CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37647/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9693-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso l'ordinanza n. 21593/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 07/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza n. 21593 del 7 ottobre 2020, questa Corte di Cassazione dichiarava inammissibile per genericità e conseguente contrasto con le regola di specificità e di autonomia di cui all'art.366 c.p.c. il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Pescara avverso la decisione resa dalla Corte d'Appello di L'Aquila di riforma della pronunzia del Tribunale di Pescara, che, in accoglimento della domanda del [OSCURATO:PERSONA], aveva riconosciuto il diritto di questi, dipendente del Comune di Pescara in qualità di agente di polizia municipale, all'erogazione dei buoni pasto per aver svolto il servizio in orari non esclusi dal diritto secondo la previsione recata, in difformità dal contratto nazionale, dalla contrattazione decentrata; - che per la revocazione di tale decisione ricorre il [OSCURATO:PERSONA], affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale, l'Amministrazione comunale di Pescara, pur intimata, non ha svolto difesa alcuna; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis, c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, il ricorrente, lamenta a carico di questa Corte l'errore, che in quanto ritenuto "di fatto" assume essere rilevante ai fini della richiesta revocazione della precedente decisione, dato dalla falsa percezione della realtà processuale conseguente all'aver erroneamente ritenuto essere oggetto del giudizio d'appello l'accertamento dello svolgimento da parte del [OSCURATO:PERSONA] della prestazione nelle fasce orarie legittimanti l'erogazione dei buoni pasto, cui si correla la valutazione in termini di genericità del ricorso espressa in relazione alla mancata indicazione degli orari di lavoro in concreto osservati; k che il motivo si rivela inammissibile non configurandosi alcun errore di fatto laddove oggetto della censura qui sollevata è l'apprezzamento sotto il profilo del rispetto delle regole di specificità ed autonomia imposte dall'art. 366 c.p.c. del ricorso proposto (ex multis Cass. 20635/2017), apprezzamento del resto pienamente fondato nel suo esito negativo, tenuto conto del condivisibile rilievo espresso nella motivazione dell'impugnata sentenza, per cui la specificazione delle face orarie di svolgimento della prestazione costituiva evidente presupposto della censura all'epoca sollevata a confutazione della ritenuta nullità della disciplina in materia recata dalla contrattazione decentrata in contrasto con la contrattazione nazionale che subordinava l'erogazione dei buoni pasto all'impiego in un turno che iniziato al mattino proseguiva nelle ore pomeridiane; che, pertanto, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile senza attribuzione delle spese di lite per non aver il Comune di Pescara svolto alcuna attività difensiva P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunan