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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03893/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile HDI Assicurazioni, che depositava conclusioni e nota spese.

Uditi l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che insistevano per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma confermava la condanna dei ricorrenti per il reato di truffa all'assicurazione, oltre che per i reati di falsa denuncia.

Si contestava gli stessi di avere falsamente denunciato il furto della di una BMW X 6 al fine di consumare una truffa all'assicurazione.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità mancherebbe la prova della mancata consegna della seconda chiave e non sarebbero state considerate le dichiarazioni del teste Converso (sull'esistenza di un biglietto di ritorno fissato per il 6 luglio 2012),

2.1.1. La doglianza non è consentita in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove, competenza non assegnata alla Corte di legittimità.

La Corte di appello, con motivazione esaustiva, riteneva che le denunce fossero false in quanto le prove raccolte indicavano in modo inconfutabile che il veicolo era stato inviato in Libia, dopo essere stato importato da Malta, e che non vi erano prove del suo rientro in Italia.

Quanto poi al denunciato travisamento per omissione della testimonianza di Converso sul tema della mancata consegna della seconda chiave non super la soglia di ammissibilità in quanto non è assistito dalla allegazione - o precisa indicazione - della testimonianza che si assuma travisata (per omissione).

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della condizione di procedibilità: avrebbe dovuto essere applicato l'art. 9 cod. pen. circa il delitto comune del cittadino all'estero che prevede la richiesta del Ministro della Giustizia; a ciò si aggiungeva che la querela, presentata dall'assicurazione, sarebbe tardiva in quanto la Compagnia avrebbe conosciuto la data del furto sin dal momento in cui era giunta la comunicazione della polizia giudiziaria di Trieste.

Infine: la querela sarebbe stata sporta nei confronti di ignoti, e, dunque, sarebbe inidonea ad integrare la condizione di procedibilità;

2.2.1. Le doglianze sono manifestamente infondate.

Con motivazione esaustiva la Corte di appello ha rilevato, confermando analoga valutazione del primo giudice, che:(a) i delitti per cui si procede risultano tutti consumati in Italia, sicché non è applicabile l'art. 9 cod. pen. (b) la querela è tempestiva in quanto la Compagnia aveva ritenuto veridica la denuncia e si era resa conto della truffa solo in seguito all'accertamento effettuato dalla Polizia di frontiera il 29 dicembre 2015; si riafferma che il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277081 - 01).

La identificazione di tale momento presuppone un accertamento di merito in ordine alla capacitò dimostrativa delle prove che se - come nel caso in esame - è rappresentato da una motivazione prova di vizi logici si sottrae ad ogni censura; (c) il fatto che la volontà di perseguire l'autore dei reati sia stata espressa nei confronti di ignoti non toglie validità alla querela; e' incontestato infatti che in tema di querela, l'inesatta indicazione delle generalità del querelato è irrilevante, essendo sufficiente che l'atto contenga l'inequivoca manifestazione dell'intenzione del querelante affinché si proceda penalmente nei confronti dell'autore del reato, anche se costui sia ignoto o non correttamente identificato (Sez. 5 , n. 13281 del 25/02/2020, Padovano, Rv. 279073 - 01).

2.3. Violazione di legge (artt. 62-bis, 133, 164 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero dovuto essere riconosciute in considerazione del comportamento processuale degli imputati; si censurava anche la scelta di non concedere il beneficio della sospensione condizionale per [OSCURATO:PERSONA] senza addurre alcuna motivazione sul punto. 2.3.1.Le doglianze sono manifestamente infondate.

La Corte di appello correttamente rilevava che: (a) non erano emersi elementi favorevoli a sostegno della concessione dell'invocato beneficio sanzionatorio; si ribadisce sul punto che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Sez. 1, n. 39566 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Starace, Rv. 270986) (b) non ha concesso la sospensione condizionale a Scerra in assenza dei presupposti di legge.

2.4. Violazione di legge (art. 539 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti che legittimano la condanna alla provvisionale.2.4.1.

La doglianza non è consentita: si riafferma, infatti, che il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento ( Tra le altre: Sez. 2,n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711 - 01) 2.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

Condanna inoltre gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio della parte civile HDI assicurazioni spa, che - tenuto conto dei parametri vigenti - liquida in complessivi 2.875,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ii ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende.

Condanna inoltre gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio della parte civile HDI assicurazioni spa, che liquida in complessivi 2.875,00 oltre accessori di legge.

Sen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile HDI Assicurazioni, che depositava conclusioni e nota spese. Uditi l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che insistevano per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma confermava la condanna dei ricorrenti per il reato di truffa all'assicurazione, oltre che per i reati di falsa denuncia. Si contestava gli stessi di avere falsamente denunciato il furto della di una BMW X 6 al fine di consumare una truffa all'assicurazione. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità mancherebbe la prova della mancata consegna della seconda chiave e non sarebbero state considerate le dichiarazioni del teste Converso (sull'esistenza di un biglietto di ritorno fissato per il 6 luglio 2012), 2.1.1. La doglianza non è consentita in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove, competenza non assegnata alla Corte di legittimità. La Corte di appello, con motivazione esaustiva, riteneva che le denunce fossero false in quanto le prove raccolte indicavano in modo inconfutabile che il veicolo era stato inviato in Libia, dopo essere stato importato da Malta, e che non vi erano prove del suo rientro in Italia. Quanto poi al denunciato travisamento per omissione della testimonianza di Converso sul tema della mancata consegna della seconda chiave non super la soglia di ammissibilità in quanto non è assistito dalla allegazione - o precisa indicazione - della testimonianza che si assuma travisata (per omissione). 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della condizione di procedibilità: avrebbe dovuto essere applicato l'art. 9 cod. pen. circa il delitto comune del cittadino all'estero che prevede la richiesta del Ministro della Giustizia; a ciò si aggiungeva che la querela, presentata dall'assicurazione, sarebbe tardiva in quanto la Compagnia avrebbe conosciuto la data del furto sin dal momento in cui era giunta la comunicazione della polizia giudiziaria di Trieste. Infine: la querela sarebbe stata sporta nei confronti di ignoti, e, dunque, sarebbe inidonea ad integrare la condizione di procedibilità; 2.2.1. Le doglianze sono manifestamente infondate. Con motivazione esaustiva la Corte di appello ha rilevato, confermando analoga valutazione del primo giudice, che:(a) i delitti per cui si procede risultano tutti consumati in Italia, sicché non è applicabile l'art. 9 cod. pen. (b) la querela è tempestiva in quanto la Compagnia aveva ritenuto veridica la denuncia e si era resa conto della truffa solo in seguito all'accertamento effettuato dalla Polizia di frontiera il 29 dicembre 2015; si riafferma che il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277081 - 01). La identificazione di tale momento presuppone un accertamento di merito in ordine alla capacitò dimostrativa delle prove che se - come nel caso in esame - è rappresentato da una motivazione prova di vizi logici si sottrae ad ogni censura; (c) il fatto che la volontà di perseguire l'autore dei reati sia stata espressa nei confronti di ignoti non toglie validità alla querela; e' incontestato infatti che in tema di querela, l'inesatta indicazione delle generalità del querelato è irrilevante, essendo sufficiente che l'atto contenga l'inequivoca manifestazione dell'intenzione del querelante affinché si proceda penalmente nei confronti dell'autore del reato, anche se costui sia ignoto o non correttamente identificato (Sez. 5 , n. 13281 del 25/02/2020, Padovano, Rv. 279073 - 01). 2.3. Violazione di legge (artt. 62-bis, 133, 164 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero dovuto essere riconosciute in considerazione del comportamento processuale degli imputati; si censurava anche la scelta di non concedere il beneficio della sospensione condizionale per [OSCURATO:PERSONA] senza addurre alcuna motivazione sul punto. 2.3.1.Le doglianze sono manifestamente infondate. La Corte di appello correttamente rilevava che: (a) non erano emersi elementi favorevoli a sostegno della concessione dell'invocato beneficio sanzionatorio; si ribadisce sul punto che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Sez. 1, n. 39566 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Starace, Rv. 270986) (b) non ha concesso la sospensione condizionale a Scerra in assenza dei presupposti di legge. 2.4. Violazione di legge (art. 539 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti che legittimano la condanna alla provvisionale.2.4.1. La doglianza non è consentita: si riafferma, infatti, che il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento ( Tra le altre: Sez. 2,n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711 - 01) 2.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. Condanna inoltre gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio della parte civile HDI assicurazioni spa, che - tenuto conto dei parametri vigenti - liquida in complessivi 2.875,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ii ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio della parte civile HDI assicurazioni spa, che liquida in complessivi 2.875,00 oltre accessori di legge. Sen
Sentenza Cassazione n. 03893/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris