CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2023
Cassazione n. 10334/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19537‒2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , quali soci eredi successori della cessata [OSCURATO:SOCIETA]., già in liquidazione, eENERSOLE [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio legale sito in Altamura, alviale Martiri 1799, n. 140, sono elettivamente domiciliati; Oggetto: TRIBUTI giudizio di ottemperanza - contro ricorrent i e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 932 / 04 /20 20 della Commissione tributaria Regionale delLAZIO, depositata in data 18/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/02/2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] LUCIOTTI; Rilevato che: 1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione, successivamente cessata, a seguito del controllo della dichiarazione IVA presentata dalla predetta società ai sensi dell’art. 73 del d.P.R. n. 600 del 1973, con cui l’amministrazione finanziaria iscriveva a ruolo l’importo di oltre due milioni di euro per omesso versamento dell’IVA ed analogo importo per sanzioni ex art. 44 del medesimo d.P.R. oltre interessi, la CTP di Roma accoglieva il ricorso ed annullava la cartella. Sull’appello proposto dall’Agenzia delle entrate limitatamente alle sanzioni, che chiedeva applicarsi, in ossequio ai principi di legalità e favor rei, nella misura prevista dall’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, del 30 per cento dell’imposta non versata, nella specie pari a 315.130,00 euro, la CTR del Lazio, con la sentenza n. 05/03/2008, accogliendo l’appello erariale, riduceva l’importo delle sanzioni nella misura sopra indicata. Il ricorso in cassazione proposto, quindi, dalla società contribuente veniva dichiarato inammissibile da questa Corte con l’ordinanza n. 18993 del 2005. 2. Stante la definitività della sopra indicata sentenza d’appello , l’Agenzia delle entrate emetteva provvedimento di sgravio parziale delle somme originariamente iscritte a ruolo. 2.1. I soci e successori della [OSCURATO:SOCIETA]., intanto cessata e cancellata dal registro delle imprese, proponevano ricorso in ottemperanza ex art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 dinanzi alla CTR del Lazio sostenendo che con la sopra indicata sentenza «la CTR non aveva ridotto la pretesa fiscale originaria, ma disposto la cancellazione totale del debito ed una diversa condanna per le sanzioni previste dal citato art. 13 originariamente non disposta dall’Ufficio» (controricorso, pag. 3). Contestavano, quindi, il provvedimento dell’amministrazione finanziaria di sgravio parziale della cartella di pagamento originariamente emessa , chiedendone l’annullamento totale e la cancellazione dell’ipoteca iscritta sulla base della stessa, ritenendo che l’Agenzia delle entrate avrebbe dovuto procedere a nuova iscrizione a ruolo della sanzione comminata ai sensi dell’art. 13 deld.lgs. n. 472 del 1997. 3. La CTR rigettava il ricorso con sentenza n. 952/03/2017 che veniva cassata da questa Corte per difetto assoluto di motivazione con ordinanza n. 8991 del 2019. 4. Riassunto il giudizio dinanzi alla CTR del Lazio, questa accoglieva il ricorso sostenendo che la sentenza d’appello di cui era stata chiesta l’ottemperanza (sentenza CTR Lazio n. 05/03/2008) aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva integralmente annullato la cartella di pagamento originariamente impugnata ed accolto una domanda dell’Agenzia delle entrate del tutto nuova, di applicazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 e, quindi, di «condanna a pagamento di somme diverse per titolo, natura giuridica e presupposti normativi rispetto all’originario credito iscritto a ruolo». 5. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo , cui replica no gli intim ati con controricorsoe ricorso incidentale affidato ad un motivo . Considerato che: 1. Con il motivo di ricorso la difesa erarialededuce, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 77 del d.P.R. n. 602 del 1973. 1.1. Sostiene la ricorrente che i giudici dell’ottemperanza aveva no travalicato i limiti posti dall’oggetto dell’accertamento, modificando e comunque male interpretando il contenuto della sentenza passata in giudicato (sentenza CTR Lazio n. 05/03/2008) che, diversamente da quanto sostenuto nella statuizione qui impugnata (ovvero che «la pronuncia d’appello, della quale il contribuente ha chiesto l’ottemperanza, ha espressamente confermato la sentenza di primo grado che aveva annullato in toto la cartella di pagamento impugnata»), aveva molto chiaramente affermato «che i motivi addotti dall’Agenzia delle entrate a sostegno dell’appello [fossero] pienamente fondati» e che , pertanto, la società contribuente «è tenuta a pagare tale sanzione, nell’importo di euro 315.300,00, indicato dall’appellante, e in tal senso va riformata l’impugnata sentenza» di primo grado. 2. Va preliminarmente esaminata l’eccezione dei controricorrenti di inammissibilità del ricorso erariale in quanto con esso vengono censurate le valutazioni di merito operate dalla CTR circa la natura novativa o meno della condanna alla sanzione di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997. 2.1. E’ principio giurisprudenziale , a cui il Collegio intende dare continuità, quello secondo cui «L'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 - a mente del quale il ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza è ammesso per "violazionedelle norme del procedimento" - deve essere interpretato nel senso che è possibile denunciare alla Suprema Corte non soltanto laviolazione delle norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro "error in procedendo" nel quale sia incorso il giudice dell'ottemperanza ed, in particolare, il mancato o difettoso esercizio del potere-dovere di interpretare ed eventualmente integrare il "dictum" costituito dal giudicato cui l'amministrazione non si sia adeguata o l'omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede» (Cass.n. 23487 del 2018). 2.2. L’eccezione sollevata dai controricorrenti è pertanto infondata avendo la difesa erariale correttamente fatto valere il difettoso esercizio da parte della CTR laziale del potere-dovere di interpretare e rendere "effettivo" il "dictum" costituito dal giudicato formatosi sulla cartella impugnata, restando del tutto irrilevante, a lla stregua delle argomentazioni svolte nel motivo, la circostanza che la ricorrente abbia dedotto un error in iudicando(ex art 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), piuttosto che in procedendo, ai sensi deln. 4 della citata disposizione codicistica (cfr., ex multis, Cass. n. 16170 del 2018 e n. 4289 del 2018). 3. Nel merito il motivo è fondato. 3.1. E’ noto che, in tema di giudizio d'ottemperanza alle decisioni delle commissioni tributarie, il potere del giudice sul comando definitivo inevaso va esercitato entro i confini invalicabili posti dall'oggetto della controversia definita col giudicato (c.d. carattere chiuso del giudizio di ottemperanza), di tal che può essere enucleato e precisato il contenuto degliobblighi nascenti dalla decisione passata in giudicato, chiarendosene il reale significato e rendendolo quindi "effettivo", ma non può essere attributo un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguire (Cass.n. 13681 del 2005) né può essere negato (come avvenuto nel caso di specie) il diritto riconosciuto dal dictum azionato (Cass. n. 14642 del 2019; in termini, Cass. n. 8830 del 2014). 3.2. Nel caso in esame, i giudici dell’ottemperanza non si sono attenuti a tale principio in quanto , in accoglimento del ricorso dei contribuenti, sono addivenuti all’annullamento della cartella di pagamento (oggetto del giudizio definito con la sentenza d’appe llo passata in giudicato) esaminando e ritenendo fondata una questione (quella, cioè, se la domanda di condanna dei contribuenti al pagamento della sanzione amministrativa ex art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, avanzata dall’Agenzia delle entrate nel giudizio di merito sulla cartella, costituisse domanda nuova) che poteva essere dedotta soltanto nel giudizio di merito sulla cartella e di certo non in sede di ottemperanza della sentenza che quella statuizione (di condanna dei contribuenti al pagamento della predetta sanzione) comunque conteneva, in tal modo addirittura pretermettendo del tutto il dictum della sentenza d’appello n. 05/03/2008 passata in giudicatocon la quale, come ammette la stessa CTR (pag. 2 della sentenza impugnata), «al [OSCURATO:PERSONA] venivano applicate le specifiche sanzioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997». 4. Al riguardo, vaprecisato che la questione che i contribuenti hanno posto con il ricorso ex art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 non atteneva all’ottemperanza in senso stretto della sentenza passata in giudicato, ai medesimi sfavorevole, bensì alla regolarità dell’attuazione del dictum di quella sentenza da parte dell’Agenzia delle entrate, avendo dedotto che la stessa, parte vittoriosa nel giudizio definito con la sentenza passata in giudicato (e, quindi, unico soggetto avente interesse a ricorrere al giudice dell’ottemperanza), avrebbe dovuto procedere a nuova iscrizione a ruolo previa cancellazione dell’ipoteca e non, invece, emettere provvedimento di sgravio parziale e mantenimento dell’ipoteca. Ma tale questione era deducibile dai contribuenti solo con l’impugnazione dinanzi alla competente Corte di giustizia tributaria di primo grado del provvedimento di sgravio e non con ricorso in ottemperanza. 5. Dall’accoglimento del ricorso principale discende la cassazione della sentenza impugnata con decisione nel merito, non essendonecessari ulteriori accertamenti di fatto,di inammissibilità dell’originario ricorso dei contribuentiper difetto di interesse a proporre l’ottemperanza all’obbligo di pagamento derivante dalla sentenza della CTR n. 05/03/2008 agli stessi sfavorevole. Discende, altresì, la necessità di provvedere sulle spese dell’intero giudizio e, conseguentemente, l’assorbimento del ricorso incidentale con cui i controricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, comma 2, cod. proc. civ. lamentando l’erronea compensazione delle spese processuali operata dai giudici dell’ottemperanza. 6. In applicazione del principio della soccombenza, i controricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità nella misura liquidata in dispositivo,mentre vanno compensate tra le parti le spese del grado di merito. P.Q.M. accoglie il ricorso principale, assorbito quello incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’originario ricorso dei contribuenti che condanna al pagamento in favore della ricorrente principale delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 7.800,00 p