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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 febbraio 2024

Cassazione n. 11381/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 8069/2019) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – Società di [OSCURATO:PERSONA] a r.l. in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo liquidatore e legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale per scrittura privata autenticata del 1° dicembre 2020, rep. n. 71.253, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, giusta procura in calce all’ “atto di costituzione di codifensore” del 22 febbraio 2024, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], R.G.N. 8069/19 C.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] Vendita – Caparra confirmatoria – Risoluzione per inadempimento Risarcimento danni elettivamente domiciliata in Roma, piazza Adriana n. 5, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 4239/2018, pubblicata il 25 settembre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 aprile 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con atto di citazione notificato il 14 maggio 2013, ERG [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. conveniva, davanti al Tribunale di Milano, [OSCURATO:PERSONA] – Società di [OSCURATO:PERSONA] a r.l., chiedendo: 1) che fosse accertata l’illegittimità della risoluzione del contratto condizionato di compravendita stipulato il 4 agosto 2006, avente ad oggetto le autorizzazioni, permessi, nulla osta, concessioni, convenzioni, diritti e servitù comunque previsti e richiesti dalle norme e leggi applicabili per il corretto e legittimo diritto a costruire e gestire un parco eolico nei Comuni di Joppolo e Spilinga in provincia di [OSCURATO:PERSONA], come modificato, risoluzione fatta valere da [OSCURATO:PERSONA]; 2) che fosse conseguentemente accertato il diritto della EPG di recedere dall’accordo e di esigere il pagamento del doppio della caparra confirmatoria versata, oltre alla restituzione degli importi corrisposti a titolo di rimborso spese; 3) che, in via subordinata, fosse pronunciata la risoluzione del contratto per fatto e colpa di [OSCURATO:PERSONA], con il conseguente diritto alla restituzione degli importi corrisposti e al risarcimento dei danni.

Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] – Società di [OSCURATO:PERSONA] a r.l., la quale contestava le domande avversarie, di cui chiedeva il rigetto, previo accertamento della legittima risoluzione del contratto, in esito alla dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa, e – in via riconvenzionale – domandava che EPG fosse condannata al risarcimento dei danni patiti, quantificati in un importo pari ad euro 57.750.000,00 e al rimborso delle spese e dei maggiori costi sostenuti per la realizzazione del parco eolico.

Nel corso del giudizio era espletata consulenza tecnica d’ufficio, con la relativa presentazione di chiarimenti a cura dell’ausiliario del giudice.

Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 4254/2016, depositata il 5 aprile 2016: A) rigettava la domanda di EPG (già [OSCURATO:SOCIETA].) di accertamento dell’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] al contratto definitivo condizionato del 4 agosto 2006 nonché la domanda di condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del doppio della caparra confirmatoria versata o, in subordine, al risarcimento dei danni subiti, poiché EPG non aveva specificato le obbligazioni alle quali [OSCURATO:PERSONA] sarebbe venuta meno e, comunque, per l’infondatezza di tali pretese, non essendo la consulenza tecnica d’ufficio richiesta utile o conferente rispetto al tema strettamente contrattuale; B) accoglieva, per converso, la domanda di [OSCURATO:PERSONA] di accertamento della legittimità della risoluzione del contratto definitivo condizionato del 4 agosto 2006, all’esito della intimazione di cui alla lettera del 27 dicembre 2007, stante il ritardo con il quale EPG aveva consegnato a [OSCURATO:PERSONA] le bozze di progetto per le opere di fondazione degli aerogeneratori e di elettrificazione del parco eolico; C) in conseguenza, condannava [OSCURATO:PERSONA] a restituire a EPG l’importo versato a titolo di caparra confirmatoria, pari ad euro 2.500.000,00, nonché le somme corrisposte a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’ottenimento di alcune delle autorizzazioni necessarie a costruire e gestire il parco eolico per euro 700.000,00, avendo [OSCURATO:PERSONA] comunque realizzato il parco eolico; D) rigettava la domanda di [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento dei danni asseritamente patiti, essendo gli stessi indimostrati sotto il profilo del nesso causale tra la condotta inadempiente di EPG e il ritardo con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva potuto portare a termine il progetto. 2.– Con atto di citazione notificato il 26 ottobre 2016, proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] – Società di [OSCURATO:PERSONA] a r.l., la quale lamentava: 1) l’erronea negazione del risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’inadempimento di EPG, in ordine a tutte le voci dedotte nel giudizio di primo grado; 2) l’erronea disposizione della sua condanna a restituire a EPG le somme percepite in esecuzione del contratto.

Con ulteriore atto di citazione notificato il 7 novembre 2016, proponeva separato appello anche ERG [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la quale deduceva: 1) l’erroneo rigetto della domanda di accertamento dell’inadempimento contrattuale di [OSCURATO:PERSONA] e della conseguente richiesta di pagamento del doppio della caparra confirmatoria versata; 2) l’erroneo accertamento dell’inadempimento per fatto e colpa della stessa EPG, tale da determinare la risoluzione del contratto.

Si costituivano nei rispettivi giudizi di impugnazione ERG [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] – Società di [OSCURATO:PERSONA] a r.l., le quali si opponevano all’accoglimento degli appelli avversari.

Riuniti i giudizi, decidendo sui gravami interposti, la Corte d’appello di Milano, con la sentenza di cui in epigrafe, respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e, in parziale accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannava quest’ultima al pagamento, in favore di EPG, della minor somma di euro 2.500.000,00, a titolo di restituzione di quanto da quest’ultima versato quale caparra confirmatoria e anticipo sul prezzo, oltre interessi legali dalla domanda al saldo (senza l’ulteriore condanna alla restituzione della somma anticipata di euro 700.000,00, versata a titolo di rimborso spese), confermando, nel resto, la sentenza impugnata.

A sostegno dell’adottata pronuncia,la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che [OSCURATO:PERSONA] si era assunta il rischio di sostenere senza alcuna contropartita – con obbligo, quindi, di restituzione a EPG di quanto anticipato – i costi correlati all’ottenimento delle autorizzazioni solo nel caso in cui il perfezionamento degli accordi non fosse stato possibile per cause indipendenti dall’adempimento di entrambe le parti ex art. 11 del contratto, mentre, viceversa, in qualsiasi altro caso di risoluzione dell’accordo, diverso dall’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 9 del contratto, restavano escluse dall’effetto restitutorio le somme versate da EOS a titolo di rimborso spese, sicché [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto a trattenere la somma di euro 700.000,00 che EOS le aveva versato in acconto spese per tale specifica imputazione; b) che doveva essere confermato il rigetto della domanda di risarcimento dei danni da ritardo nello sviluppo del progetto proposta da [OSCURATO:PERSONA] – risarcimento quantificato in euro 48.000.000,00 per il mancato guadagno e in euro 2.750.000,00 per i costi di progetto analoghi a quelli che già erano stati affrontati in precedenza –, poiché, anche ove vi fosse stato l’adempimento di EPG, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe completato comunque la parte di sua competenza dell’iter autorizzativo entro il 31 dicembre 2007, sicché il negozio non si sarebbe comunque perfezionato nei termini convenuti, come aveva accertato il consulente tecnico d’ufficio, secondo cui, alla data del 31 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] non aveva ancora ottenuto otto pareri/nulla osta necessari al conseguimento dell’autorizzazione unica per costruire e gestire il parco eolico; c) che, pertanto, doveva essere esclusa la sussistenza del nesso di causalità tra l’inadempimento di EPG e il ritardo con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva poi ultimato il predetto iter autorizzativo, come correttamente ritenuto dal Tribunale, secondo cui, sebbene [OSCURATO:PERSONA] avesse dovuto presentare un nuovo progetto, tuttavia non aveva dimostrato che ciò fosse stato imputabile al ritardo di EOS nell’adempiere agli obblighi di cui all’art. 6/b e/o al mancato rilascio dei diritti di superficie, né [OSCURATO:PERSONA] aveva assolto l’onere di allegazione e di prova con riguardo all’individuazione della specifica progettazione che avrebbe dovuto essere variata in conseguenza dell’asserita rimodulazione imposta dalla sopravvenuta legge regionale n. 42/2008; d) che neanche poteva essere riconosciuto il risarcimento dei danni per il mancato ottenimento del finanziamento di cui alla legge n. 488/1992, poiché condizione necessaria per poter beneficiare del finanziamento era che il parco eolico fosse realizzato entro il 23 dicembre 2007, mentre era pacifico che [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata in grado di realizzare il parco eolico entro tale data, atteso che la società stessa aveva riconosciuto che, per ottenere il predetto finanziamento, si sarebbero dovute richiedere delle proroghe del citato termine, sulla cui concreta ottenibilità nulla era dato conoscere, né [OSCURATO:PERSONA] aveva dimostrato che, in assenza del preteso inadempimento di EPG, sarebbe riuscita a ottemperare alle prescrizioni richieste dalla legge per ottenere detto finanziamento; e) che, quanto all’invocato risarcimento dei danni per effetto della mancata retrocessione dei diritti di superficie da parte di EPG, avendo [OSCURATO:PERSONA] dovuto riproporre un nuovo iter amministrativo, all’esito dell’entrata in vigore della legge regionale Calabria n. 42/2008, senza potersi avvalere dei permessi e autorizzazioni già ottenuti, doveva essere ripreso l’assunto della sentenza del Tribunale, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] aveva dovuto presentare un nuovo progetto, perché l’iter autorizzativo non era stato compiuto alla data di entrata in vigore della nuova legge regionale, senza però che tale avvio di un nuovo iter fosse causalmente ricollegabile all’inadempimento di EOS, con la conseguenza che non era dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto portare a termine l’iter autorizzativo prima della novella legislativa; f) che, infatti, la legge regionale Calabria n. 42/2008 era entrata in vigore a distanza di un anno dalla comunicazione di risoluzione del contratto e non aveva determinato la caducazione delle domande di autorizzazione già presentate, in forza della disciplina previgente, avendo piuttosto previsto un mero obbligo di integrazione documentale delle domande stesse, adempimento che non risultava che [OSCURATO:PERSONA] avesse posto in essere, avendo, viceversa, la stessa [OSCURATO:PERSONA] riconosciuto che le ragioni del mancato completamente dell’iter autorizzativo dovevano individuarsi nella necessità di promuovere un giudizio amministrativo avverso il parere negativo di compatibilità ambientale del progetto di parco eolico, espresso il 15 aprile 2005 dal dirigente generale della Regione Calabria, con il conseguente rallentamento del procedimento amministrativo in corso. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] a r.l. in liquidazione.

Ha resistito, con controricorso, l’intimata [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. 4.–Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Anzitutto deve essere dichiarata l’inammissibilità ex art.372 c.p.c. del deposito, a cura della ricorrente, del decreto del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] di revoca delle agevolazioni concesse in via provvisoria n. 3447 del 19 novembre 2021, comunicato e mezzo PEC il 22 novembre 2021, e del decreto del Tribunale di Roma depositato il 18 ottobre 2022 di rigetto dell’istanza di fallimento verso [OSCURATO:PERSONA], nonostante si tratti di documenti sopravvenuti all’introduzione dell’odierno giudizio, poiché essi non riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso, bensì il merito dei motivi articolati (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2062 del 19/01/2024; Sez. 5, Sentenza n. 4415 del 20/02/2020; Sez.

L, Ordinanza n. 18464 del 12/07/2018; Sez. 1, Sentenza n. 9689 del 04/07/2002). 2.– Tanto premesso, con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di merito – una volta condivisa l’interpretazione dell’art. 9 del contratto proposta da [OSCURATO:PERSONA] e accertato, quindi, il diritto di quest’ultima ad ottenere il rimborso dei costi sostenuti in vista della realizzazione del parco eolico – preso in considerazione solo una delle domande che [OSCURATO:PERSONA] aveva formulato con riferimento alla richiesta di rimborso, omettendo di esaminare e di pronunciarsi su quelle ulteriori.

Obietta l’istante che, per converso, [OSCURATO:PERSONA], nel riproporre la domanda in sede di gravame, non aveva chiesto solo e soltanto che, in accoglimento della domanda di rimborso dei costi sostenuti, fosse dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] a trattenere la somma di euro 700.000,00 versata in acconto spese da ERG nella vigenza del contratto, ma aveva altresì chiesto che fosse accertato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere il rimborso di tutti i costi sostenuti in vista della realizzazione del parco eolico e, per l’effetto, che EOS fosse condannata a rimborsare a [OSCURATO:PERSONA] gli ulteriori e maggiori costi indicati, liquidandoli nella misura di euro 4.801.185,99, al netto della somma di euro 700.000,00 già incassata, o della diversa, minore o maggiore, somma ritenuta di giustizia, se del caso anche in via equitativa.

Segnatamente tali costi e/o oneri richiesti si sarebbero dovuti imputare ai costi di progettazione e di variante per euro 2.750.000,00, all’acconto Enel per allaccio della sottostazione alla centrale Enel di Spilinga per euro 185.976,00, a depositi cauzionali e una tantumai Comuni di Joppolo e Spilinga per euro 665.000,00, ai costi documentati per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 per un importo di euro 830.209,99, all’acquisto degli immobili in area parco eolico per euro 360.000,00, ai costi di manutenzione e prescrizioni varie delle aree del parco eolico e per la pulizia delle strade dal 2006 al 2007 per euro 170.000,00, ai costi per collaborazioni operative per euro 220.000,00 e ai costi di monitoraggio delle anemometrie dal 2004 al 2007 per euro 420.000,00, per un totale di euro 5.501.185,99.

Inoltre, ad avviso della ricorrente, l’omessa pronuncia del giudice del gravame avrebbe riguardato anche il mancato esame delle istanze istruttorie (prova testimoniale e consulenza tecnica d’ufficio) che avrebbero avuto diretta attinenza alla domanda volta ad ottenere il rimborso dei costi sostenuti per la realizzazione del parco eolico. 2.1.–Il motivo è infondato.

In disparte il fatto che la censura relativa alla non corrispondenza tra chiesto e pronunciato (per ultra-petizione o per infra-petizione), denunciata in sede di legittimità, integra un vizio di nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. e non già di violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in ogni caso, la dedotta omessa pronuncia non sussiste, stante che, nel confermare il rigetto della domanda di risarcimento dei danni da ritardo nello sviluppo del progetto proposta da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello ha disatteso sia la pretesa di ristoro del mancato guadagno, sia la pretesa di rimborso dei costi di progetto per le analoghe ragioni esposte.

Il risarcimento del danno da inadempimento ha, infatti, la funzione di porre il patrimonio del creditore danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l’inadempimento e, quindi, trova presupposto e limite nell’effettiva perdita subita da quel patrimonio, in conseguenza del fatto-inadempimento stesso, comprensivo dei costi sostenuti, quale danno emergente ex art.1223 c.c. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4718 del 10/03/2016; Sez. 3, Sentenza n. 22826 del 10/11/2010; Sez. 2, Sentenza n. 3694 del 28/05/1983).

Peraltro, emerge dagli atti che tali costi sono stati comunque funzionali alla realizzazione del parco eolico rimasto nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], che dunque ha tratto una specifica utilità dall’effettuazione degli evocati esborsi.

Quanto alla contestazione della mancata decisione sulle richieste istruttorie reiterate in appello, il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie, per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 24830 del 20/10/2017; Sez. 6-1, Ordinanza n. 13716 del 05/07/2016; Sez.

L, Sentenza n. 6715 del 18/03/2013).

Vizio di motivazione che non può essere dedotto in questa sede, nei ristretti limiti in cui allo stato è consentito dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., poiché il rigetto della domanda di risarcimento dei danni è stato confermato in appello, sicché, ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. vigente ratione temporis, il sindacato per omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, è precluso in sede di legittimità. 3.– Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte territoriale respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere il risarcimento dei danni patiti per la pretesa assenza di un nesso di causalità tra l’inadempimento di ERG e il ritardo con cui [OSCURATO:PERSONA], risolto il rapporto, aveva ottenuto l’autorizzazione unica, senza considerare e tenere conto delle risposte alle osservazioni del consulente tecnico di parte fornite dal consulente tecnico d’ufficio, come contenute nelle pagine 29, 30 e 31 della relazione definitiva del 15 novembre 2014, e delle considerazioni espresse nella relazione integrativa del 30 gennaio 2015, dalle quali sarebbe emerso il perfezionamento dell’iter amministrativo anche con riferimento ai pareri e/o nulla osta.

Sarebbe stata, quindi, riconosciuta in tali rilievi tecnici l’efficacia del percorso seguito da [OSCURATO:PERSONA], salvo rilevare che, da un punto di vista solo formale, sarebbe stato preferibile seguire un procedimento diverso, come di fatto sarebbe avvenuto in seguito. 3.1.–Il motivo è inammissibile.

Ed invero, a fronte di una “doppia conforme” (quanto alla esclusione del nesso eziologico tra l’inadempimento di ERG e il ritardo nel conseguimento, a cura di [OSCURATO:PERSONA], dell’autorizzazione unica), con instaurazione del giudizio di gravame successivamente all’11 settembre 2012, come nella specie (la citazione introduttiva del giudizio d’appello instaurato da [OSCURATO:PERSONA] è stata notificata il 26 ottobre 2016), ai sensi dell’art. 348-ter, quinto comma, c.p.c., vigente ratione temporis, la doglianza di omesso esame di fatti decisivi, formulata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non può essere proposta (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8775 del 03/04/2024; Sez. 2, Sentenza n. 5074 del 26/02/2024; Sez. 5, Ordinanza n. 11439 del 11/05/2018; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Sez. 5, Sentenza n. 26860 del 18/12/2014).

La sentenza d’appello ha riformato la sentenza di primo grado limitatamente alla disposta condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione dell’acconto versato da EPG per sostenere le spese, nella misura di euro 700.000,00, di cui è stato affermato il diritto a trattenere il relativo importo, mentre è stata confermata la statuizione sul rigetto del risarcimento dei danni, comprensivo degli ulteriori costi sostenuti.

Ora, la preclusione discendente da una pronuncia “doppia conforme” vale non solo quando la decisione di secondo grado sia interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico - argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 19828 del 20/06/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 17449 del 30/05/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 16736 del 24/05/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 2506 del 27/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 33483 del 11/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29222 del 12/11/2019).

Né parte ricorrente si è onerata di specificare le ipotetiche differenze tra le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello in merito a tale profilo decisorio, ossia in ordine al disposto rigetto del risarcimento dei danni (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 8320 del 15/03/2022; Sez.

L, Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016).

Peraltro, la censura, per omesso esame, delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio può avvenire nei limiti in cui non sia stato considerato un preciso fatto storico, sottoposto al contraddittorio delle parti, di natura decisiva, che sia stato prospettato in sede di indagini peritali, evidentemente di natura percettiva, e non già a fronte di mere valutazioni rimesse all’ausiliario del giudice (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 18886 del 04/07/2023; Sez. 1, Sentenza n. 8584 del 16/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 18598 del 07/09/2020; Sez. 6-3, Ordinanza n. 12387 del 24/06/2020).

Nella fattispecie, il “fatto” asseritamente tralasciato sarebbe consistito nella mancata considerazione della ponderazione del consulente tecnico d’ufficio in ordine al perfezionamento dell’iter amministrativo anche con riferimento ai pareri e/o nulla osta, come esposto nella sintetica valutazione delle osservazioni del consulente tecnico di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 195, ultimo comma, c.p.c., e nella depositata relazione integrativa, aspetti, questi, che non integrano un accadimento storico-naturalistico, bensì mere argomentazioni tecniche.

D’altronde, tale ponderazione – secondo lo stesso assunto della ricorrente – non sarebbe neanche così perentoria, posto che, a fronte della asserita riconosciuta efficacia del percorso seguito da [OSCURATO:PERSONA], lo stesso consulente tecnico d’ufficio avrebbe comunque evidenziato che, da un punto di vista formale, sarebbe stato preferibile seguire un procedimento diverso, come di fatto avvenuto in seguito. 4.–Con il terzo motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione della legge n. 488/1992 e l’omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte distrettuale escluso la ricorrenza del danno relativo al mancato ottenimento del finanziamento di cui alla citata legge, poiché la condizione necessaria per poter beneficiare del finanziamento – ossia la realizzazione del parco eolico entro il 23 dicembre 2007 – non si sarebbe comunque verificata per fatto imputabile a [OSCURATO:PERSONA], né sarebbero emersi elementi atti a suffragare che quest’ultima avrebbe potuto ottenere delle proroghe.

Senonché, ad avviso dell’istante, non sarebbe stato necessario che [OSCURATO:PERSONA], ai fini di percepire il finanziamento, avesse ultimato i lavori di realizzazione del parco eolico entro il 23 dicembre 2007, poiché la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare solo di aver ottenuto l’atto amministrativo finale, consistente nelle delibere di ciascuno dei consigli comunali rispettivamente di Joppolo e Spilinga, con le quali si era proceduto dall’approvazione del progetto di variante, deliberata rispettivamente il 30 giugno 2007 e il 21 dicembre 2007, comunicando il cronoprogramma, ma non certo il piano di avvio dei lavori e l’ultimazione dei lavori di realizzazione del parco eolico, una volta che fossero stati addotti motivi di forza maggiore non imputabili alle parti.

Soluzione che non si sarebbe raggiunta per l’inadempimento di EOS, con l’aggravante della mancata retrocessione, in favore di [OSCURATO:PERSONA], dei diritti di superficie.

Con l’effetto che il mancato rispetto del citato termine non avrebbe comunque comportato automaticamente la revoca delle agevolazioni.

E, d’altronde, osserva l’istante che la prova della capacità di [OSCURATO:PERSONA] di ottemperare alle prescrizioni richieste dalla legge per ottenere il finanziamento sarebbe emersa in via documentale, trattandosi di finanziamento che [OSCURATO:PERSONA] aveva già ottenuto, seppure in via provvisoria, e avendo quest’ultima i requisiti di legge, come da premesse del decreto ministeriale di concessione, documento non esaminato dal giudicante. 5.– Con il quarto motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., della violazione e/o falsa applicazione della legge regionale Calabria n. 42/2008 e dell’omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte del gravame confermato la statuizione di primo grado, nella parte in cui è stata esclusa l’esistenza di un nesso di causalità tra il danno lamentato e la mancata retrocessione dei diritti di superficie, poiché l’avvio di un nuovo iter amministrativo non sarebbe stato ricollegabile all’inadempimento di EOS, stante: a) il difetto di prova della possibilità che [OSCURATO:PERSONA] portasse a termine l’iter autorizzativo prima della novella legislativa; b) l’entrata in vigore della legge regionale dopo oltre un anno dalla comunicazione di risoluzione del contratto, senza che avesse comportato la caducazione delle domande di autorizzazione già presentate, avendo implicato un mero obbligo di integrazione documentale, non assolto da [OSCURATO:PERSONA]; c) l’imputabilità del mancato completamento dell’iter autorizzativo alla necessità di promuovere un giudizio amministrativo avverso il parere negativo di compatibilità ambientale del progetto del parco eolico, espresso il 15 aprile 2005 dal dirigente generale della Regione Calabria.

Sostiene l’istante che il giudicante non avrebbe tenuto conto dei rilievi della consulenza tecnica d’ufficio, secondo cui, alla data del 31 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] già aveva ottenuto i pareri e i nulla osta di competenza, necessari al conseguimento dell’autorizzazione unica, con l’effetto che sarebbe stata in atti la prova della capacità di [OSCURATO:PERSONA] di portare a termine l’iter autorizzativo prima della novella legislativa.

Né sarebbe stata considerata la circostanza inerente all’incidenza della mancata retrocessione dei diritti di superficie da EOS a [OSCURATO:PERSONA] sulle aree interessate dalla realizzazione del parco, la quale avrebbe bloccato l’iter della variante in corso d’opera, non disponendo [OSCURATO:PERSONA] delle aree su cui insistevano gli aerogeneratori, il che avrebbe altresì determinato la decadenza del progetto, anche sotto il profilo giuridico, in quanto i permessi e le autorizzazioni erano relativi ad un’area di cui [OSCURATO:PERSONA] non aveva la disponibilità, e avrebbe impedito la prosecuzione dell’iter di cui alla legge n. 488/1992, imponendo a [OSCURATO:PERSONA] di presentare un nuovo progetto.

Aggiunge la ricorrente che non si sarebbe limitata semplicemente a sostituirsi ad EOS nell’espletamento delle attività mancate di cui al punto 6/b del contratto, ma avrebbe presentato un nuovo progetto, ripercorrendo l’intero iter autorizzativo, poiché non disponeva dell’area su cui insisteva il progetto originario.

Ne discende, secondo la ricorrente, che non sarebbe ragionevolmente e logicamente sostenibile che per la Regione Calabria facessero fede i pareri e le autorizzazioni acquisiti, riferiti, tra l’altro, ad un diverso progetto, tanto che [OSCURATO:PERSONA], non essendo stati retrocessi i diritti di superficie, sarebbe stata costretta a posizionare gli aerogeneratori in altre porzioni di terreno, con la verifica di nuovi studi geologici e di nuovi calcoli statici, e quindi avrebbe presentato un nuovo progetto, sia dal punto di vista economico che tecnico-progettuale, ivi compresi i calcoli delle linee di elettrificazione e della sottostazione elettrica, mai consegnati da EOS e completamente elaborati da [OSCURATO:PERSONA] in sede di nuova autorizzazione unica.

Espone altresì l’istante che la disponibilità giuridica dell’area su cui era stato realizzato il parco eolico avrebbe costituito un presupposto imprescindibile per la realizzabilità del progetto, sicché EOS, omettendo di retrocedere i diritti di superficie, avrebbe inficiato e reso nulla l’autorizzazione ottenuta, venendo meno l’asservimento disposto in via bonaria.

E peraltro [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto avvalersi della procedura semplificata di cui all’art. 14 della legge regionale Calabria n. 42/2008, in quanto il contratto in questione avrebbe avuto ad oggetto un progetto di variante in corso d’opera che esulava dal possibile campo di applicazione della citata disposizione.

E, da ultimo, sarebbe stato violato l’art. 115 c.p.c., poiché il giudice di merito avrebbe posto a base della decisione il preteso riconoscimento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], del mancato completamento dell’iter autorizzativo di sua competenza entro il termine del 31 dicembre 2007, mentre la circostanza sarebbe stata esplicitamente contestata. 5.1.– I due motivi – che possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto connessi sul piano logico e giuridico– sono inammissibili.

Infatti, a fronte della ricostruzione della vicenda (e delle correlate argomentazioni esposte sulla carenza di un nesso causale tra l’inadempimento dedotto e i danni da ritardo contestati), le censure, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge e di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, mirano, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, rivalutazione preclusa in questa sede (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8773 del 03/04/2024; Sez. 5, Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez.

U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

La sentenza impugnata ha adeguatamente argomentato in ordine alla non imputabilità dei nocumenti lamentati al ritardo di EOS nell’adempiere agli obblighi di cui all’art. 6/b e/o al mancato rilascio dei diritti di superficie.

E ciò perché [OSCURATO:PERSONA] non aveva assolto l’onere di allegazione e di prova con riguardo all’individuazione della specifica progettazione che avrebbe dovuto essere variata in conseguenza dell’asserita rimodulazione imposta dalla sopravvenuta legge regionale n. 42/2008.

Inoltre, è stato negato il risarcimento dei danni per il mancato ottenimento del finanziamento di cui alla legge n. 488/1992, poiché condizione necessaria per poter beneficiare del finanziamento era che il parco eolico fosse realizzato entro il 23 dicembre 2007.

Profili, questi, che non possono essere rivalutati in fatto in questa sede, attenendo al merito della lite non sindacabile in sede di legittimità.

Quanto al contestato riconoscimento della carenza del nesso eziologico, la negazione di tale nesso non è stata fondata sull’ammissione della stessa parte istante, bensì sui principi generali in forza dei quali, in tema di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell’esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità (recte della sua oggettiva ascrizione sotto il profilo causale) al fatto del debitore, poiché l’art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell’inadempimento, non modifica l’onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l’accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l’esistenza del danno (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23512 del 27/07/2022; Sez. 1, Sentenza n. 14178 del 05/05/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 23450 del 26/10/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 21217 del 02/10/2020; Sez. 6-3, Ordinanza n. 14463 del 09/07/2020; Sez. 1, Sentenza n. 13679 del 30/05/2018; Sez. 1, Sentenza n. 21140 del 10/10/2007; Sez. 3, Sentenza n. 5960 del 18/03/2005). 6.– In conseguenza delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere respinto.

Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 8069/2019) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – Società di [OSCURATO:PERSONA] a r.l. in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo liquidatore e legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale per scrittura privata autenticata del 1° dicembre 2020, rep. n. 71.253, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, giusta procura in calce all’ “atto di costituzione di codifensore” del 22 febbraio 2024, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], R.G.N. 8069/19 C.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] Vendita – Caparra confirmatoria – Risoluzione per inadempimento Risarcimento danni elettivamente domiciliata in Roma, piazza Adriana n. 5, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 4239/2018, pubblicata il 25 settembre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 aprile 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con atto di citazione notificato il 14 maggio 2013, ERG [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. conveniva, davanti al Tribunale di Milano, [OSCURATO:PERSONA] – Società di [OSCURATO:PERSONA] a r.l., chiedendo: 1) che fosse accertata l’illegittimità della risoluzione del contratto condizionato di compravendita stipulato il 4 agosto 2006, avente ad oggetto le autorizzazioni, permessi, nulla osta, concessioni, convenzioni, diritti e servitù comunque previsti e richiesti dalle norme e leggi applicabili per il corretto e legittimo diritto a costruire e gestire un parco eolico nei Comuni di Joppolo e Spilinga in provincia di [OSCURATO:PERSONA], come modificato, risoluzione fatta valere da [OSCURATO:PERSONA]; 2) che fosse conseguentemente accertato il diritto della EPG di recedere dall’accordo e di esigere il pagamento del doppio della caparra confirmatoria versata, oltre alla restituzione degli importi corrisposti a titolo di rimborso spese; 3) che, in via subordinata, fosse pronunciata la risoluzione del contratto per fatto e colpa di [OSCURATO:PERSONA], con il conseguente diritto alla restituzione degli importi corrisposti e al risarcimento dei danni. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] – Società di [OSCURATO:PERSONA] a r.l., la quale contestava le domande avversarie, di cui chiedeva il rigetto, previo accertamento della legittima risoluzione del contratto, in esito alla dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa, e – in via riconvenzionale – domandava che EPG fosse condannata al risarcimento dei danni patiti, quantificati in un importo pari ad euro 57.750.000,00 e al rimborso delle spese e dei maggiori costi sostenuti per la realizzazione del parco eolico. Nel corso del giudizio era espletata consulenza tecnica d’ufficio, con la relativa presentazione di chiarimenti a cura dell’ausiliario del giudice. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 4254/2016, depositata il 5 aprile 2016: A) rigettava la domanda di EPG (già [OSCURATO:SOCIETA].) di accertamento dell’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] al contratto definitivo condizionato del 4 agosto 2006 nonché la domanda di condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del doppio della caparra confirmatoria versata o, in subordine, al risarcimento dei danni subiti, poiché EPG non aveva specificato le obbligazioni alle quali [OSCURATO:PERSONA] sarebbe venuta meno e, comunque, per l’infondatezza di tali pretese, non essendo la consulenza tecnica d’ufficio richiesta utile o conferente rispetto al tema strettamente contrattuale; B) accoglieva, per converso, la domanda di [OSCURATO:PERSONA] di accertamento della legittimità della risoluzione del contratto definitivo condizionato del 4 agosto 2006, all’esito della intimazione di cui alla lettera del 27 dicembre 2007, stante il ritardo con il quale EPG aveva consegnato a [OSCURATO:PERSONA] le bozze di progetto per le opere di fondazione degli aerogeneratori e di elettrificazione del parco eolico; C) in conseguenza, condannava [OSCURATO:PERSONA] a restituire a EPG l’importo versato a titolo di caparra confirmatoria, pari ad euro 2.500.000,00, nonché le somme corrisposte a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’ottenimento di alcune delle autorizzazioni necessarie a costruire e gestire il parco eolico per euro 700.000,00, avendo [OSCURATO:PERSONA] comunque realizzato il parco eolico; D) rigettava la domanda di [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento dei danni asseritamente patiti, essendo gli stessi indimostrati sotto il profilo del nesso causale tra la condotta inadempiente di EPG e il ritardo con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva potuto portare a termine il progetto. 2.– Con atto di citazione notificato il 26 ottobre 2016, proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] – Società di [OSCURATO:PERSONA] a r.l., la quale lamentava: 1) l’erronea negazione del risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’inadempimento di EPG, in ordine a tutte le voci dedotte nel giudizio di primo grado; 2) l’erronea disposizione della sua condanna a restituire a EPG le somme percepite in esecuzione del contratto. Con ulteriore atto di citazione notificato il 7 novembre 2016, proponeva separato appello anche ERG [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la quale deduceva: 1) l’erroneo rigetto della domanda di accertamento dell’inadempimento contrattuale di [OSCURATO:PERSONA] e della conseguente richiesta di pagamento del doppio della caparra confirmatoria versata; 2) l’erroneo accertamento dell’inadempimento per fatto e colpa della stessa EPG, tale da determinare la risoluzione del contratto. Si costituivano nei rispettivi giudizi di impugnazione ERG [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] – Società di [OSCURATO:PERSONA] a r.l., le quali si opponevano all’accoglimento degli appelli avversari. Riuniti i giudizi, decidendo sui gravami interposti, la Corte d’appello di Milano, con la sentenza di cui in epigrafe, respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e, in parziale accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannava quest’ultima al pagamento, in favore di EPG, della minor somma di euro 2.500.000,00, a titolo di restituzione di quanto da quest’ultima versato quale caparra confirmatoria e anticipo sul prezzo, oltre interessi legali dalla domanda al saldo (senza l’ulteriore condanna alla restituzione della somma anticipata di euro 700.000,00, versata a titolo di rimborso spese), confermando, nel resto, la sentenza impugnata. A sostegno dell’adottata pronuncia,la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che [OSCURATO:PERSONA] si era assunta il rischio di sostenere senza alcuna contropartita – con obbligo, quindi, di restituzione a EPG di quanto anticipato – i costi correlati all’ottenimento delle autorizzazioni solo nel caso in cui il perfezionamento degli accordi non fosse stato possibile per cause indipendenti dall’adempimento di entrambe le parti ex art. 11 del contratto, mentre, viceversa, in qualsiasi altro caso di risoluzione dell’accordo, diverso dall’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 9 del contratto, restavano escluse dall’effetto restitutorio le somme versate da EOS a titolo di rimborso spese, sicché [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto a trattenere la somma di euro 700.000,00 che EOS le aveva versato in acconto spese per tale specifica imputazione; b) che doveva essere confermato il rigetto della domanda di risarcimento dei danni da ritardo nello sviluppo del progetto proposta da [OSCURATO:PERSONA] – risarcimento quantificato in euro 48.000.000,00 per il mancato guadagno e in euro 2.750.000,00 per i costi di progetto analoghi a quelli che già erano stati affrontati in precedenza –, poiché, anche ove vi fosse stato l’adempimento di EPG, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe completato comunque la parte di sua competenza dell’iter autorizzativo entro il 31 dicembre 2007, sicché il negozio non si sarebbe comunque perfezionato nei termini convenuti, come aveva accertato il consulente tecnico d’ufficio, secondo cui, alla data del 31 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] non aveva ancora ottenuto otto pareri/nulla osta necessari al conseguimento dell’autorizzazione unica per costruire e gestire il parco eolico; c) che, pertanto, doveva essere esclusa la sussistenza del nesso di causalità tra l’inadempimento di EPG e il ritardo con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva poi ultimato il predetto iter autorizzativo, come correttamente ritenuto dal Tribunale, secondo cui, sebbene [OSCURATO:PERSONA] avesse dovuto presentare un nuovo progetto, tuttavia non aveva dimostrato che ciò fosse stato imputabile al ritardo di EOS nell’adempiere agli obblighi di cui all’art. 6/b e/o al mancato rilascio dei diritti di superficie, né [OSCURATO:PERSONA] aveva assolto l’onere di allegazione e di prova con riguardo all’individuazione della specifica progettazione che avrebbe dovuto essere variata in conseguenza dell’asserita rimodulazione imposta dalla sopravvenuta legge regionale n. 42/2008; d) che neanche poteva essere riconosciuto il risarcimento dei danni per il mancato ottenimento del finanziamento di cui alla legge n. 488/1992, poiché condizione necessaria per poter beneficiare del finanziamento era che il parco eolico fosse realizzato entro il 23 dicembre 2007, mentre era pacifico che [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata in grado di realizzare il parco eolico entro tale data, atteso che la società stessa aveva riconosciuto che, per ottenere il predetto finanziamento, si sarebbero dovute richiedere delle proroghe del citato termine, sulla cui concreta ottenibilità nulla era dato conoscere, né [OSCURATO:PERSONA] aveva dimostrato che, in assenza del preteso inadempimento di EPG, sarebbe riuscita a ottemperare alle prescrizioni richieste dalla legge per ottenere detto finanziamento; e) che, quanto all’invocato risarcimento dei danni per effetto della mancata retrocessione dei diritti di superficie da parte di EPG, avendo [OSCURATO:PERSONA] dovuto riproporre un nuovo iter amministrativo, all’esito dell’entrata in vigore della legge regionale Calabria n. 42/2008, senza potersi avvalere dei permessi e autorizzazioni già ottenuti, doveva essere ripreso l’assunto della sentenza del Tribunale, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] aveva dovuto presentare un nuovo progetto, perché l’iter autorizzativo non era stato compiuto alla data di entrata in vigore della nuova legge regionale, senza però che tale avvio di un nuovo iter fosse causalmente ricollegabile all’inadempimento di EOS, con la conseguenza che non era dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto portare a termine l’iter autorizzativo prima della novella legislativa; f) che, infatti, la legge regionale Calabria n. 42/2008 era entrata in vigore a distanza di un anno dalla comunicazione di risoluzione del contratto e non aveva determinato la caducazione delle domande di autorizzazione già presentate, in forza della disciplina previgente, avendo piuttosto previsto un mero obbligo di integrazione documentale delle domande stesse, adempimento che non risultava che [OSCURATO:PERSONA] avesse posto in essere, avendo, viceversa, la stessa [OSCURATO:PERSONA] riconosciuto che le ragioni del mancato completamente dell’iter autorizzativo dovevano individuarsi nella necessità di promuovere un giudizio amministrativo avverso il parere negativo di compatibilità ambientale del progetto di parco eolico, espresso il 15 aprile 2005 dal dirigente generale della Regione Calabria, con il conseguente rallentamento del procedimento amministrativo in corso. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] a r.l. in liquidazione. Ha resistito, con controricorso, l’intimata [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. 4.–Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Anzitutto deve essere dichiarata l’inammissibilità ex art.372 c.p.c. del deposito, a cura della ricorrente, del decreto del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] di revoca delle agevolazioni concesse in via provvisoria n. 3447 del 19 novembre 2021, comunicato e mezzo PEC il 22 novembre 2021, e del decreto del Tribunale di Roma depositato il 18 ottobre 2022 di rigetto dell’istanza di fallimento verso [OSCURATO:PERSONA], nonostante si tratti di documenti sopravvenuti all’introduzione dell’odierno giudizio, poiché essi non riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso, bensì il merito dei motivi articolati (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2062 del 19/01/2024; Sez. 5, Sentenza n. 4415 del 20/02/2020; Sez. L, Ordinanza n. 18464 del 12/07/2018; Sez. 1, Sentenza n. 9689 del 04/07/2002). 2.– Tanto premesso, con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di merito – una volta condivisa l’interpretazione dell’art. 9 del contratto proposta da [OSCURATO:PERSONA] e accertato, quindi, il diritto di quest’ultima ad ottenere il rimborso dei costi sostenuti in vista della realizzazione del parco eolico – preso in considerazione solo una delle domande che [OSCURATO:PERSONA] aveva formulato con riferimento alla richiesta di rimborso, omettendo di esaminare e di pronunciarsi su quelle ulteriori. Obietta l’istante che, per converso, [OSCURATO:PERSONA], nel riproporre la domanda in sede di gravame, non aveva chiesto solo e soltanto che, in accoglimento della domanda di rimborso dei costi sostenuti, fosse dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] a trattenere la somma di euro 700.000,00 versata in acconto spese da ERG nella vigenza del contratto, ma aveva altresì chiesto che fosse accertato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere il rimborso di tutti i costi sostenuti in vista della realizzazione del parco eolico e, per l’effetto, che EOS fosse condannata a rimborsare a [OSCURATO:PERSONA] gli ulteriori e maggiori costi indicati, liquidandoli nella misura di euro 4.801.185,99, al netto della somma di euro 700.000,00 già incassata, o della diversa, minore o maggiore, somma ritenuta di giustizia, se del caso anche in via equitativa. Segnatamente tali costi e/o oneri richiesti si sarebbero dovuti imputare ai costi di progettazione e di variante per euro 2.750.000,00, all’acconto Enel per allaccio della sottostazione alla centrale Enel di Spilinga per euro 185.976,00, a depositi cauzionali e una tantumai Comuni di Joppolo e Spilinga per euro 665.000,00, ai costi documentati per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 per un importo di euro 830.209,99, all’acquisto degli immobili in area parco eolico per euro 360.000,00, ai costi di manutenzione e prescrizioni varie delle aree del parco eolico e per la pulizia delle strade dal 2006 al 2007 per euro 170.000,00, ai costi per collaborazioni operative per euro 220.000,00 e ai costi di monitoraggio delle anemometrie dal 2004 al 2007 per euro 420.000,00, per un totale di euro 5.501.185,99. Inoltre, ad avviso della ricorrente, l’omessa pronuncia del giudice del gravame avrebbe riguardato anche il mancato esame delle istanze istruttorie (prova testimoniale e consulenza tecnica d’ufficio) che avrebbero avuto diretta attinenza alla domanda volta ad ottenere il rimborso dei costi sostenuti per la realizzazione del parco eolico. 2.1.–Il motivo è infondato. In disparte il fatto che la censura relativa alla non corrispondenza tra chiesto e pronunciato (per ultra-petizione o per infra-petizione), denunciata in sede di legittimità, integra un vizio di nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. e non già di violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in ogni caso, la dedotta omessa pronuncia non sussiste, stante che, nel confermare il rigetto della domanda di risarcimento dei danni da ritardo nello sviluppo del progetto proposta da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello ha disatteso sia la pretesa di ristoro del mancato guadagno, sia la pretesa di rimborso dei costi di progetto per le analoghe ragioni esposte. Il risarcimento del danno da inadempimento ha, infatti, la funzione di porre il patrimonio del creditore danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l’inadempimento e, quindi, trova presupposto e limite nell’effettiva perdita subita da quel patrimonio, in conseguenza del fatto-inadempimento stesso, comprensivo dei costi sostenuti, quale danno emergente ex art.1223 c.c. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4718 del 10/03/2016; Sez. 3, Sentenza n. 22826 del 10/11/2010; Sez. 2, Sentenza n. 3694 del 28/05/1983). Peraltro, emerge dagli atti che tali costi sono stati comunque funzionali alla realizzazione del parco eolico rimasto nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], che dunque ha tratto una specifica utilità dall’effettuazione degli evocati esborsi. Quanto alla contestazione della mancata decisione sulle richieste istruttorie reiterate in appello, il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie, per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 24830 del 20/10/2017; Sez. 6-1, Ordinanza n. 13716 del 05/07/2016; Sez. L, Sentenza n. 6715 del 18/03/2013). Vizio di motivazione che non può essere dedotto in questa sede, nei ristretti limiti in cui allo stato è consentito dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., poiché il rigetto della domanda di risarcimento dei danni è stato confermato in appello, sicché, ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. vigente ratione temporis, il sindacato per omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, è precluso in sede di legittimità. 3.– Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte territoriale respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere il risarcimento dei danni patiti per la pretesa assenza di un nesso di causalità tra l’inadempimento di ERG e il ritardo con cui [OSCURATO:PERSONA], risolto il rapporto, aveva ottenuto l’autorizzazione unica, senza considerare e tenere conto delle risposte alle osservazioni del consulente tecnico di parte fornite dal consulente tecnico d’ufficio, come contenute nelle pagine 29, 30 e 31 della relazione definitiva del 15 novembre 2014, e delle considerazioni espresse nella relazione integrativa del 30 gennaio 2015, dalle quali sarebbe emerso il perfezionamento dell’iter amministrativo anche con riferimento ai pareri e/o nulla osta. Sarebbe stata, quindi, riconosciuta in tali rilievi tecnici l’efficacia del percorso seguito da [OSCURATO:PERSONA], salvo rilevare che, da un punto di vista solo formale, sarebbe stato preferibile seguire un procedimento diverso, come di fatto sarebbe avvenuto in seguito. 3.1.–Il motivo è inammissibile. Ed invero, a fronte di una “doppia conforme” (quanto alla esclusione del nesso eziologico tra l’inadempimento di ERG e il ritardo nel conseguimento, a cura di [OSCURATO:PERSONA], dell’autorizzazione unica), con instaurazione del giudizio di gravame successivamente all’11 settembre 2012, come nella specie (la citazione introduttiva del giudizio d’appello instaurato da [OSCURATO:PERSONA] è stata notificata il 26 ottobre 2016), ai sensi dell’art. 348-ter, quinto comma, c.p.c., vigente ratione temporis, la doglianza di omesso esame di fatti decisivi, formulata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non può essere proposta (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8775 del 03/04/2024; Sez. 2, Sentenza n. 5074 del 26/02/2024; Sez. 5, Ordinanza n. 11439 del 11/05/2018; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Sez. 5, Sentenza n. 26860 del 18/12/2014). La sentenza d’appello ha riformato la sentenza di primo grado limitatamente alla disposta condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione dell’acconto versato da EPG per sostenere le spese, nella misura di euro 700.000,00, di cui è stato affermato il diritto a trattenere il relativo importo, mentre è stata confermata la statuizione sul rigetto del risarcimento dei danni, comprensivo degli ulteriori costi sostenuti. Ora, la preclusione discendente da una pronuncia “doppia conforme” vale non solo quando la decisione di secondo grado sia interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico - argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 19828 del 20/06/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 17449 del 30/05/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 16736 del 24/05/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 2506 del 27/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 33483 del 11/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29222 del 12/11/2019). Né parte ricorrente si è onerata di specificare le ipotetiche differenze tra le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello in merito a tale profilo decisorio, ossia in ordine al disposto rigetto del risarcimento dei danni (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 8320 del 15/03/2022; Sez. L, Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016). Peraltro, la censura, per omesso esame, delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio può avvenire nei limiti in cui non sia stato considerato un preciso fatto storico, sottoposto al contraddittorio delle parti, di natura decisiva, che sia stato prospettato in sede di indagini peritali, evidentemente di natura percettiva, e non già a fronte di mere valutazioni rimesse all’ausiliario del giudice (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 18886 del 04/07/2023; Sez. 1, Sentenza n. 8584 del 16/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 18598 del 07/09/2020; Sez. 6-3, Ordinanza n. 12387 del 24/06/2020). Nella fattispecie, il “fatto” asseritamente tralasciato sarebbe consistito nella mancata considerazione della ponderazione del consulente tecnico d’ufficio in ordine al perfezionamento dell’iter amministrativo anche con riferimento ai pareri e/o nulla osta, come esposto nella sintetica valutazione delle osservazioni del consulente tecnico di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 195, ultimo comma, c.p.c., e nella depositata relazione integrativa, aspetti, questi, che non integrano un accadimento storico-naturalistico, bensì mere argomentazioni tecniche. D’altronde, tale ponderazione – secondo lo stesso assunto della ricorrente – non sarebbe neanche così perentoria, posto che, a fronte della asserita riconosciuta efficacia del percorso seguito da [OSCURATO:PERSONA], lo stesso consulente tecnico d’ufficio avrebbe comunque evidenziato che, da un punto di vista formale, sarebbe stato preferibile seguire un procedimento diverso, come di fatto avvenuto in seguito. 4.–Con il terzo motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione della legge n. 488/1992 e l’omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte distrettuale escluso la ricorrenza del danno relativo al mancato ottenimento del finanziamento di cui alla citata legge, poiché la condizione necessaria per poter beneficiare del finanziamento – ossia la realizzazione del parco eolico entro il 23 dicembre 2007 – non si sarebbe comunque verificata per fatto imputabile a [OSCURATO:PERSONA], né sarebbero emersi elementi atti a suffragare che quest’ultima avrebbe potuto ottenere delle proroghe. Senonché, ad avviso dell’istante, non sarebbe stato necessario che [OSCURATO:PERSONA], ai fini di percepire il finanziamento, avesse ultimato i lavori di realizzazione del parco eolico entro il 23 dicembre 2007, poiché la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare solo di aver ottenuto l’atto amministrativo finale, consistente nelle delibere di ciascuno dei consigli comunali rispettivamente di Joppolo e Spilinga, con le quali si era proceduto dall’approvazione del progetto di variante, deliberata rispettivamente il 30 giugno 2007 e il 21 dicembre 2007, comunicando il cronoprogramma, ma non certo il piano di avvio dei lavori e l’ultimazione dei lavori di realizzazione del parco eolico, una volta che fossero stati addotti motivi di forza maggiore non imputabili alle parti. Soluzione che non si sarebbe raggiunta per l’inadempimento di EOS, con l’aggravante della mancata retrocessione, in favore di [OSCURATO:PERSONA], dei diritti di superficie. Con l’effetto che il mancato rispetto del citato termine non avrebbe comunque comportato automaticamente la revoca delle agevolazioni. E, d’altronde, osserva l’istante che la prova della capacità di [OSCURATO:PERSONA] di ottemperare alle prescrizioni richieste dalla legge per ottenere il finanziamento sarebbe emersa in via documentale, trattandosi di finanziamento che [OSCURATO:PERSONA] aveva già ottenuto, seppure in via provvisoria, e avendo quest’ultima i requisiti di legge, come da premesse del decreto ministeriale di concessione, documento non esaminato dal giudicante. 5.– Con il quarto motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., della violazione e/o falsa applicazione della legge regionale Calabria n. 42/2008 e dell’omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte del gravame confermato la statuizione di primo grado, nella parte in cui è stata esclusa l’esistenza di un nesso di causalità tra il danno lamentato e la mancata retrocessione dei diritti di superficie, poiché l’avvio di un nuovo iter amministrativo non sarebbe stato ricollegabile all’inadempimento di EOS, stante: a) il difetto di prova della possibilità che [OSCURATO:PERSONA] portasse a termine l’iter autorizzativo prima della novella legislativa; b) l’entrata in vigore della legge regionale dopo oltre un anno dalla comunicazione di risoluzione del contratto, senza che avesse comportato la caducazione delle domande di autorizzazione già presentate, avendo implicato un mero obbligo di integrazione documentale, non assolto da [OSCURATO:PERSONA]; c) l’imputabilità del mancato completamento dell’iter autorizzativo alla necessità di promuovere un giudizio amministrativo avverso il parere negativo di compatibilità ambientale del progetto del parco eolico, espresso il 15 aprile 2005 dal dirigente generale della Regione Calabria. Sostiene l’istante che il giudicante non avrebbe tenuto conto dei rilievi della consulenza tecnica d’ufficio, secondo cui, alla data del 31 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] già aveva ottenuto i pareri e i nulla osta di competenza, necessari al conseguimento dell’autorizzazione unica, con l’effetto che sarebbe stata in atti la prova della capacità di [OSCURATO:PERSONA] di portare a termine l’iter autorizzativo prima della novella legislativa. Né sarebbe stata considerata la circostanza inerente all’incidenza della mancata retrocessione dei diritti di superficie da EOS a [OSCURATO:PERSONA] sulle aree interessate dalla realizzazione del parco, la quale avrebbe bloccato l’iter della variante in corso d’opera, non disponendo [OSCURATO:PERSONA] delle aree su cui insistevano gli aerogeneratori, il che avrebbe altresì determinato la decadenza del progetto, anche sotto il profilo giuridico, in quanto i permessi e le autorizzazioni erano relativi ad un’area di cui [OSCURATO:PERSONA] non aveva la disponibilità, e avrebbe impedito la prosecuzione dell’iter di cui alla legge n. 488/1992, imponendo a [OSCURATO:PERSONA] di presentare un nuovo progetto. Aggiunge la ricorrente che non si sarebbe limitata semplicemente a sostituirsi ad EOS nell’espletamento delle attività mancate di cui al punto 6/b del contratto, ma avrebbe presentato un nuovo progetto, ripercorrendo l’intero iter autorizzativo, poiché non disponeva dell’area su cui insisteva il progetto originario. Ne discende, secondo la ricorrente, che non sarebbe ragionevolmente e logicamente sostenibile che per la Regione Calabria facessero fede i pareri e le autorizzazioni acquisiti, riferiti, tra l’altro, ad un diverso progetto, tanto che [OSCURATO:PERSONA], non essendo stati retrocessi i diritti di superficie, sarebbe stata costretta a posizionare gli aerogeneratori in altre porzioni di terreno, con la verifica di nuovi studi geologici e di nuovi calcoli statici, e quindi avrebbe presentato un nuovo progetto, sia dal punto di vista economico che tecnico-progettuale, ivi compresi i calcoli delle linee di elettrificazione e della sottostazione elettrica, mai consegnati da EOS e completamente elaborati da [OSCURATO:PERSONA] in sede di nuova autorizzazione unica. Espone altresì l’istante che la disponibilità giuridica dell’area su cui era stato realizzato il parco eolico avrebbe costituito un presupposto imprescindibile per la realizzabilità del progetto, sicché EOS, omettendo di retrocedere i diritti di superficie, avrebbe inficiato e reso nulla l’autorizzazione ottenuta, venendo meno l’asservimento disposto in via bonaria. E peraltro [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto avvalersi della procedura semplificata di cui all’art. 14 della legge regionale Calabria n. 42/2008, in quanto il contratto in questione avrebbe avuto ad oggetto un progetto di variante in corso d’opera che esulava dal possibile campo di applicazione della citata disposizione. E, da ultimo, sarebbe stato violato l’art. 115 c.p.c., poiché il giudice di merito avrebbe posto a base della decisione il preteso riconoscimento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], del mancato completamento dell’iter autorizzativo di sua competenza entro il termine del 31 dicembre 2007, mentre la circostanza sarebbe stata esplicitamente contestata. 5.1.– I due motivi – che possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto connessi sul piano logico e giuridico– sono inammissibili. Infatti, a fronte della ricostruzione della vicenda (e delle correlate argomentazioni esposte sulla carenza di un nesso causale tra l’inadempimento dedotto e i danni da ritardo contestati), le censure, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge e di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, mirano, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, rivalutazione preclusa in questa sede (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8773 del 03/04/2024; Sez. 5, Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). La sentenza impugnata ha adeguatamente argomentato in ordine alla non imputabilità dei nocumenti lamentati al ritardo di EOS nell’adempiere agli obblighi di cui all’art. 6/b e/o al mancato rilascio dei diritti di superficie. E ciò perché [OSCURATO:PERSONA] non aveva assolto l’onere di allegazione e di prova con riguardo all’individuazione della specifica progettazione che avrebbe dovuto essere variata in conseguenza dell’asserita rimodulazione imposta dalla sopravvenuta legge regionale n. 42/2008. Inoltre, è stato negato il risarcimento dei danni per il mancato ottenimento del finanziamento di cui alla legge n. 488/1992, poiché condizione necessaria per poter beneficiare del finanziamento era che il parco eolico fosse realizzato entro il 23 dicembre 2007. Profili, questi, che non possono essere rivalutati in fatto in questa sede, attenendo al merito della lite non sindacabile in sede di legittimità. Quanto al contestato riconoscimento della carenza del nesso eziologico, la negazione di tale nesso non è stata fondata sull’ammissione della stessa parte istante, bensì sui principi generali in forza dei quali, in tema di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell’esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità (recte della sua oggettiva ascrizione sotto il profilo causale) al fatto del debitore, poiché l’art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell’inadempimento, non modifica l’onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l’accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l’esistenza del danno (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23512 del 27/07/2022; Sez. 1, Sentenza n. 14178 del 05/05/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 23450 del 26/10/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 21217 del 02/10/2020; Sez. 6-3, Ordinanza n. 14463 del 09/07/2020; Sez. 1, Sentenza n. 13679 del 30/05/2018; Sez. 1, Sentenza n. 21140 del 10/10/2007; Sez. 3, Sentenza n. 5960 del 18/03/2005). 6.– In conseguenza delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere respinto. Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il
Sentenza Cassazione n. 11381/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris