CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06256/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2024 del TRIBUNALE di Siracusa dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Siracusa ha condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all’art. 660 cod. pen. e al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] disponendo che questi siano liquidati in separato giudizio civile; Rilevato che avverso la sentenza ha proposto ricorso la parte civile deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata liquidazione del danno in quanto questo, essendo esclusivamente morale, avrebbe potuto e dovuto essere determinato dal giudice penale; Rilevato che le doglianze, pure puntualmente articolate, sono manifestamente infondate in quanto il Tribunale, con il riferimento al fatto che il danno è di difficile quantificazione, ciò in effetti considerato che le molestie si sono protratte nel tempo, ha adeguatamente motivato quanto alla impossibilità di procede a una immediata determinazione della somma da liquidare a titolo di risarcimento e che gli argomenti così correttamente esposti non sono sindacabili in questa sede; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 22/01/2