CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 maggio 2026
Cassazione n. 12318/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]-ADER-in persona del Presidente pro tempore,domiciliate in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale delloStato, che le rappresenta e difende;-ricorrenti -Contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26334/2019Numero sezionale 1301/2026Numero di raccolta generale 12318/2026Data pubblicazione 02/05/2026Gian [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’Avv.to Giorgio de Caroli,giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato pressolo studio del difensore in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Bruno, n. 52 (indirizzo PEC:[OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente-per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia n. 584/16/2019, depositata in data 7 febbraio 2019;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1. L’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, e l’Agenzia delleentrate-[OSCURATO:SOCIETA]-ADER-in persona del Presidente pro tempore, propongonoricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata inepigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia avevarigettato l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate e quelloincidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Agenzia delleentrate e dell’Agente della [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza n. 5053/01/2017della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva accolto il ricorsoproposto dal contribuente avverso la comunicazione preventiva di iscrizioneipotecaria notificata da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. scaturente: 1) daun presupposto avviso di accertamento, non impugnato, con il quale venivanoimputate a quest’ultimo, per il 2010, le violazioni tributarie con le conseguentisanzioni relative a [OSCURATO:SOCIETA] di cui lo stesso era stato legalerappresentante dal gennaio 2011 sino alla data del fallimento della società(dichiarato nell’agosto del 2014) e 2) da altre partite di ruolo afferenti aviolazioni del codice della strada e a omissioni contributive.2. In punto di diritto, la CTR - confermando la sentenza di primo grado che,previo rigetto della censura concernente l’assunta irritualità della notificadell’avviso presupposto, aveva accolto il ricorso escludendo che, ai sensi dell’art.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26334/2019Numero sezionale 1301/2026Numero di raccolta generale 12318/2026Data pubblicazione 02/05/20267 del d.l. n. 269/2003, dovesse rispondere delle sanzioni l’amministratore dellasocietà- ha osservato che: 1) la notifica dell’avviso presupposto era statacorrettamente eseguita, ai sensi dell’art. 60 del DPR n. 600/73, essendo statol’atto, in mancanza di portiere presso l’indirizzo di residenza e di indicazione sulcitofono del nominativo del contribuente, depositato presso la Casa comunale einserito sull’[OSCURATO:PERSONA]; 2) andava dichiarato il difetto (parziale) digiurisdizione con riguardo a una serie di voci riconducibili a titoli (sanzionistradali e omissioni contributive) di competenza del giudice ordinario; 3) i tributiresidui riguardavano non il Garbagnati in proprio ma la società di cui il primo erastato legale rappresentante dal gennaio 2011 all’agosto 2014 (data delladichiarazione di fallimento) per cui le sanzioni non erano “trasportabili” in capoall’amministratore in base all’art. 7 cit.; infatti il predetto articolo escludeva laresponsabilità del legale rappresentante, per le sanzioni, senza alcunadistinzione riguardo alla finalità fraudolenta (che, nel caso di specie, era statacontestata dall’Ufficio sul presupposto della “costituzione” della società al soloscopo di sottrarre all’Erario la materia imponibile).3. Resiste, con controricorso, il contribuente.RAGIONE DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.,la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 c.p.c., 36 deld.lgs. n. 546/92 e 132, comma 2, n.4 c.p.c., 111, comma 7, Cost. per avere laCTR omesso di pronunciare sul motivo di appello con il quale l’Agenzia delleentrate aveva dedotto la mancata declaratoria da parte del giudice di primogrado dell’inammissibilità del ricorso originario, ai sensi dell’art. 21 del Dlgs. n.546/92, avendo la CTP – dopo avere rigettato la censura di irritualità dellanotifica dell’avviso di accertamento presupposto – escluso la imputabilità in capoal contribuente, quale amministratore di [OSCURATO:SOCIETA], delle violazionitributarie contestate a quest’ultima, anche, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n.269/2003, con riguardo alle sanzioni irrogate alla società, sebbene, stante larituale notifica del presupposto avviso, la pretesa erariale ivi contenuta, inNumero registro generale 26334/2019Numero sezionale 1301/2026Numero di raccolta generale 12318/2026Data pubblicazione 02/05/2026mancanza di impugnazione nei termini ex lege, si fosse “cristallizzata” conconseguente inammissibilità del ricorso originario per intervenuto decorso deltermine di sessanta giorni dalla data della notifica dell’avviso di accertamento.L’Agenzia denuncia, in ogni caso, sul detto motivo di gravame, una carenzamotivazionale della sentenza impugnata, avendo il giudice di appello, a frontedella riscontrata regolarità della notifica dell’atto impositivo presupposto,rigettato nel merito il gravame dell’Ufficio, in luogo di dichiarare l’inammissibilità,anche ex officio (trattandosi di un presupposto dell’azione e requisito per latrattazione del merito della domanda), dell’originario ricorso ai sensi degli artt.19 e 21 del d.lgs. n. 546/92, per intervenuto decorso del termine di sessantagiorni dalla data di notifica del presupposto avviso (oltre che ex art. 100 c.p.c.essendo diretto, peraltro, avverso un preavviso di iscrizione ipotecaria).1.1.Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del motivo perdifetto di specificità (per avere fatto l’Agenzia inizialmente riferimentoall’eccezione di inammissibilità del ricorso per non autonoma impugnabilità dellacomunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e successivamenteall’eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 546/92per decorso del termine di sessanta giorni dalla data di notifica del presuppostoavviso di accertamento) atteso che è chiara l’illustrazione del primo motivo conil quale si denunciano i vizi di omessa pronuncia e di motivazione apparente inordine al motivo di appello specificamente riportato in ricorso ( pag. 6) circa lamancata declaratoria da parte del giudice di prime cure dell’inammissibilità delricorso ai sensi dell’art. 21 cit. per decorso del termine di sessanta giorni dallarituale notifica del prodromico avviso.1.2.Il motivo nella parte in cui denuncia l’omessa pronuncia sul motivo di appellodell’Agenzia in ordine all’assunta mancata declaratoria da parte del giudice diprime cure dell’inammissibilità del ricorso originario per decorso del termine disessanta giorni per impugnare il presupposto avviso di accertamento (stante laritualità del procedimento notificatorio relativo a tale atto), si profilainammissibile atteso che «il mancato esame da parte del giudice, sollecitatoneNumero registro generale 26334/2019Numero sezionale 1301/2026Numero di raccolta generale 12318/2026Data pubblicazione 02/05/2026dalla parte, di una questione puramente processuale», [qual è quelladell’inammissibilità dell’appello per novità delle censure con lo stesso proposte]«non può dar luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale è configurabile conriferimento alle sole domande di merito, e non può assurgere quindi a causaautonoma di nullità della sentenza, potendo profilarsi al riguardo una nullità(propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall'art.112 cod. proc. civ., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dalgiudice alla questione sollevata dalla parte» (Cass. n. 13649 del 2005; conf.Cass. n. 7406 del 2014). Nella specie, la questione di rito – posta dall’Agenzianell’atto appello - dell’inammissibilità del ricorso originario per decorso deltermine di sessanta giorni dalla notificazione - ritenuta rituale dalla CTP - delpresupposto avviso (senza che fosse stato impugnato con conseguente“cristallizzazione” della pretesa impositiva) è stata rigettata implicitamente dallaCTR che - con una motivazione, sul punto, per quanto sintetica, idonea a farconoscere l’iter logico-giuridico sotteso al suo convincimento – ha ritenutosostanzialmente non impedito dalla rituale notifica dell’atto presuppostol’accertamento negativo del debito tributario (“il procedimento di notifica è statocorrettamente eseguito…i tributi residui riguardano …la società di cui ilGarbagnati è stato , dal gennaio 2011 all’agosto 2014 – quando è fallita- legalerappresentante. Le sanzioni irrogate alla società non sono “trasportabili” in capoall’amministratore ..in base all’art. 7 del d.l. n. 269/03…la Commissione ritieneche, in ogni caso, l’art. 7 predetto limita la responsabilità del legalerappresentante, anche per le sanzioni, senza alcuna distinzione riguardo allafinalità fraudolenta.”).2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.-in via gradata rispetto al primo motivo nell’ipotesi in cui la Corte dovesseravvisare un rigetto implicito del motivo di appello concernente la mancatadichiarazione dell’inammissibilità del ricorso originario, ai sensi dell’art. 21 deld.lgs. n. 546/92 - la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 3, incombinato disposto con l’art. 21 del d.lgs. n. 546/92 e 100 c.p.c. per avere laCTR - dopo avere ritenuto, rigettando la relativa eccezione, rituale laNumero registro generale 26334/2019Numero sezionale 1301/2026Numero di raccolta generale 12318/2026Data pubblicazione 02/05/2026notificazione dell’avviso presupposto - rigettato nel merito l’appello dell’Agenzia(escludendo la responsabilità del contribuente, nella qualità di legalerappresentante di [OSCURATO:SOCIETA] per le violazioni tributarie commesse dallasocietà anche con riguardo alle irrogate sanzioni ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n.269/2003) laddove, a fronte del prodromico avviso ritualmente notificato e nonimpugnato dal contribuente, non avrebbe dovuto decidere nel merito dellapretesa erariale contenuta del detto avviso (nel quale l’Ufficio aveva contestatola responsabilità personale di Garbagnati non potendo trovare applicazione l’art.7 cit, stante la costituzione della società al solo fine fraudolento di evadere leimposte) essendosi la stessa “cristallizzata”, con conseguente decadenza, exartt. 19, comma 3, e 21 cit., del contribuente dal potere di ricorrere avversol’avviso (tramite l'impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizioneipotecaria), e preclusione da parte del giudice dell’accertamento negativo deldebito tributario.2.1.Il motivo è fondato.2.2. La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria èassicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo unaprogressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, condiversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera diconoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile, perquesti ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa (Cass. S.U. 16412/07).Con riferimento ad un caso analogo a quello in esame questa Corte ha affermatoche la cartella esattoriale di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso diaccertamento divenuto definitivo, si esaurisce in un'intimazione di pagamentodella somma dovuta in base all'avviso e non integra un nuovo ed autonomo attoimpositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, essa resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri enon per questioni attinenti all’atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegueche tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dellacartella, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesaNumero registro generale 26334/2019Numero sezionale 1301/2026Numero di raccolta generale 12318/2026Data pubblicazione 02/05/2026impositiva solo con la notificazione della cartella predetta (Sez. 5, Ordinanza n.23346 del 2024; Cass., Sez. V, 11 dicembre 2023, n. 34416; Cass., Sez. V, 14giugno 2023, n. 17073; Cass., Sez. VI, 28 aprile 2022, n. 13252; Sez. 6 - 5,Ordinanza n. 883 del 2022;Cass., Sez. V, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez.VI, 16 febbraio 2021, n. 3937; Cass., Sez. VI, 19 gennaio 2021, n. 847; Cass.,Sez. V, 4 ottobre 2018, n.n. 24311 e 24312; Cass., Sez. V, 11 maggio 2017, n.11610; Cass., Sez. VI, 11 marzo 2015, n. 4818; Cass., Sez. V, 29 luglio 2011,n. 16641; Cass., Sez. V, 29 marzo 2006, n. 7310; Cass., Sez. V, 6 settembre2004, n. 17937). I vizi dell'avviso di accertamento da cui nasce il debito allafonte dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento, pertanto, non sonodeducibili davanti al giudice chiamato a conoscere dell'impugnazione diquest'ultima, eccettuato il caso [non ricorrente nella specie] in cui solopretesa impositiva e dell'atto con cui è stata accertata (Cass., Sez. 5, 11dicembre 2023, n. 34416). Tali principi sono stati da questa Corte ritenutiapplicabili anche nell’ipotesi di atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art.72-bis del d.P.R. n. 602/73 che faccia seguito ad atto impositivo divenutodefinitivo per mancata impugnazione (Cass., sez. 5, n. 19041 del 2025).2.3.Ugualmente, nel caso di specie, ogni questione concernente la pretesatributaria contenuta nell’avviso presupposto - la ritualità della cui notifica erastata accertata - poteva e doveva essere fatta valere mediante l'impugnazionetempestiva dell’avviso medesimo, e non (come in concreto inammissibilmenteavvenuto) tramite l'impugnazione facoltativa (Cass. n. 26129/2017) dellacomunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (ammessa solo per vizi propridi questa). Ne consegue che il decorso del termine di sessanta giorni di cui all’art.21 cit. dalla rituale notifica dell’avviso presupposto - confermata dalla CTR nelrigettare l’appello incidentale del Garbagnati – senza che il contribuente avesseproposto alcuna impugnativa avverso il medesimo per contestare il merito dellapretesa tributaria in esso contenuta (ovvero l’imputazione allo stesso, qualeamministratore di [OSCURATO:SOCIETA], delle violazioni tributarie della società e delleconseguenti sanzioni), ha comportato l’illegittimità -ai sensi degli artt. 19,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26334/2019Numero sezionale 1301/2026Numero di raccolta generale 12318/2026Data pubblicazione 02/05/2026comma 3 e 21 cit.- della implicita pronuncia di rigetto del motivo di gravame(concernente la mancata declaratoria da parte del giudice di primo gradodell’inammissibilità del ricorso originario per violazione dell’art. 21 cit.)contenuta nella statuizione di rigetto nel merito dell’appello dell’Agenzia (conesclusione della responsabilità del contribuente, nella qualità di legalerappresentante di [OSCURATO:SOCIETA] per le violazioni tributarie commesse dallasocietà anche con riguardo alle irrogate sanzioni ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n.269/2003). Pertanto, il giudice di appello non si è attenuto ai suddetti principiin quanto, trattandosi di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecariascaturente da un avviso di accertamento prodromico - divenuto, come accertatodalla CTR, definitivo per mancata impugnativa - la stessa poteva essereimpugnata esclusivamente per vizi propri e non per questioni attinenti, comenella specie, al merito della pretesa tributaria contenuta nell’avviso diaccertamento presupposto, deducibili solo in sede di impugnativa di quest’ultimonel termine di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546/92.3. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,la violazione e falsa applicazione degli artt.11 del d.lgs. n. 472/97 e 7 del d.l. n.269/2003, conv. nella legge n. 326/2003 per avere la CTR ritenuto di escluderela responsabilità del contribuente, nella qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA], per le sanzioni irrogate alla società in base all’art. 7 cit. (secondo cuile sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o di enticon personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica)sebbene, alla luce dell’orientamento della Corte di cassazione (è richiamataCass. n. 12334 del 2019), nelle ipotesi di costituzione artificiosa della società alsolo scopo illecito, con identificazione tra amministratore, trasgressore ebeneficiario, non operasse l’esclusione di responsabilità di cui all’art. 7 cit.Pertanto, ad avviso dell’Agenzia, la CTR – nell’estendere illegittimamente ilproprio esame al merito della pretesa erariale - avrebbe dovuto, per escluderela responsabilità del contribuente, verificare se la società [OSCURATO:SOCIETA] fossestata costituita a fini illeciti.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26334/2019Numero sezionale 1301/2026Numero di raccolta generale 12318/2026Data pubblicazione 02/05/20263.1.L’accoglimento del secondo motivo rende inutile la trattazione del terzo conassorbimento dello stesso.4.In conclusione, va accolto il secondo motivo, rigettato il primo, assorbito ilterzo, con cassazione della sentenza impugnata – in ordine al motivo accolto- e,non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c.,decidendo nel merito - facendo salva la declaratoria di difetto di giurisdizione inordine alle sanzioni relative a violazioni del codice della strada e alle omissionicontributive- con declaratoria di inammissibilità del ricorso originario avverso lacomunicazione di iscrizione ipotecaria (scaturente dal presupposto avviso diaccertamento non impugnato con il quale erano state imputate, per il 2010, alcontribuente le violazioni tributarie con conseguenti sanzioni relative a [OSCURATO:SOCIETA], quale legale rappresentante dal gennaio 2011 alla data del fallimentodella società).5.Le spese dei gradi di merito e quelle del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte, accoglie il secondo motivo, rigetta il primo, assorbito il terzo, cassa lasentenza impugnata – in ordine al motivo accolto- e, decidendo nel merito,dichiara - nei sensi di cui in motivazione - inammissibile il ricorso originario;condanna il contribuente al pagamento delle spese dei gradi di merito che liquidain euro 33.000,00 per il primo grado, in euro 39.000,00 per il secondo gradononché di quelle di legittimità che liquida in euro 23.000,00 per compensi oltrespese prenotate a debito.Così deciso in Roma il 10 febbraio 2026Il Presidente