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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 giugno 2023

Cassazione n. 24333/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari, pronunciando quale giudice di rinvio in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione del 18 dicembre 2020 che aveva annullato per ragioni processuali, la sentenza resa da dalla Corte d'appello Bari il 16 gennaio 2020, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre di reclusione ed euro 1000 di multa oltre alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5, in relazione ai reati di cui agli artt. 628, commi 1 e 3, n. 1, 61, commi 1 e 5, 582 cod. pen. perché agendo in concorso con [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicato, strattonando [OSCURATO:PERSONA], nata nel 1928, si impossessava, strappandoglieli di dosso, di una collana e due ciondoli in oro giallo detenuti dalla vittima che, a seguito dell'aggressione, cadeva rovinosamente a terra procurandosi lesioni con prognosi di giorni 20, con l'aggravante di aver commesso il fatto in più persone riunite, approfittando di circostanze di tempo luogo e persona tali da ostacolare difesa in ragione dell'età della vittima e con la recidiva specifica, reati commessi in Molfetta il 12 luglio 2014. 2.Con i motivi di ricorso il difensore dell'imputato denuncia la carenza di motivazione sul giudizio di responsabilità in relazione ai reati di rapina e lesioni.

Rileva che è erronea la conclusione sul contributo morale e agevolatore dell'imputato all'azione delittuosa posta in essere materialnnente dall'asserito complice con nnaldestre modalità e mancando la prova indiziaria grave, precisa e concordante sull'apporto concorsuale dal monnento che dai fotogrammi emergeva che l'imputato si trovava sul luogo in maniera casuale, era solo un passante, e la fuga successiva in direzione diversa non possiede capacità dimostrativa sul vero thema probandum che è costituito dalla partecipazione concorsuale all'azione delittuosa.

3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comnna 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020 e i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022 e, successivamente, con il d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022 fino al 30 giugno 2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati.

La Corte di appello ha valorizzato a carico dell'imputato, confermando la condanna in primo grado, le dichiarazioni rese dalla persona offesa, la signora Capurso, da cui emergeva che ella aveva avuto modo di notare i due giovani autori del fatto nei pressi del portone di casa e che ne ha puntualmente descritto le azioni che, in nnodo sinergico e coordinato tra i due, avevano condotto all'azione criminosa poiché la persona sedutasi si era avventata contro la vittinna, intenta a chiudere il portone, strappandole di dosso gli oggetti d'oro e facendola rovinare a terra.

La vittima ha riferito, in particolare, che, dopo che uno dei due imputati si era seduto sul gradino accanto al portone di casa, l'altro si era appostato all'angolo del vicolo con un telefono cellulare all'orecchio.

Inequivoca la individuazione degli autori del fatto poiché i due erano stati, ripresi anche dalla videocamera di sicurezza, i fotogrammi analizzati dagli inquirenti avevano evidenziato come, durante l'azione materiale della rapina, condotta dal coimputato, il ricorrente ne aveva seguito l'azione per tutta la sua durata e che, fuggiti in direzioni diverse, i due si erano poi incontrati poco lontano.

La ricostruzione convergente dei fatti, quale emerge dalle dichiarazioni della persona offesa e dalle risultanze del sistema di videoripresa, è stata oggetto di adeguata analisi da parte del giudice del merito che ne ha tratto le debite conseguenze, sul piano giuridico, enucleando il contributo fornito dall'odierno ricorrente al complice svolgendo una concordata attività di sorveglianza del luogo in cui veniva commesso il reato, previa intesa.

Le dichiarazioni della vittima hanno consentito di escludere che l'odierno ricorrente si fosse trovato "per caso" sul luogo e, anzi, il contemporaneo arrivo e la sinergica condotta sono stati correttamente valorizzati non solo sul piano del rafforzamento dei propositi criminosi dell'imputato che ha posto in essere la condotta materiale ma anche su quello dell'agevolazione della condotta, poiché l'imputato svolgeva una funzione di vedetta avvertendo il complice dell'eventuale arrivo delle forze dell'ordine o di altre persone, garantendone, in tale evenienza, la copertura.

Un contributo correttamente sussunto nel concorso di persone nel reato, essendosi tradotto nell'ausilio materiale, attraverso il compito di sorveglianza nel luogo in cui operava il compartecipe, ma anche al rafforzamento della sua volontà delittuosa, in conseguenza della maggior sicurezza data dalla presenza di un correo pronto ad avvertire di ogni pericolo e dare man forte. 2.Consegue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, pronunciando quale giudice di rinvio in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione del 18 dicembre 2020 che aveva annullato per ragioni processuali, la sentenza resa da dalla Corte d'appello Bari il 16 gennaio 2020, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre di reclusione ed euro 1000 di multa oltre alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5, in relazione ai reati di cui agli artt. 628, commi 1 e 3, n. 1, 61, commi 1 e 5, 582 cod. pen. perché agendo in concorso con [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicato, strattonando [OSCURATO:PERSONA], nata nel 1928, si impossessava, strappandoglieli di dosso, di una collana e due ciondoli in oro giallo detenuti dalla vittima che, a seguito dell'aggressione, cadeva rovinosamente a terra procurandosi lesioni con prognosi di giorni 20, con l'aggravante di aver commesso il fatto in più persone riunite, approfittando di circostanze di tempo luogo e persona tali da ostacolare difesa in ragione dell'età della vittima e con la recidiva specifica, reati commessi in Molfetta il 12 luglio 2014. 2.Con i motivi di ricorso il difensore dell'imputato denuncia la carenza di motivazione sul giudizio di responsabilità in relazione ai reati di rapina e lesioni. Rileva che è erronea la conclusione sul contributo morale e agevolatore dell'imputato all'azione delittuosa posta in essere materialnnente dall'asserito complice con nnaldestre modalità e mancando la prova indiziaria grave, precisa e concordante sull'apporto concorsuale dal monnento che dai fotogrammi emergeva che l'imputato si trovava sul luogo in maniera casuale, era solo un passante, e la fuga successiva in direzione diversa non possiede capacità dimostrativa sul vero thema probandum che è costituito dalla partecipazione concorsuale all'azione delittuosa. 3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comnna 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020 e i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022 e, successivamente, con il d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022 fino al 30 giugno 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati. La Corte di appello ha valorizzato a carico dell'imputato, confermando la condanna in primo grado, le dichiarazioni rese dalla persona offesa, la signora Capurso, da cui emergeva che ella aveva avuto modo di notare i due giovani autori del fatto nei pressi del portone di casa e che ne ha puntualmente descritto le azioni che, in nnodo sinergico e coordinato tra i due, avevano condotto all'azione criminosa poiché la persona sedutasi si era avventata contro la vittinna, intenta a chiudere il portone, strappandole di dosso gli oggetti d'oro e facendola rovinare a terra. La vittima ha riferito, in particolare, che, dopo che uno dei due imputati si era seduto sul gradino accanto al portone di casa, l'altro si era appostato all'angolo del vicolo con un telefono cellulare all'orecchio. Inequivoca la individuazione degli autori del fatto poiché i due erano stati, ripresi anche dalla videocamera di sicurezza, i fotogrammi analizzati dagli inquirenti avevano evidenziato come, durante l'azione materiale della rapina, condotta dal coimputato, il ricorrente ne aveva seguito l'azione per tutta la sua durata e che, fuggiti in direzioni diverse, i due si erano poi incontrati poco lontano. La ricostruzione convergente dei fatti, quale emerge dalle dichiarazioni della persona offesa e dalle risultanze del sistema di videoripresa, è stata oggetto di adeguata analisi da parte del giudice del merito che ne ha tratto le debite conseguenze, sul piano giuridico, enucleando il contributo fornito dall'odierno ricorrente al complice svolgendo una concordata attività di sorveglianza del luogo in cui veniva commesso il reato, previa intesa. Le dichiarazioni della vittima hanno consentito di escludere che l'odierno ricorrente si fosse trovato "per caso" sul luogo e, anzi, il contemporaneo arrivo e la sinergica condotta sono stati correttamente valorizzati non solo sul piano del rafforzamento dei propositi criminosi dell'imputato che ha posto in essere la condotta materiale ma anche su quello dell'agevolazione della condotta, poiché l'imputato svolgeva una funzione di vedetta avvertendo il complice dell'eventuale arrivo delle forze dell'ordine o di altre persone, garantendone, in tale evenienza, la copertura. Un contributo correttamente sussunto nel concorso di persone nel reato, essendosi tradotto nell'ausilio materiale, attraverso il compito di sorveglianza nel luogo in cui operava il compartecipe, ma anche al rafforzamento della sua volontà delittuosa, in conseguenza della maggior sicurezza data dalla presenza di un correo pronto ad avvertire di ogni pericolo e dare man forte. 2.Consegue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur
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