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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2025

Cassazione n. 33462/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.15474/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche in rapporto alla ricostruzione del fatto ed alle valutazioni espresse nel giudizio di merito, tenuto conto della parimenti generica articolazione dei motivi di appello su tale punto; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno il 26 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.15474/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche in rapporto alla ricostruzione del fatto ed alle valutazioni espresse nel giudizio di merito, tenuto conto della parimenti generica articolazione dei motivi di appello su tale punto; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 26 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 33462/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris