrare non il reato dell'art. 624-bis cod. pen, ma quello dell'art. 624 cod. pen., con rinvio alla Corte d'appello di Brescia per la conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Con sentenza del 22 marzo 2021 la Corte di appello di Brescia, giudicando in sede di rinvio, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in 5 mesi dì reclusione e 150 euro di multa.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con unico cumulativo motivo, di seguito descritto nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., in cui deduce:

2.1. che il giudice di rinvio parte da pena base per il reato più grave superiore al minimo edittale previsto per il reato dell'art. 624 cod. pen., mentre la sentenza originaria aveva individuato come pena base il minimo edittale della fattispecie dell'art. 624-bis cod. pen.; non essendovi mai stata impugnazione del pubblico ministero, il diritto al minimo edittale si sarebbe consolidato;

2.2. che, nel motivare il perché infligge una pena base per il reato più grave superiore al minimo edittale, la sentenza impugnata fa riferimento ai precedenti penali dell'imputato, ma il giudice del rinvio non poteva tener conto di condanne divenute definite dopo la sentenza a suo tempo emessa ed annullata dalla Corte di Cassazione;

2.3. che, nell'individuare l'aumento da applicare per la continuazione con il secondo reato di furto, la Corte d'appello ha optato per un aumento (1 mese di reclusione) superiore a quello che era stato inflitto nella sentenza annullata dalla Corte di Cassazione (20 giorni di reclusione).

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale della Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato note scritte di udienza, in cui ripropone gli argomenti esposti in ricorso ed insiste per l'accoglimento.

Considerato in diritto

1. Il primo argomento contenuto nell'unico motivo di ricorso è infondato.

Il ricorrente ritiene che, in presenza di condanna in appello che aveva individuato come pena base il minimo della pena previsto per il reato di furto in 2 (( abitazione, e di ricorso per cassazione del solo imputato seguito da annullamento con rinvio sulla qualificazione giuridica del fatto, si sia formato una sorta di giudicato implicito sul minimo della pena.

In realtà, un giudicato implicito di questo tipo (relativo non alla pena applicata, ma al suo essere determinata in conformità al minimo edittale) non esiste nel sistema processuale.

Per effetto del mutamento della qualificazione giuridica del fatto, il giudice del rinvio si ritrova, infatti, davanti ad una cornice edittale del tutto nuova rispetto a quella del giudice che lo ha preceduto ed all'interno della quale può muoversi con cognizione piena, con il solo limite del non poter applicare una pena in concreto più alta di quella applicata dal giudice che aveva emesso la sentenza annullata (limite che si applica sia alla pena finale che alla pena base ed ai passaggi intermedi relativi ai singoli titoli di reato; cfr., da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 6043 del 16/12/2021, dep. 2022, Ackom, Rv. 282628).

In fattispecie identica questa Corte ha già affermato, infatti, che, in caso di riqualificazione del titolo di reato, il divieto di reformatio in peius non comporta l'obbligo del giudice ad uniformarsi al trattamento sanzíonatorio commisurato in precedenza (v.

Sez. 3, Sentenza n. 9737 del 10/11/2021, dep. 2022, Hjijeb, Rv. 282840: "non viola il divieto di reformatio in pejus, il giudice di appello che, riqualificato il reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. citato, non confermi la pena quantificata in primo grado nel minimo edittale, non essendo egli vincolato, per l'autonomia e la diversità del reato riqualificato, ad uniformarsi al trattamento sanzionatorio commisurato in precedenza"; cfr., inoltre, per l'applicazione dello stesso principio ad altri passaggi della determinazione del calcolo della pena, Sez. 4, Sentenza n. 44949 del 30/09/2021, Ibrahim, Rv. 282242; Sez. 1, Sentenza n. 26645 del 10/04/2019, Jerevija, Rv. 276196; Sez. 3, Sentenza n. 1957 del 22/06/2017, dep. 2018, Vallozzi, Rv. 272072).

2. Il secondo argomento contenuto nel ricorso è inammissibile, perché formulato in modo ipotetico o congetturale.

Il difensore ha dedotto, infatti, che nell'applicare pena superiore al minimo, la sentenza impugnata ha attribuito rilievo ai precedenti penali, e che il giudice del rinvio non avrebbe potuto tener conto di condanne divenute definite dopo la sentenza a suo tempo emessa ed annullata dalla Corte di Cassazione.

In realtà, questo argomento non è corretto in diritto, perché nell'esercizio del potere previsto dall'art. 133 cod. pen. il giudice può tener conto finanche del comportamento successivo al reato (comma 2, n. 3, dell'art. 133 cit.), talchè può senz'altro tener conto di condanne intervenute medio tempore.

In ogni caso,terò, è preclusivo il rilievo che il motivo è formulato in termini ipotetici, perché il ricorrente non afferma che questi precedenti citati in motivazione siano successivi alla precedente pronuncia della Corte d'appello, anzi afferma di non sapere in alcun modo a quando risalgano, perché essi non compaiono sul certificato penale in possesso della difesa.

La Corte di legittimità, però, non si pronuncia in via meramente ipotetica, affermando un principio di diritto che potrebbe finanche non essere applicabile al caso di specie.

Ne consegue l'inammissibilità di tale argomento del ricorso.

3. E' fondato, invece, il terzo argomento contenuto nel ricorso, in cui si censura la sentenza impugnata perché, nell'individuare l'aumento per la continuazione con il secondo reato di furto, la Corte d'appello ha inflitto una pena in aumento (1 mese di reclusione) superiore a quella prevista nella sentenza annullata dalla Corte di Cassazione (20 giorni di reclusione).

Nel corso del giudizio l'aumento per la continuazione interna con il secondo reato attribuito all'imputato è stato, in effetti, il seguente: - nella sentenza di primo grado (Tribunale di Bergamo, 14 maggio 2013): aumento pari ad 1 mese di reclusione e 100 euro di multa; - nella sentenza originaria di secondo grado (Corte d'appello di Brescia, 6 aprile 2016): aumento pari a 20 giorni di reclusione e 50 euro di multa; - nella sentenza di secondo grado successiva all'annullamento con rinvio (Corte d'appello di Brescia, 22 marzo 2021): aumento pari a 1 mese di reclusione ed euro 17 di multa.

Ne consegue che, in sede di giudizio di rinvio, la Corte d'appello ha effettivamente applicato al reato satellite una pena detentiva superiore a quella determinata nella sentenza del 6 aprile 2016, in questo modo violando il divieto di reformatio in pejus che, nel caso in cui il ricorso per cassazione sia stato proposto soltanto dall'imputato, opera anche nel giudizio di rinvio (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258652: il divieto di reformatio in pejus opera anche nel giudizio di rinvio e con riferimento alla decisione del giudice di appello se il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato, essendo irrilevante, per il verificarsi di questi effetti, che la sentenza di primo grado sia stata appellata dal pubblico ministero).

L'annullamento investe soltanto la pena detentiva, ma non la pecuniaria che non soffre del medesimo vizio, in quanto nella sentenza di rinvio è stata rideterminata in melius.

4. L'annullamento può essere disposto senza rinvio ex art. 620, comma 1, lett. l, cod. proc. pen., in quanto, trattandosi di operazione meramente P /}} matematica, la Corte può rideterminare la pena sulla base delle stesse statuizioni del giudice di merito.

Ne consegue che la pena finale, all'esito della correzione dell'aumento per continuazione, è rideterminata in 4 mesi e 20 giorni di reclusione e 150 euro di multa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in mesi quattro e giorni venti di r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso dichiararsi la inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 14 maggio 2013 il Tribunale di Bergamo, in rito ordinario, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 9 mesi di reclusione e 400 euro di multa per due furti di alcuni generi alimentari, avvenuti il 21 giugno 2011 ed il 5 luglio 2011 nel bar dell'oratorio di Cene. Il giudice ha ritenuto che entrambi i fatti integrassero gli estremi del reato dell'art. 624-bis cod. pen. Con sentenza del 6 aprile 2016 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma, ha rideterminato la pena nel quantum e confermato per il resto la sentenza di primo grado. v Con sentenza del 26 ottobre 2020, dep. 2021, n. 57, la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, ha annullato la sentenza di secondo grado in punto di qualificazione giuridica dei fatti contestati, che ha ritenuto integrare non il reato dell'art. 624-bis cod. pen, ma quello dell'art. 624 cod. pen., con rinvio alla Corte d'appello di Brescia per la conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Con sentenza del 22 marzo 2021 la Corte di appello di Brescia, giudicando in sede di rinvio, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in 5 mesi dì reclusione e 150 euro di multa. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con unico cumulativo motivo, di seguito descritto nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., in cui deduce: 2.1. che il giudice di rinvio parte da pena base per il reato più grave superiore al minimo edittale previsto per il reato dell'art. 624 cod. pen., mentre la sentenza originaria aveva individuato come pena base il minimo edittale della fattispecie dell'art. 624-bis cod. pen.; non essendovi mai stata impugnazione del pubblico ministero, il diritto al minimo edittale si sarebbe consolidato; 2.2. che, nel motivare il perché infligge una pena base per il reato più grave superiore al minimo edittale, la sentenza impugnata fa riferimento ai precedenti penali dell'imputato, ma il giudice del rinvio non poteva tener conto di condanne divenute definite dopo la sentenza a suo tempo emessa ed annullata dalla Corte di Cassazione; 2.3. che, nell'individuare l'aumento da applicare per la continuazione con il secondo reato di furto, la Corte d'appello ha optato per un aumento (1 mese di reclusione) superiore a quello che era stato inflitto nella sentenza annullata dalla Corte di Cassazione (20 giorni di reclusione). 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale della Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato note scritte di udienza, in cui ripropone gli argomenti esposti in ricorso ed insiste per l'accoglimento. Considerato in diritto 1. Il primo argomento contenuto nell'unico motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente ritiene che, in presenza di condanna in appello che aveva individuato come pena base il minimo della pena previsto per il reato di furto in 2 (( abitazione, e di ricorso per cassazione del solo imputato seguito da annullamento con rinvio sulla qualificazione giuridica del fatto, si sia formato una sorta di giudicato implicito sul minimo della pena. In realtà, un giudicato implicito di questo tipo (relativo non alla pena applicata, ma al suo essere determinata in conformità al minimo edittale) non esiste nel sistema processuale. Per effetto del mutamento della qualificazione giuridica del fatto, il giudice del rinvio si ritrova, infatti, davanti ad una cornice edittale del tutto nuova rispetto a quella del giudice che lo ha preceduto ed all'interno della quale può muoversi con cognizione piena, con il solo limite del non poter applicare una pena in concreto più alta di quella applicata dal giudice che aveva emesso la sentenza annullata (limite che si applica sia alla pena finale che alla pena base ed ai passaggi intermedi relativi ai singoli titoli di reato; cfr., da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 6043 del 16/12/2021, dep. 2022, Ackom, Rv. 282628). In fattispecie identica questa Corte ha già affermato, infatti, che, in caso di riqualificazione del titolo di reato, il divieto di reformatio in peius non comporta l'obbligo del giudice ad uniformarsi al trattamento sanzíonatorio commisurato in precedenza (v. Sez. 3, Sentenza n. 9737 del 10/11/2021, dep. 2022, Hjijeb, Rv. 282840: "non viola il divieto di reformatio in pejus, il giudice di appello che, riqualificato il reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. citato, non confermi la pena quantificata in primo grado nel minimo edittale, non essendo egli vincolato, per l'autonomia e la diversità del reato riqualificato, ad uniformarsi al trattamento sanzionatorio commisurato in precedenza"; cfr., inoltre, per l'applicazione dello stesso principio ad altri passaggi della determinazione del calcolo della pena, Sez. 4, Sentenza n. 44949 del 30/09/2021, Ibrahim, Rv. 282242; Sez. 1, Sentenza n. 26645 del 10/04/2019, Jerevija, Rv. 276196; Sez. 3, Sentenza n. 1957 del 22/06/2017, dep. 2018, Vallozzi, Rv. 272072). 2. Il secondo argomento contenuto nel ricorso è inammissibile, perché formulato in modo ipotetico o congetturale. Il difensore ha dedotto, infatti, che nell'applicare pena superiore al minimo, la sentenza impugnata ha attribuito rilievo ai precedenti penali, e che il giudice del rinvio non avrebbe potuto tener conto di condanne divenute definite dopo la sentenza a suo tempo emessa ed annullata dalla Corte di Cassazione. In realtà, questo argomento non è corretto in diritto, perché nell'esercizio del potere previsto dall'art. 133 cod. pen. il giudice può tener conto finanche del comportamento successivo al reato (comma 2, n. 3, dell'art. 133 cit.), talchè può senz'altro tener conto di condanne intervenute medio tempore. In ogni caso,terò, è preclusivo il rilievo che il motivo è formulato in termini ipotetici, perché il ricorrente non afferma che questi precedenti citati in motivazione siano successivi alla precedente pronuncia della Corte d'appello, anzi afferma di non sapere in alcun modo a quando risalgano, perché essi non compaiono sul certificato penale in possesso della difesa. La Corte di legittimità, però, non si pronuncia in via meramente ipotetica, affermando un principio di diritto che potrebbe finanche non essere applicabile al caso di specie. Ne consegue l'inammissibilità di tale argomento del ricorso. 3. E' fondato, invece, il terzo argomento contenuto nel ricorso, in cui si censura la sentenza impugnata perché, nell'individuare l'aumento per la continuazione con il secondo reato di furto, la Corte d'appello ha inflitto una pena in aumento (1 mese di reclusione) superiore a quella prevista nella sentenza annullata dalla Corte di Cassazione (20 giorni di reclusione). Nel corso del giudizio l'aumento per la continuazione interna con il secondo reato attribuito all'imputato è stato, in effetti, il seguente: - nella sentenza di primo grado (Tribunale di Bergamo, 14 maggio 2013): aumento pari ad 1 mese di reclusione e 100 euro di multa; - nella sentenza originaria di secondo grado (Corte d'appello di Brescia, 6 aprile 2016): aumento pari a 20 giorni di reclusione e 50 euro di multa; - nella sentenza di secondo grado successiva all'annullamento con rinvio (Corte d'appello di Brescia, 22 marzo 2021): aumento pari a 1 mese di reclusione ed euro 17 di multa. Ne consegue che, in sede di giudizio di rinvio, la Corte d'appello ha effettivamente applicato al reato satellite una pena detentiva superiore a quella determinata nella sentenza del 6 aprile 2016, in questo modo violando il divieto di reformatio in pejus che, nel caso in cui il ricorso per cassazione sia stato proposto soltanto dall'imputato, opera anche nel giudizio di rinvio (cfr. Sez. U, Sentenza n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258652: il divieto di reformatio in pejus opera anche nel giudizio di rinvio e con riferimento alla decisione del giudice di appello se il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato, essendo irrilevante, per il verificarsi di questi effetti, che la sentenza di primo grado sia stata appellata dal pubblico ministero). L'annullamento investe soltanto la pena detentiva, ma non la pecuniaria che non soffre del medesimo vizio, in quanto nella sentenza di rinvio è stata rideterminata in melius. 4. L'annullamento può essere disposto senza rinvio ex art. 620, comma 1, lett. l, cod. proc. pen., in quanto, trattandosi di operazione meramente P /}} matematica, la Corte può rideterminare la pena sulla base delle stesse statuizioni del giudice di merito. Ne consegue che la pena finale, all'esito della correzione dell'aumento per continuazione, è rideterminata in 4 mesi e 20 giorni di reclusione e 150 euro di multa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in mesi quattro e giorni venti di r
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