CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 febbraio 2023
Cassazione n. 24864/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 del TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] che con la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ora impugnata, il Tribunale di Padova ha applicato, ex art. 444 c.p.p., la pena concordata tra le parti nei confronti degli imputati per una pluralità di delitti di furto. Tenuto conto che avverso il provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l'imputato [OSCURATO:PERSONA], tramite i rispettivi difensori, lamentando vizi di illogicità di motivazione e di violazione di legge, con motivi in sostanza sovrapponibili quanto al contenuto, in relazione alla mancata decisione del Giudice sui beni in sequestro, oltre che riguardo al mancato proscioglimento degli imputati ex art 129 cpp. Considerato che i ricorsi sono inammissibili riguardo alla doglianza circa il mancato proscioglimento, in quanto proposti per motivi non consentiti dalla legge. Secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, introdotto con la Legge del 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso di specie i ricorrenti lamentano genericamente la mancanza di una approfondita motivazione circa un eventuale proscioglimento, ponendosi, dunque, al di fuori dei limiti consentiti dalla norma suddetta. Ritenuto,quanto alla mancanza di statuizione circa i beni oggetto di sequestro, che i ricorrenti neppure deducono specificamente quale sia il loro interesse ad impugnare, poiché le doglianze si riferiscono genericamente a tutti i beni in sequestro, tra i quali anche una moltitudine di oggetti appartenenti alle persone offese. Ricordato, inoltre in diritto, che la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 21368 del 26/09/2019 Cc. (dep. 17/07/2020 ) Rv. 279348„ ipotesi non presente nella fattispecie e riguardo alla quale i ricorrenti nulla deducono. Osservato che nella fattispecie la misura di sicurezza non ha formato oggetto dell'accordo tra le parti, ragion per cui il giudice non è tenuto a recepirlo integralmente o a rigettare la richiesta (Sez. U, Sentenza n. 21368 del 26/09/2019 Cc. (dep. 17/07/2020 ) Rv. 279348. Ritenuto che, pertanto i ricorsi, devono essere dichiarati de plano inarnmissibili ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 24.2.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] ' V [OSCURATO:PERSONA] V SEZIONE PENALE DEPOSI