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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2001

ECLI:EU:C:2001:705
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62001CJ0107_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-107/01, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M. Wolfcarius, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, rappresentato dal sig.

J. Faltz, in qualità di agente, convenuto, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 1° ottobre 1998, 98/76/CE, che modifica la direttiva 96/26/CE, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati ed altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GU L 277, pag. 17), oppure, in ogni caso, non comunicando le suddette disposizioni alla [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi di tale direttiva, LA CORTE (Prima Sezione), composta dai sigg.

P. Jann (relatore), presidente di sezione, L. Sevón e M. Wathelet, giudici, avvocato generale: F.G.

Jacobs cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 ottobre 2001, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 6 marzo 2001, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha presentato a questa Corte, in applicazione dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 1° ottobre 1998, 98/76/CE, che modifica la direttiva 96/26/CE, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati ed altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GU L 277, pag. 17; in prosieguo: la «direttiva»), oppure, in ogni caso, non comunicandole le suddette disposizioni, è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi di tale direttiva. 2 L'art. 2, n. 1, primo comma, della direttiva dispone quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° ottobre 1999.

Essi ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]». 3 Conformemente al procedimento previsto dall'art. 226, primo comma, CE, la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver formalmente invitato il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo a presentare le proprie osservazioni, con lettera 1° agosto 2000 ha inviato a tale Stato membro un parere motivato, ingiungendogli di adottare le misure necessarie per conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva entro due mesi a partire dalla notifica del suddetto parere. 4 Le autorità lussemburghesi hanno risposto con lettera 24 agosto 2000 che le misure nazionali necessarie per recepire la direttiva erano in corso di adozione. 5 Poiché alla [OSCURATO:PERSONA] non è stata comunicata alcuna ulteriore informazione relativa al suddetto recepimento della direttiva, la stessa ha deciso di presentare il ricorso di cui trattasi. 6 [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo rileva che il disegno di legge diretto in particolare al recepimento della direttiva, nonché due proposte di regolamenti granducali, sono stati approvati dal Consiglio di Governo il 21 luglio 2000. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricevuto copia di tali proposte nell'agosto 2000. 7 Tali elementi tuttavia non modificano in alcun modo il fatto che, come emerge dalle spiegazioni fornite dal [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, il recepimento della direttiva non è stato realizzato nel termine prescritto nel parere motivato.

Pertanto, il ricorso presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] appare fondato. 8 Si deve quindi constatare che il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della direttiva.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 9 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, rimasto soccombente, va condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo non avendo emanato, nel termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 1° ottobre 1998, 98/76/CE, che modifica la direttiva 96/26/CE, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati ed altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi di tale direttiva. 2) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62001CJ0107_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-107/01, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M. Wolfcarius, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, rappresentato dal sig. J. Faltz, in qualità di agente, convenuto, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 1° ottobre 1998, 98/76/CE, che modifica la direttiva 96/26/CE, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati ed altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GU L 277, pag. 17), oppure, in ogni caso, non comunicando le suddette disposizioni alla [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi di tale direttiva, LA CORTE (Prima Sezione), composta dai sigg. P. Jann (relatore), presidente di sezione, L. Sevón e M. Wathelet, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 ottobre 2001, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 6 marzo 2001, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha presentato a questa Corte, in applicazione dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 1° ottobre 1998, 98/76/CE, che modifica la direttiva 96/26/CE, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati ed altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GU L 277, pag. 17; in prosieguo: la «direttiva»), oppure, in ogni caso, non comunicandole le suddette disposizioni, è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi di tale direttiva. 2 L'art. 2, n. 1, primo comma, della direttiva dispone quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° ottobre 1999. Essi ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]». 3 Conformemente al procedimento previsto dall'art. 226, primo comma, CE, la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver formalmente invitato il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo a presentare le proprie osservazioni, con lettera 1° agosto 2000 ha inviato a tale Stato membro un parere motivato, ingiungendogli di adottare le misure necessarie per conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva entro due mesi a partire dalla notifica del suddetto parere. 4 Le autorità lussemburghesi hanno risposto con lettera 24 agosto 2000 che le misure nazionali necessarie per recepire la direttiva erano in corso di adozione. 5 Poiché alla [OSCURATO:PERSONA] non è stata comunicata alcuna ulteriore informazione relativa al suddetto recepimento della direttiva, la stessa ha deciso di presentare il ricorso di cui trattasi. 6 [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo rileva che il disegno di legge diretto in particolare al recepimento della direttiva, nonché due proposte di regolamenti granducali, sono stati approvati dal Consiglio di Governo il 21 luglio 2000. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricevuto copia di tali proposte nell'agosto 2000. 7 Tali elementi tuttavia non modificano in alcun modo il fatto che, come emerge dalle spiegazioni fornite dal [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, il recepimento della direttiva non è stato realizzato nel termine prescritto nel parere motivato. Pertanto, il ricorso presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] appare fondato. 8 Si deve quindi constatare che il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della direttiva. Decisione relativa alle spese Sulle spese 9 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, rimasto soccombente, va condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo non avendo emanato, nel termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 1° ottobre 1998, 98/76/CE, che modifica la direttiva 96/26/CE, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati ed altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi di tale direttiva. 2) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è condannato alle spese.
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