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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 maggio 2023

Cassazione n. 16767/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE di APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, non essendo stata presentata tempestiva richiesta di trattazione orale necessaria in relazione alle norme allo stato vigenti, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], insisteva per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Catania riformava integralmente la sentenza di assoluzione che il Tribunale di Ragusa aveva pronunciato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice di primo grado aveva ritenuto inattendibili le dichiarazioni ricognitive della persona offesa - deceduta ed acquisita ai sensi dell'art. 512 cod. pen. - in quanto non assunte in conformità con lo statuto probatorio della ricognizione.

La Corte di appello confermava invece la legittimità dell'acquisizione delle dichiarazioni ricognitive rese dalla persona offesa nel corso delle indagini e riteneva la loro piena attendibilità, valorizzando il contesto nel quale erano state raccolte, la loro precisione e la loro coerenza con gli altri elementi di prova.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (artt. 195 e 526 cod. proc. pen.) e correlato vizio di motivazione: la condanna sarebbe fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, tenuto conto dell'inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 195 cod. proc. pen., di quelle rese dall'ufficiale di polizia giudiziaria (M.[OSCURATO:PERSONA]) che aveva proceduto ad effettuare la ricognizione fotografica in fase di indagine;

2.2. travisamento della prova: nel verbale di riconoscimento fotografica la persona offesa aveva descritto il ricorrente come persona con i capelli neri, mentre lo stesso aveva un ciuffo bianco;

2.2. vizio di motivazione: la Corte di appello non avrebbe fornito una motivazione rafforzata in relazione al giudizio di ribaltamento fondato sulla rivalutazione dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni ricognitive.

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena tenuto conto che si Corte di appello faceva improprio riferimento alla circostanza delle più persone riunite, non contestata ed alla condanna del primo giudice nonostante [OSCURATO:PERSONA] fosse stato assolto.

Si tratta di una motivazione nebulosa che non fornisce una adeguata motivazione in ordine alla quantificazione della pena ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via preliminare il collegio rileva che non è decorso il termine di prescrizione, che spirerà il prossimo 12 maggio 2023.

La rapina contestata, è infatti aggravata dalla circostanza speciale delle "più persone riunite" prevista dall'art. 628, comma 2) n. 1) cod. pen., che rileva in ordine alla identificazione del tempo necessario per la maturazione della prescrizione; devono essere computati duecentosettantasei giorni di sospensione.

2. Il primo motivo di ricorso, che contesta l'utilizzabilità delle dichiarazioni ricognitive acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. pen., è infondato. 2.1.11 collegio ribadisce che le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art.512 cod. proc. pen. possono costituire la base «esclusiva e determinante» dell'accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta, e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto, tra i quali possono rientrare anche le dichiarazioni dei testi indiretti, che hanno percepito in ambiente extra-processuale le dichiarazioni accusatorie della fonte primaria, confermandone in dibattimento la portata.

Si tratta di interpretazione coerente con le indicazioni contenute nelle sentenze di Grande Camera della Corte Edu emesse [OSCURATO:PERSONA] e Tahery c/ [OSCURATO:PERSONA] del 15 dicembre 2011e, Schatschaachwili c/ Germania del 15 dicembre 2015 (così: Sez. 2, n. 15492 del 05/02/2020, C., Rv. 279148 - 01; Sez. 6, n. 50994 del 26/03/2019, D., Rv. 278195 - 01).

3.2. La questione dell'utilizzo a fini di prova delle dichiarazioni non assunte in contraddittorio disciplinato dagli artt. 512 e 512-bis cod. proc. pen. è stata oggetto di un rilevante intervento di interpretazione conformativa generato dalla necessità di adeguare le garanzie interne a quelle convenzionali, nella configurazione ad esse assegnata dalla Corte europea dei diritti umani.

In materia non è superfluo ricordare che la Corte costituzionale con le sentenze nn. 348 e 349 del 2007 ha chiarito che la [OSCURATO:PERSONA] come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo assurge a fonte del diritto interno di rango sovralegislativo, ma subcostituzionale: il giudice comune è pertanto tenuto ad interpretare la legislazione interna in modo "conforme" alla ratio decidendi del giudice convenzionale, facendo ricorso ad ogni strumento ermeneutico disponibile; l'incidente di legittimità costituzionale è, invece, indicato come strumento residuale da utilizzare quando è impossibile l'adeguamento interpretativo (Corte cost. sentenza n. 80 del 2011),II ruolo della "norma" convenzionale, come emerge dalla mediazione giurisprudenziale della Corte europea, è stato ulteriormente chiarito dalla sentenza n. 49 del 2015 della Corte costituzionale che ha affermato che l'obbligo dell'interpretazione adeguatrice incombe sul giudice solo in presenza di una interpretazione "consolidata" o di una sentenza pilota: «solo un "diritto consolidato", generato dalla giurisprudenza europea, che il giudice interno è tenuto a porre a fondamento del proprio processo interpretativo, mentre nessun obbligo esiste in tal senso, a fronte di pronunce che non siano espressive di un orientamento oramai divenuto definitivo [...] La nozione stessa di giurisprudenza consolidata trova riconoscimento nell'art. 28 della CEDU, a riprova che, anche nell'ambito di quest'ultima, si ammette che lo spessore di persuasività delle pronunce sia soggetto a sfumature di grado, fino a quando non emerga un «well-established case- law» che «normally means case-law which has been consistently applied by a Chamber», salvo il caso eccezionale su questione di principio, «particularly when the [OSCURATO:PERSONA] has rendered it» (Corte cost. n. 49 del 2015).

La Corte costituzionale ha anche indicato indici idonei ad orientare il giudice nazionale nel suo percorso di discernimento ovvero «la creatività del principio affermato, rispetto al solco tradizionale della giurisprudenza europea; gli eventuali punti di distinguo, o persino di contrasto, nei confronti di altre pronunce della Corte di Strasburgo; la ricorrenza di opinioni dissenzienti, specie se alimentate da robuste deduzioni; la circostanza che quanto deciso promana da una sezione semplice, e non ha ricevuto l'avallo della Grande Camera; il dubbio che, nel caso di specie, il giudice europeo non sia stato posto in condizione di apprezzare i tratti peculiari dell'ordinamento giuridico nazionale, estendendovi criteri di giudizio elaborati nei confronti di altri Stati aderenti che, alla luce di quei tratti, si mostrano invece poco confacenti al caso italiano.

Quando tutti, o alcuni di questi indizi si manifestano, secondo un giudizio che non può prescindere dalle peculiarità di ogni singola vicenda, non vi è alcuna ragione che obblighi il giudice comune a condividere la linea interpretativa adottata dalla Corte EDU per decidere una peculiare controversia, sempre che non si tratti di una "sentenza pilota" in senso stretto» (Corte cost. n. 49 del 2015).

Dunque: non ogni sentenza della Corte Edu genera l'obbligo di interpretazione adeguatrice, ma solo quelle che siano espressione di un diritto consolidato, che offra una ratio decidendi del diritto scrutinato non frutto di una elaborazione episodica, ma di un percorso interpretativo sedimentato e condiviso, se non addirittura avvallato dall'intervento di una pronuncia di Grande camera.

3.3. La natura di diritto consolidato deve essere senz'altro riconosciuta alle sentenza di Grande Camera emesse nei casi [OSCURATO:PERSONA] v. [OSCURATO:PERSONA] (Corte Edu, Grande Camera, 15 dicembre 2011) e Schatschaschwili v.

Germania (Corte Edu, Grande Camera, 15 dicembre 2015) che hanno chiarito l'estensione delle garanzie previste dall'art. 6 della convenzione, affermando la compatibilità con le garanzie convenzionali della condanna fondata su dichiarazioni decisive non assunte in contraddittorio, ogni volta che il sacrificio del diritto di difesa (ovvero l'impossibilità di interrogare direttamente il teste fondamentale) risulti "bilanciato" da adeguate garanzie procedurali, che devono essere "proporzionate" alla rilevanza per la decisione delle dichiarazioni non assunte in contraddittorio.

Il rigore che deve caratterizzare la valutazione di credibilità dei contenuti accusatori tratti da dichiarazioni non assunte in contraddittorio deve caratterizzare "ogni" sentenza di condanna che si fondi su testimonianze cartolari, nulla rilevando che le stesse siano state ab origine assunte in via unilaterale o in contraddittorio nelle pregresse fasi processuali, dato che quello che impone il ricorso alle garanzie compensative è la mancata riproduzione del contraddittorio "di fronte al giudice che decide".

Pertanto se la condanna interviene per la prima volta in appello, in seguito ad un overtuming, le testimonianze poste alla base della decisione — cartolari in ragione della progressione processuale - se non rinnovate devono anch'esse essere compensate da adeguate garanzie procedurali.

La Corte europea ha infatti affermato che la prova dichiarativa "cartolarizzata" a causa dell'avanzamento della progressione processuale è equiparata alla testimonianza cartolare ab origine, ovvero a quella mai sottoposta al contraddittorio formata nel corso delle indagini (Corte Edu, II sezione, 10 novembre 2020, Dan v.

Moldavia, 2).

3.3. Risulta così superato il precedente orientamento della stessa Corte di Strasburgo che riteneva non compatibile con le garanzie convenzionali le condanne fondate su testimonianze cartolari che costituivano l'elemento "decisivo e determinante" dell'accertamento di responsabilità (orientamento che aveva condotto la Cassazione alla interpretazione espressa dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 27918 del 25/11/2010 - dep.2011, D. F., Rv. 250198, anch'essa da ritenersi superata).

3.4. Deve essere chiarito che la ratio decidendi delle sentenze di Grande camera, che integrano una fonte del diritto sovraordinata alla legge, forniscono indicazioni ermeneutiche che non si risolvono nella "eliminazione" dei casi di illegalità convenzionale correlati all'utilizzo di dichiarazioni non assunte in contraddittorio poste a fondamento delle decisioni di condanna.

Il giudizio in ordine alla rilevanza delle dichiarazioni ed alla sufficienza delle compensazioni procedurali resta affidato al giudice e la "equità complessiva" del processo resta sottoposta al possibile vaglio della Corte di Strasburgo che spesso è chiamata a valutare la sufficienza delle garanzie compensative in relazione alla decisività per la condanna delle dichiarazioni non assunte in contraddittorio.

Non deve stupire, pertanto, che dopo le pronunce di Grande camera [OSCURATO:PERSONA] e Tahery c/ [OSCURATO:PERSONA] e Schatschaachwili c/ Germania risalenti rispettivamente al 2011 ed al 2015 si registrino condanne degli Stati aderenti alla Convenzione per condanne fondate su dichiarazioni non assunte in contradditorio e non sufficientemente compensate.

E' quanto accaduto, ad esempio, nel caso "Cafagna v.

Italia" quando la Corte Edu ha rilevato l'iniquità del processo in ragione della carenza di ricerche del testimone assente e della insufficienza delle garanzie compensative in relazione alla rilevanza delle dichiarazioni non assunte in contraddittorio: si tratta di una pronuncia, che, confermando la ratio decidendi espressa dalle pronunce di Grande Camera, ne fa applicazione nel caso concreto sottoposto al suo esame, senza smentirle, ma rilevando l'iniquità del processo per l'insufficienza delle garanzie compensative e degli sforzi per rintracciare il teste assente.

3.5. Può dunque essere affermato che, in aderenza alle indicazioni espresse dalla Corte di Strasburgo nelle sentenze [OSCURATO:PERSONA] v. [OSCURATO:PERSONA] (Corte Edu, Grande Camera, 15 dicembre 2011) e Schatschaschwili v.

Germania (Corte Edu, Grande Camera, 15 dicembre 2015), le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi degli artt. 512 e 512-bis cod. proc. pen. possono costituire la base esclusiva e determinante dell'accertamento di responsabilità sempre che siano assistite da "adeguate garanzie procedurali", individuabili nell'utilizzo di modi di raccolta della prova dichiarativa che ne garantiscano la genuinità dei contenuti e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto.

La consistenza delle garanzie compensative deve essere, inoltre, proporzionale alla rilevanza per la decisione delle dichiarazioni non assunte in contraddittorio (in termini: Sez. 6, n. 2296 del 13/11/2013 - dep. 2014, Frangiamore, Rv. 257771).

3.6. Nel caso in esame la Corte di appello effettuava un attento scrutinio della valutazione delle dichiarazioni assunte in assenza di contraddittorio: si trattava sia della denuncia che delle dichiarazioni ricognitive della persona offesa.

Veniva rilevato che in sede di denuncia la persona offesa aveva dichiarato espressamente che, malgrado i momenti concitati che avevano caratterizzato l'aggressione, era riuscita a memorizzare le fattezze del rapinatore ed era, pertanto, in grado di riconoscerlo in fotografia.

Nel successivo verbale di individuazione fotografica, anch'esso acquisito agli atti, la persona offesa reiterava puntualmente le dichiarazioni rese in sede di denuncia ripercorrendo nuovamente la vicenda della quale era stata vittima e, descrivendo in modo preciso e dettagliato tutti i particolari dell'aggressione, anche con riguardo alla durata della stessa, descritta come sufficiente per vedere il viso del rapinatore e memorizzarne le caratteristiche.

L'offeso effettuava una descrizione dettagliata relativa all'età, all'abbigliamento e anche ad alcuni particolari di contorno (come il fatto che l'autore della rapina fosse sceso da un'autovettura di colore grigio di media cilindrata).

Allo stesso veniva successivamente mostrato un album composto da diverse foto che conduceva al riconoscimento "senza ombra di dubbio" di colui che lo aveva aggredito la mattina precedente della persona riprodotta nella foto n. 4.

Secondo la Corte di appello il fatto che le dichiarazioni ricognitive fossero sovrapponibili a quelle rese in sede di denuncia e la circostanza che l'identificazione fotografica fosse stata effettuata a breve distanza dal momento in cui si era svolta l'aggressione rendevano particolarmente credibili i contenuti accusatori contestati tratti dalle dichiarazioni acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. pen..

Si tratta di una motivazione puntuale, esaustiva e rafforzata, che si conclude con la valutazione della credibilità delle dichiarazioni ricognitive rese in fase di indagine sulla base della valutazione della coerenza ed affidabilità della progressione dichiarativa dell'offeso, in linea con le linee ermeneutiche sopra tracciate.

Tale valutazione resiste anche alla eliminazione dal compendio probatorio valutabile delle dichiarazioni del M.[OSCURATO:PERSONA], inutilizzabili ai sensi dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen..

4. Il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce un travisamento della prova nella parte in cui il dichiarante nel descrivere i tratti somatici dell'autore della rapina indicava che lo stesso aveva i capelli neri mentre il ricorrente - come si evincerebbe dalla foto mostrata - aveva un "ciuffo bianco" e diverse striature è, anch'esso, infondato.Il motivo si risolve nella richiesta di una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove: la presenza di alcuni ciuffi bianchi non rende inattendibile la descrizione effettuata dall'offeso che aveva riferito di una capigliatura nera, tenuto conto che - all'epoca dei fatti - il colore dominante dei capelli del ricorrente era proprio quello scuro.

5. Il motivo che contesta il difetto di motivazione rafforzata è manifestamente infondato.

La Corte territoriale, contrariamente a quanto dedotto, effettuava una analitica ed accurata valutazione della progressione dichiarativa della persona offesa, valutandone nel dettaglio la credibilità.

Si tratta di un percorso motivazionale sicuramente "rafforzato" rispetto a quello offerto dal primo giudice, che, invero non si era soffermato sulla valutazione di credibilità delle dichiarazioni ricognitive, ma si era limitato a non condividere la giurisprudenza - invero consolidata - che inquadra il riconoscimento fotografico come prova atipica, la cui capacità probatoria deve essere valutata secondo le regole della prova dichiarativa.

Il Tribunale aveva inoltre ritenuto che la ricognizione fotografica fosse comunque un atto di critica attendibilità in quanto soggetto all'inquinamento da suggestione fantastica del riconoscente.

Tuttavia tale affermazione generale ed astratta non era stata verificata in relazione alle circostanze del caso concreto, dato che non erano stati evidenziati specifici segnali di "ricostruzione fantastica".

Ribaltando la prima decisione la Corte di appello ha invece aderito alla giurisprudenza consolidata della Corte di legittimità secondo cui l'individuazione fotografica effettuata dalla polizia giudiziaria costituisce una prova atipica la cui affidabilità deriva dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione.

Pertanto, le modalità dell'individuazione - e dunque anche la scelta delle immagini fotografiche effettuata dalla polizia giudiziaria - non riguardano la legalità della prova, dato l'enorme margine di opinabilità che accompagna ogni selezione, ma si riflettono sul suo valore, che richiede l'apprezzamento, in sede di scrutinio di legittimità, della congruenza del percorso argomentativo utilizzato dal giudice di merito a fondamento dell'affidabilità del riconoscimento e, quindi, del giudizio di colpevolezza (tra le altre: Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, dep.2016, Coccia, Rv. 267562 - 01).

In coerenza con tale inquadramento è stato successivamente effettuato un analitico vaglio della attendibilità intrinseca ed estrinseca della dichiarazione ricognitiva e della complessiva credibilità dei contenuti accusatori rassegnati dall'offeso nel corso delle indagini ed introdotti nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 512 cod. pen. ( si richiama quanto osservato nel § 3.6.).

Anche sotto questo profilo la motivazione contestata non si presta ad alcuna censura in questa sede.6.

Infine sono infondate le doglianze in ordine alla legittimità del trattamento sanzionatorio.

Il collegio ribadisce che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142, Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 - dep. 2008, Gasparri e altri, Rv. 239754).

La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva.

Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello.

Nel caso di specie, rilevato che il richiamo alla "condanna di primo grado" è all'evidenza frutto di un refuso che non incide sulla legittimità della motivazione, il collegio ritiene che la sentenza non si presti a censure neanche nella parte in cui definisce il trattamento sanzionatorio.

La pena veniva infatti quantificata nel minimo edittale tenuto conto delle circostanze del caso concreto e della intensità del dolo, argomenti idonei anche ad escludere la concessione delle circostanze generiche. 7.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE di APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, non essendo stata presentata tempestiva richiesta di trattazione orale necessaria in relazione alle norme allo stato vigenti, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], insisteva per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Catania riformava integralmente la sentenza di assoluzione che il Tribunale di Ragusa aveva pronunciato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice di primo grado aveva ritenuto inattendibili le dichiarazioni ricognitive della persona offesa - deceduta ed acquisita ai sensi dell'art. 512 cod. pen. - in quanto non assunte in conformità con lo statuto probatorio della ricognizione. La Corte di appello confermava invece la legittimità dell'acquisizione delle dichiarazioni ricognitive rese dalla persona offesa nel corso delle indagini e riteneva la loro piena attendibilità, valorizzando il contesto nel quale erano state raccolte, la loro precisione e la loro coerenza con gli altri elementi di prova. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (artt. 195 e 526 cod. proc. pen.) e correlato vizio di motivazione: la condanna sarebbe fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, tenuto conto dell'inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 195 cod. proc. pen., di quelle rese dall'ufficiale di polizia giudiziaria (M.[OSCURATO:PERSONA]) che aveva proceduto ad effettuare la ricognizione fotografica in fase di indagine; 2.2. travisamento della prova: nel verbale di riconoscimento fotografica la persona offesa aveva descritto il ricorrente come persona con i capelli neri, mentre lo stesso aveva un ciuffo bianco; 2.2. vizio di motivazione: la Corte di appello non avrebbe fornito una motivazione rafforzata in relazione al giudizio di ribaltamento fondato sulla rivalutazione dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni ricognitive. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena tenuto conto che si Corte di appello faceva improprio riferimento alla circostanza delle più persone riunite, non contestata ed alla condanna del primo giudice nonostante [OSCURATO:PERSONA] fosse stato assolto. Si tratta di una motivazione nebulosa che non fornisce una adeguata motivazione in ordine alla quantificazione della pena ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via preliminare il collegio rileva che non è decorso il termine di prescrizione, che spirerà il prossimo 12 maggio 2023. La rapina contestata, è infatti aggravata dalla circostanza speciale delle "più persone riunite" prevista dall'art. 628, comma 2) n. 1) cod. pen., che rileva in ordine alla identificazione del tempo necessario per la maturazione della prescrizione; devono essere computati duecentosettantasei giorni di sospensione. 2. Il primo motivo di ricorso, che contesta l'utilizzabilità delle dichiarazioni ricognitive acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. pen., è infondato. 2.1.11 collegio ribadisce che le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art.512 cod. proc. pen. possono costituire la base «esclusiva e determinante» dell'accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta, e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto, tra i quali possono rientrare anche le dichiarazioni dei testi indiretti, che hanno percepito in ambiente extra-processuale le dichiarazioni accusatorie della fonte primaria, confermandone in dibattimento la portata. Si tratta di interpretazione coerente con le indicazioni contenute nelle sentenze di Grande Camera della Corte Edu emesse [OSCURATO:PERSONA] e Tahery c/ [OSCURATO:PERSONA] del 15 dicembre 2011e, Schatschaachwili c/ Germania del 15 dicembre 2015 (così: Sez. 2, n. 15492 del 05/02/2020, C., Rv. 279148 - 01; Sez. 6, n. 50994 del 26/03/2019, D., Rv. 278195 - 01). 3.2. La questione dell'utilizzo a fini di prova delle dichiarazioni non assunte in contraddittorio disciplinato dagli artt. 512 e 512-bis cod. proc. pen. è stata oggetto di un rilevante intervento di interpretazione conformativa generato dalla necessità di adeguare le garanzie interne a quelle convenzionali, nella configurazione ad esse assegnata dalla Corte europea dei diritti umani. In materia non è superfluo ricordare che la Corte costituzionale con le sentenze nn. 348 e 349 del 2007 ha chiarito che la [OSCURATO:PERSONA] come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo assurge a fonte del diritto interno di rango sovralegislativo, ma subcostituzionale: il giudice comune è pertanto tenuto ad interpretare la legislazione interna in modo "conforme" alla ratio decidendi del giudice convenzionale, facendo ricorso ad ogni strumento ermeneutico disponibile; l'incidente di legittimità costituzionale è, invece, indicato come strumento residuale da utilizzare quando è impossibile l'adeguamento interpretativo (Corte cost. sentenza n. 80 del 2011),II ruolo della "norma" convenzionale, come emerge dalla mediazione giurisprudenziale della Corte europea, è stato ulteriormente chiarito dalla sentenza n. 49 del 2015 della Corte costituzionale che ha affermato che l'obbligo dell'interpretazione adeguatrice incombe sul giudice solo in presenza di una interpretazione "consolidata" o di una sentenza pilota: «solo un "diritto consolidato", generato dalla giurisprudenza europea, che il giudice interno è tenuto a porre a fondamento del proprio processo interpretativo, mentre nessun obbligo esiste in tal senso, a fronte di pronunce che non siano espressive di un orientamento oramai divenuto definitivo [...] La nozione stessa di giurisprudenza consolidata trova riconoscimento nell'art. 28 della CEDU, a riprova che, anche nell'ambito di quest'ultima, si ammette che lo spessore di persuasività delle pronunce sia soggetto a sfumature di grado, fino a quando non emerga un «well-established case- law» che «normally means case-law which has been consistently applied by a Chamber», salvo il caso eccezionale su questione di principio, «particularly when the [OSCURATO:PERSONA] has rendered it» (Corte cost. n. 49 del 2015). La Corte costituzionale ha anche indicato indici idonei ad orientare il giudice nazionale nel suo percorso di discernimento ovvero «la creatività del principio affermato, rispetto al solco tradizionale della giurisprudenza europea; gli eventuali punti di distinguo, o persino di contrasto, nei confronti di altre pronunce della Corte di Strasburgo; la ricorrenza di opinioni dissenzienti, specie se alimentate da robuste deduzioni; la circostanza che quanto deciso promana da una sezione semplice, e non ha ricevuto l'avallo della Grande Camera; il dubbio che, nel caso di specie, il giudice europeo non sia stato posto in condizione di apprezzare i tratti peculiari dell'ordinamento giuridico nazionale, estendendovi criteri di giudizio elaborati nei confronti di altri Stati aderenti che, alla luce di quei tratti, si mostrano invece poco confacenti al caso italiano. Quando tutti, o alcuni di questi indizi si manifestano, secondo un giudizio che non può prescindere dalle peculiarità di ogni singola vicenda, non vi è alcuna ragione che obblighi il giudice comune a condividere la linea interpretativa adottata dalla Corte EDU per decidere una peculiare controversia, sempre che non si tratti di una "sentenza pilota" in senso stretto» (Corte cost. n. 49 del 2015). Dunque: non ogni sentenza della Corte Edu genera l'obbligo di interpretazione adeguatrice, ma solo quelle che siano espressione di un diritto consolidato, che offra una ratio decidendi del diritto scrutinato non frutto di una elaborazione episodica, ma di un percorso interpretativo sedimentato e condiviso, se non addirittura avvallato dall'intervento di una pronuncia di Grande camera. 3.3. La natura di diritto consolidato deve essere senz'altro riconosciuta alle sentenza di Grande Camera emesse nei casi [OSCURATO:PERSONA] v. [OSCURATO:PERSONA] (Corte Edu, Grande Camera, 15 dicembre 2011) e Schatschaschwili v. Germania (Corte Edu, Grande Camera, 15 dicembre 2015) che hanno chiarito l'estensione delle garanzie previste dall'art. 6 della convenzione, affermando la compatibilità con le garanzie convenzionali della condanna fondata su dichiarazioni decisive non assunte in contraddittorio, ogni volta che il sacrificio del diritto di difesa (ovvero l'impossibilità di interrogare direttamente il teste fondamentale) risulti "bilanciato" da adeguate garanzie procedurali, che devono essere "proporzionate" alla rilevanza per la decisione delle dichiarazioni non assunte in contraddittorio. Il rigore che deve caratterizzare la valutazione di credibilità dei contenuti accusatori tratti da dichiarazioni non assunte in contraddittorio deve caratterizzare "ogni" sentenza di condanna che si fondi su testimonianze cartolari, nulla rilevando che le stesse siano state ab origine assunte in via unilaterale o in contraddittorio nelle pregresse fasi processuali, dato che quello che impone il ricorso alle garanzie compensative è la mancata riproduzione del contraddittorio "di fronte al giudice che decide". Pertanto se la condanna interviene per la prima volta in appello, in seguito ad un overtuming, le testimonianze poste alla base della decisione — cartolari in ragione della progressione processuale - se non rinnovate devono anch'esse essere compensate da adeguate garanzie procedurali. La Corte europea ha infatti affermato che la prova dichiarativa "cartolarizzata" a causa dell'avanzamento della progressione processuale è equiparata alla testimonianza cartolare ab origine, ovvero a quella mai sottoposta al contraddittorio formata nel corso delle indagini (Corte Edu, II sezione, 10 novembre 2020, Dan v. Moldavia, 2). 3.3. Risulta così superato il precedente orientamento della stessa Corte di Strasburgo che riteneva non compatibile con le garanzie convenzionali le condanne fondate su testimonianze cartolari che costituivano l'elemento "decisivo e determinante" dell'accertamento di responsabilità (orientamento che aveva condotto la Cassazione alla interpretazione espressa dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 27918 del 25/11/2010 - dep.2011, D. F., Rv. 250198, anch'essa da ritenersi superata). 3.4. Deve essere chiarito che la ratio decidendi delle sentenze di Grande camera, che integrano una fonte del diritto sovraordinata alla legge, forniscono indicazioni ermeneutiche che non si risolvono nella "eliminazione" dei casi di illegalità convenzionale correlati all'utilizzo di dichiarazioni non assunte in contraddittorio poste a fondamento delle decisioni di condanna. Il giudizio in ordine alla rilevanza delle dichiarazioni ed alla sufficienza delle compensazioni procedurali resta affidato al giudice e la "equità complessiva" del processo resta sottoposta al possibile vaglio della Corte di Strasburgo che spesso è chiamata a valutare la sufficienza delle garanzie compensative in relazione alla decisività per la condanna delle dichiarazioni non assunte in contraddittorio. Non deve stupire, pertanto, che dopo le pronunce di Grande camera [OSCURATO:PERSONA] e Tahery c/ [OSCURATO:PERSONA] e Schatschaachwili c/ Germania risalenti rispettivamente al 2011 ed al 2015 si registrino condanne degli Stati aderenti alla Convenzione per condanne fondate su dichiarazioni non assunte in contradditorio e non sufficientemente compensate. E' quanto accaduto, ad esempio, nel caso "Cafagna v. Italia" quando la Corte Edu ha rilevato l'iniquità del processo in ragione della carenza di ricerche del testimone assente e della insufficienza delle garanzie compensative in relazione alla rilevanza delle dichiarazioni non assunte in contraddittorio: si tratta di una pronuncia, che, confermando la ratio decidendi espressa dalle pronunce di Grande Camera, ne fa applicazione nel caso concreto sottoposto al suo esame, senza smentirle, ma rilevando l'iniquità del processo per l'insufficienza delle garanzie compensative e degli sforzi per rintracciare il teste assente. 3.5. Può dunque essere affermato che, in aderenza alle indicazioni espresse dalla Corte di Strasburgo nelle sentenze [OSCURATO:PERSONA] v. [OSCURATO:PERSONA] (Corte Edu, Grande Camera, 15 dicembre 2011) e Schatschaschwili v. Germania (Corte Edu, Grande Camera, 15 dicembre 2015), le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi degli artt. 512 e 512-bis cod. proc. pen. possono costituire la base esclusiva e determinante dell'accertamento di responsabilità sempre che siano assistite da "adeguate garanzie procedurali", individuabili nell'utilizzo di modi di raccolta della prova dichiarativa che ne garantiscano la genuinità dei contenuti e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto. La consistenza delle garanzie compensative deve essere, inoltre, proporzionale alla rilevanza per la decisione delle dichiarazioni non assunte in contraddittorio (in termini: Sez. 6, n. 2296 del 13/11/2013 - dep. 2014, Frangiamore, Rv. 257771). 3.6. Nel caso in esame la Corte di appello effettuava un attento scrutinio della valutazione delle dichiarazioni assunte in assenza di contraddittorio: si trattava sia della denuncia che delle dichiarazioni ricognitive della persona offesa. Veniva rilevato che in sede di denuncia la persona offesa aveva dichiarato espressamente che, malgrado i momenti concitati che avevano caratterizzato l'aggressione, era riuscita a memorizzare le fattezze del rapinatore ed era, pertanto, in grado di riconoscerlo in fotografia. Nel successivo verbale di individuazione fotografica, anch'esso acquisito agli atti, la persona offesa reiterava puntualmente le dichiarazioni rese in sede di denuncia ripercorrendo nuovamente la vicenda della quale era stata vittima e, descrivendo in modo preciso e dettagliato tutti i particolari dell'aggressione, anche con riguardo alla durata della stessa, descritta come sufficiente per vedere il viso del rapinatore e memorizzarne le caratteristiche. L'offeso effettuava una descrizione dettagliata relativa all'età, all'abbigliamento e anche ad alcuni particolari di contorno (come il fatto che l'autore della rapina fosse sceso da un'autovettura di colore grigio di media cilindrata). Allo stesso veniva successivamente mostrato un album composto da diverse foto che conduceva al riconoscimento "senza ombra di dubbio" di colui che lo aveva aggredito la mattina precedente della persona riprodotta nella foto n. 4. Secondo la Corte di appello il fatto che le dichiarazioni ricognitive fossero sovrapponibili a quelle rese in sede di denuncia e la circostanza che l'identificazione fotografica fosse stata effettuata a breve distanza dal momento in cui si era svolta l'aggressione rendevano particolarmente credibili i contenuti accusatori contestati tratti dalle dichiarazioni acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. pen.. Si tratta di una motivazione puntuale, esaustiva e rafforzata, che si conclude con la valutazione della credibilità delle dichiarazioni ricognitive rese in fase di indagine sulla base della valutazione della coerenza ed affidabilità della progressione dichiarativa dell'offeso, in linea con le linee ermeneutiche sopra tracciate. Tale valutazione resiste anche alla eliminazione dal compendio probatorio valutabile delle dichiarazioni del M.[OSCURATO:PERSONA], inutilizzabili ai sensi dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen.. 4. Il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce un travisamento della prova nella parte in cui il dichiarante nel descrivere i tratti somatici dell'autore della rapina indicava che lo stesso aveva i capelli neri mentre il ricorrente - come si evincerebbe dalla foto mostrata - aveva un "ciuffo bianco" e diverse striature è, anch'esso, infondato.Il motivo si risolve nella richiesta di una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove: la presenza di alcuni ciuffi bianchi non rende inattendibile la descrizione effettuata dall'offeso che aveva riferito di una capigliatura nera, tenuto conto che - all'epoca dei fatti - il colore dominante dei capelli del ricorrente era proprio quello scuro. 5. Il motivo che contesta il difetto di motivazione rafforzata è manifestamente infondato. La Corte territoriale, contrariamente a quanto dedotto, effettuava una analitica ed accurata valutazione della progressione dichiarativa della persona offesa, valutandone nel dettaglio la credibilità. Si tratta di un percorso motivazionale sicuramente "rafforzato" rispetto a quello offerto dal primo giudice, che, invero non si era soffermato sulla valutazione di credibilità delle dichiarazioni ricognitive, ma si era limitato a non condividere la giurisprudenza - invero consolidata - che inquadra il riconoscimento fotografico come prova atipica, la cui capacità probatoria deve essere valutata secondo le regole della prova dichiarativa. Il Tribunale aveva inoltre ritenuto che la ricognizione fotografica fosse comunque un atto di critica attendibilità in quanto soggetto all'inquinamento da suggestione fantastica del riconoscente. Tuttavia tale affermazione generale ed astratta non era stata verificata in relazione alle circostanze del caso concreto, dato che non erano stati evidenziati specifici segnali di "ricostruzione fantastica". Ribaltando la prima decisione la Corte di appello ha invece aderito alla giurisprudenza consolidata della Corte di legittimità secondo cui l'individuazione fotografica effettuata dalla polizia giudiziaria costituisce una prova atipica la cui affidabilità deriva dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione. Pertanto, le modalità dell'individuazione - e dunque anche la scelta delle immagini fotografiche effettuata dalla polizia giudiziaria - non riguardano la legalità della prova, dato l'enorme margine di opinabilità che accompagna ogni selezione, ma si riflettono sul suo valore, che richiede l'apprezzamento, in sede di scrutinio di legittimità, della congruenza del percorso argomentativo utilizzato dal giudice di merito a fondamento dell'affidabilità del riconoscimento e, quindi, del giudizio di colpevolezza (tra le altre: Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, dep.2016, Coccia, Rv. 267562 - 01). In coerenza con tale inquadramento è stato successivamente effettuato un analitico vaglio della attendibilità intrinseca ed estrinseca della dichiarazione ricognitiva e della complessiva credibilità dei contenuti accusatori rassegnati dall'offeso nel corso delle indagini ed introdotti nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 512 cod. pen. ( si richiama quanto osservato nel § 3.6.). Anche sotto questo profilo la motivazione contestata non si presta ad alcuna censura in questa sede.6. Infine sono infondate le doglianze in ordine alla legittimità del trattamento sanzionatorio. Il collegio ribadisce che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142, Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 - dep. 2008, Gasparri e altri, Rv. 239754). La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello. Nel caso di specie, rilevato che il richiamo alla "condanna di primo grado" è all'evidenza frutto di un refuso che non incide sulla legittimità della motivazione, il collegio ritiene che la sentenza non si presti a censure neanche nella parte in cui definisce il trattamento sanzionatorio. La pena veniva infatti quantificata nel minimo edittale tenuto conto delle circostanze del caso concreto e della intensità del dolo, argomenti idonei anche ad escludere la concessione delle circostanze generiche. 7.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spes
Sentenza Cassazione n. 16767/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris