CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05289/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31508 R.G.anno 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 1630/2019 depositat a l’11 aprile 2019 del la Corte di appello di Milano. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. LA CORTE RILEVASez. I–RG 31508/2019 camera di consiglio22.11.2023 1. ― E’ st a ta impugnata per ca ssazione la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ha respinto l’impugnazioneproposta da UBS Europe SE avverso la pronuncia del Tribunale del capoluogo lombardo resa il 3 febbraio 2017. Il detto Tribunale avevaparzialmente accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] condannando UBS al pagamento, nei confronti dell’attrice, della somma di euro 31.387,00. La controversia riguarda una gestione patrimoniale e ha ad oggetto l’ordine con cui [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto essere stato disposto un disinvestimentoil quale, in base alla prospettazione attorea, era stato però attuato con ritardo. 2. ― Il ricorso per cas sazione di UBS Europe si basa su sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso. 3. ― In prossimità dell’adunanza camerale è stato depositato atto di rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] , corredato dell’accettazione di [OSCURATO:PERSONA]. 4. ― Si impone dunque l’estinzione del giudizio. Non deve statuirsi sulle spese processuali, giusta l’art. 391, comma 4, c.p.c. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d