CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 aprile 2026
Cassazione n. 09177/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-ricorrente-contro-intimato-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia,Sezione staccata di Catania n. 9444/2021 depositata il 25/10/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10540/2022Numero sezionale 2674/2026Numero di raccolta generale 9177/2026Data pubblicazione 11/04/20261. Dalla sentenza impugnata e dal ricorso per cassazione risulta che, conricorso alla Commissione tributaria provinciale di Catania, Paolo ContiPasquarello, titolare dell’omonima impresa individuale che si occupavadella realizzazione di strade, campi di aviazione ed impianti sportivi,impugnava un avviso di accertamento avente ad oggetto maggiori IVA,IRPEF ed IRAP per l’anno 2007, dovute all’omessa fatturazione osottofatturazione di operazioni imponibili.Il contribuente affermava che la motivazione dell’atto era carente, inquanto fondata esclusivamente sul rinvio al PVC redatto dalla Guardia diLa CTP accoglieva il ricorso, osservando che l’atto contenevaesclusivamente un richiamo a quanto riportato nel PVC e chel’accertamento si fondava su elementi indiziari insufficienti a fondare gliaddebiti e che non tenevano in considerazione le obiezioni delcontribuente.2. Proponeva appello l’Amministrazione; il contribuente non si costituiva e,a seguito del deposito da parte del curatore della sentenza dichiarativa delfallimento del contribuente, il giudizio veniva interrotto.La curatela non si costituiva neppure a seguito della riassunzione da partedell’Amministrazione.Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR della Sicilia rigettaval’impugnazione, osservando che le valutazioni del giudice di primo gradoandavano confermate, in quanto l’appello era limitato alla sola carenza dimotivazione della sentenza e non conteneva alcuna critica alleargomentazioni su cui la stessa si fondava.3. Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione affidato a quattro motivi.Non ha resistito con controricorso la curatela che è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 10540/2022Numero sezionale 2674/2026Numero di raccolta generale 9177/2026Data pubblicazione 11/04/20261.1 Con il primo motivo di ricorso, l’Amministrazione ha denunciato il viziodi cui all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione degli artt. 111,comma 6°, Cost., 132, comma 2°, n. 4) c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. 1,comma 2°, nn. 2 e 4, 53 e 54 d.lgs. 546/1992. Ha dedotto che lasentenza impugnata sarebbe caratterizzata da motivazione apparente,consistente in un mero rinvio alle argomentazioni contenute nellasentenza di primo grado; pur essendo ammissibile la motivazione perrelationem, è tuttavia necessario che nella sentenza di secondo grado sidia atto delle ragioni per le quali si ritiene che i motivi di impugnazionenon siano idonei a mutare l’esito del giudizio. Dopo aver trascritto l’atto diappello, ha quindi evidenziato che, nel caso di specie, la sentenza disecondo grado non ha affatto affrontato i motivi di impugnazione.1.2 Il motivo è fondato.Va osservato che il vizio di mancanza di motivazione o di motivazioneapparente (che comporta la nullità della sentenza), dopo la riformadell’art. 360 c.p.c. ad opera del d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012, ricorresolo quando la motivazione sia del tutto mancante sotto il profilo grafico omeramente apparente oppure quando sia caratterizzata da un «contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili» o da affermazioni incomprensibili(così Cass. Sez. U. 8053/2014).In particolare, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nullaperchè affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez. U. 22232/2016; nellostesso senso Cass. n. 22598/2018) così da non raggiungere la soglia del"minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6°, Cost. (Cass. n.Numero registro generale 10540/2022Numero sezionale 2674/2026Numero di raccolta generale 9177/2026Data pubblicazione 11/04/202617196/2020; Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 20921/2019; Cass. n.9105/2017).Quanto poi alla questione della motivazione per relationem – checostituisce una delle ipotesi in cui può ravvisarsi il vizio appena descritto -questa Corte ha più volte osservato che «In tema di processo tributario ènulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonchédell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributariaregionale completamente priva dell’illustrazione delle censure mossedall’appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni chehanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata amotivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la meraadesione ad essa, poiché, in tal modo, resta impossibile l’individuazionedel thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento della decisionee non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata siastata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza deimotivi di gravame»; (Cass. n. 24452/2018; nello stesso senso, ex multis,Cass. n. 19417/2021; Cass. n. 25325/2020; Cass. n. 3819/2020; Cass. n.27112/2018; Cass. n. 28139/2018, la quale ha stabilito che «La sentenzad’appello può essere motivata per relationem, purché il giudice delgravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma inrelazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioniprospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado,sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possaricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre vacassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderirealla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione diinfondatezza dei motivi di gravame»).Tali pronunce costituiscono applicazione dei principi più generali soprariportati in materia di motivazione apparente.Numero registro generale 10540/2022Numero sezionale 2674/2026Numero di raccolta generale 9177/2026Data pubblicazione 11/04/20261.3 Orbene, con l’atto d’appello (quasi interamente trascritto nel ricorsoper cassazione), l’Amministrazione, pur dolendosi della carenza dimotivazione della sentenza di primo grado – vizio che sarebbe di per séirrilevante nel giudizio di appello, se non accompagnato da doglianze nelmerito – ha dedotto che il PVC richiamato nell’avviso costituiva solo lo«spunto per lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria dell’Ufficio» eche non erano stati esaminati gli «indizi univoci» indicati nell’avviso,fondato per lo più «su attività istruttoria interna svolta dall’Ufficiod’iniziativa (questionari ed incrocio dati)».La sentenza d’appello non descrive il contenuto dei motivi di appello,limitandosi ad affermare che l’appellante si era dilungato «sulla carenza dimotivazione della sentenza […] insistendo genericamente sulla legittimitàe fondatezza della pretesa erariale».Inoltre, non affronta in alcun modo le osservazioni sopra riportate – anchesolo per rilevarne l’infondatezza – ma si limita, con espressioni di stile,dopo aver richiamato le argomentazioni della sentenza di primo grado, adaffermare che «in questo grado di giudizio l’ufficio, a fronte di quantochiaramente esposto nella sentenza, si limita sostanzialmente a dilungarsisulla problematica della carenza di motivazione della sentenza rilevandoneinsufficienza e illogicità ma senza confutare punto per punto le precisemotivazioni della stessa e limitandosi a generiche argomentazioni sul casoconcreto e produrre documentazione senza, però, chiarimenti specifici».Sarebbe stato necessario quanto meno porre a confronto i motivi diappello con la sentenza di primo grado e verificare se, effettivamente,l’avviso di accertamento si fondasse anche su elementi estranei al PVC ese questi fossero idonei a dimostrare il fondamento della pretesa, dandoIl vizio, del resto, risulta ancor più grave in considerazione del contenutoaltrettanto vago della sentenza di primo grado che – da quanto si desumedalla sentenza di appello e dal ricorso per cassazione, in cui ne vengonoNumero registro generale 10540/2022Numero sezionale 2674/2026Numero di raccolta generale 9177/2026Data pubblicazione 11/04/2026riportate diverse parti – si era limitata ad affermare che il contenutodell’avviso si esauriva in un richiamo al PVC e che era fondato su«elementi meramente indiziari, omettendo di assumere più precisielementi di cognizione in ordine alle presunte irregolarità»; pur essendochiaro che si ritenevano insufficienti gli elementi posti a fondamentodell’avviso, non risulta che venisse spiegato in alcun modo quali fossero leragioni della loro inidoneità a fondare le conclusioni cui era pervenutal’Amministrazione.2.1 Con il secondo motivo di ricorso, è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c..L’Amministrazione ha dedotto che il giudice d’appello si era soffermatoesclusivamente sulla questione della motivazione apparente, senzaconsiderare le ulteriori doglianze nel merito.2.2 Con il terzo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt.42, comma 2°, d.P.R. 600/1973, 56, comma 5°, d.P.R. 633/1972, 7 l.212/2000 e 3 l. 241/1990, in quanto la sentenza d’appello avrebbeerroneamente ritenuto l’atto impositivo carente sotto il profilo dellamotivazione.2.3 Con il quarto motivo di ricorso l’Amministrazione ha lamentato il viziodi cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsaapplicazione degli artt. 32, 39 e 41 bis d.P.R. 600/1973, 54 d.P.R.633/1972, 2697 c.c.. Ha dedotto che non era ravvisabile alcuna carenzasotto il profilo dell’accertamento - compiuto ai sensi dell’art. 39, comma1°, lett. d) d.P.R. 600/1973 con gli strumenti di cui all’art. 32, comma 1°,nn. 2) e 4) d.P.R. 600/1973 - o della prova, integrata, peraltro, anche inappello con il deposito di ulteriore documentazione, ai sensi dell’art. 58,comma 2°, d.lgs. 546/1992 nel testo ratione temporis vigente.Tali motivi restano assorbiti per effetto dell’accoglimento del primo cheimpone la rivalutazione dei motivi d’appello.Numero registro generale 10540/2022Numero sezionale 2674/2026Numero di raccolta generale 9177/2026Data pubblicazione 11/04/20263. In definitiva va accolto il primo motivo di ricorso, mentre restanoassorbiti gli altri. La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione almotivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà ad una nuovavalutazione dei motivi di appello, nonché in ordine alle spese del presentegiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i rimanentitre; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese delpresente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/3/2026.La PresidenteTania Hmeljak