CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 33382/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
45/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19945/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona dellegale rappresentant e pro tempore , domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che larappresenta e difende per legge –ricorrente – contro VALERIOENRICO, domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE) -intimata – N. 19945/21 R.G. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, n. 389/5/2021depositata in data 15.1.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 6.7.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del l a Sicilia rigettò l’ appell o dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenz a n. 12954 /201 7 della C.T.P. di Catania , che aveva accolto ilricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA] contro la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bisd.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972 : ciò in relazione a imposte – IRPEF, IRAP e IVA relative agli anni 2005 e 2006 - che erano state erroneamente sgravate dall’Ufficionel 2010, ma nuovamente iscritte a ruolo ai sensi dell’art. 43, comma 1, d.P.R. n. 602/1973, nell’anno 2011; nel confermare la sentenza di primo grado, il giudice d’appello rilevò che la cartella impugnata era stata notificata il 9.2.2012, e quindi a decadenza triennale già maturata, ai sensi dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, trattandosi di imposte inerenti agli anni 2005 e 2006; né il riferimento all’art. 43, comma 1, d.P.R. n. 602/1973, poteva dirsi conferente, giacché nella cartella non si faceva alcun cenno a somme erroneamenterimborsate o sgravate; avverso detta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a d un unico motivo, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; l’agente della riscossione è rimastointimato; N. 19945/21 R.G. consideratoche: 1.1 – c o n l’unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione de ll’ art. 43, comma 1, d.P.R. n. 602/1973, nonché degli artt. 36-bisd.P.R. n. 600/1973 e 54-bisd.P.R. n. 633/1972, per non aver la C.T.R. preso in considerazione il rinnovo della iscrizione a ruolo operata dall’Ufficio, con ogni conseguenza sulla tempestività dell’iniziativa fiscale; il riferimento della cartella all’art. 43 cit., prosegue la ricorrente, era del tutto idoneo a palesare il fatto che la nuova iscrizione a ruolo non doveva essere ancorata alla data di presentazione delle dichiarazioni per gli anni 2005 e 2006, bensì alla data in cui il rimborso o lo sgravio vennero operati, sicchénessuna decadenza poteva dirsi maturata; 1.2 –il motivo è infondato; è costante, nella giurisprudenza di questa Corte, l’insegnamento secondo cui “In tema di recupero di somme oggetto di sgravio indebito, deve escludersi l'applicazione dell'art. 43 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nel testo vigente successivamente alle modifiche introdotte dall'art. 1 del d.l. n. 106 del 2005, conv., con modif., in l. n. 156 del 2005), che consente all'ufficio di recuperare le «somme erroneamente rimborsate» e gli «interessi eventualmente corrisposti», tramite diretta iscrizione a ruolo entro termini decorrenti dall'«esecuzione del rimborso», tenuto conto che la norma fa esclusivo riferimento al rimborso, e non allo sgravio, e che i due istituti sono tra loro eterogenei, essendo l'uno un provvedimento in autotutela con effetto sull'‘obligatio’e l'altro un mero atto con effetto sulla ‘solutio’, non essendo pertanto possibile estendere all'uno la disposizione letteralmente riferita all'altro, con la conseguenza che la diretta reiscrizione a ruolo, senza preventivo avviso di accertamento, è consentita solo N. 19945/21 R.G. per il recupero del rimborso erroneamente effettuato, non implicante gliaspetti provvedimentali connaturati allo sgravio, mentre la declaratoria di erroneità di uno sgravio deve seguire la via ordinaria dell'accertamento, dovendo rimuoversi un provvedimento di secondo grado” (Cass. n. 22570/2017 ; conf. Cass. n. 32298/2018; Cass. n. 577/2019); è dunque evidente che l’Ufficio non avrebbe potuto recuperare le somme erroneamente oggetto di sgravio in sede di controllo automatizzato, occorrendo anzi procedere all’emissione di autonomo avviso di accertamento; pertanto, la ripresa per cui è processo è stata illegittimamente azionata in via diretta con la cartella, non trovando giustificazione il mero rinnovo dell’iscrizione a ruolo operato dall’Ufficio ai sensi del ridetto art. 43, comma 1, d.P.R. n. 602/1973, applicabile nell’ipotesi del solo rimborso indebito, non sussistente nel caso che occupa; la statuizione della C.T.R., con le predette integrazioni, resta dunque esente da censure; 2.1 - in definitiva, il ricorso è rigettato ; le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti del contribuente, con distrazione in favore del procuratore antistatario, che ha reso la prescritta dichiarazione; nulla va disposto nei confronti dell’agente della riscossione, che non ha svolto difese; trattandosi di impugnazione proposta da un’amministrazione dello Stato, non sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d . P . R . n. 115/2002, nel testo N. 19945/21 R.G. introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 ( v. Cass. n. 1778/2016); P.Q.M. rigetta il ricorsoe condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA], liquidate in € 2.300,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge, con distrazione in favore d